Corte di giustizia, Sentenza C-579/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2023. — Causa promossa da J.M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Itä-Suomen hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 4 e 15 – Portata del diritto di accesso alle informazioni di cui all’articolo 15 – Informazioni contenute negli archivi generati da un sistema di trattamento (log data) – Articolo 4 – Nozione di “dati personali” – Nozione di “destinatari” – Applicazione nel tempo. — Causa C-579/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la portata del diritto di accesso dell’interessato ex articolo 15 RGPD con riguardo ai log di consultazione dei dati personali. Stabilisce che, per richieste presentate dopo il 25 maggio 2018, il diritto si applica anche a trattamenti anteriori a tale data. Inoltre, le informazioni su date e finalità delle consultazioni devono essere comunicate, mentre l’identità dei dipendenti che hanno operato sotto le istruzioni del titolare non è normalmente accessibile, salvo necessità per l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato.
Portata del diritto di accesso ex RGPD: accesso a log data, identità dei dipendenti che hanno consultato i dati, e applicazione nel tempo dell’articolo 15
La questione giuridica
Se l’articolo 15, paragrafo 1, RGPD consenta all’interessato di ottenere, oltre ai dati personali, anche le informazioni contenute nei registri di accesso (log data) relative a chi abbia consultato i suoi dati, quando e per quali finalità; se i dipendenti del titolare possano essere qualificati come destinatari; e se il diritto di accesso sia applicabile a trattamenti anteriori al 25 maggio 2018 quando la richiesta è successiva a tale data.
Principio di diritto
L’articolo 15 RGPD, quale norma procedurale applicabile alle richieste presentate dal 25 maggio 2018, attribuisce all’interessato il diritto di ottenere le informazioni sulle operazioni di consultazione dei propri dati personali relative alle date e alle finalità del trattamento, perché tali elementi sono necessari per verificare la liceità e l’effettività del trattamento; invece, non attribuisce di regola un diritto a conoscere l’identità dei dipendenti del titolare che hanno agito sotto la sua autorità e secondo le sue istruzioni, salvo che tale informazione sia indispensabile per l’esercizio effettivo dei diritti del RGPD e nel rispetto dei diritti e delle libertà dei dipendenti. La natura bancaria dell’attività del titolare e la qualità di ex dipendente del richiedente non incidono, in linea di principio, sulla portata del diritto di accesso.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 4 RGPD
- Articolo 5 RGPD
- Articolo 12 RGPD
- Articolo 15 RGPD
- Articolo 18 RGPD
- Articolo 21 RGPD
- Articolo 24 RGPD
- Articolo 29 RGPD
- Articolo 30 RGPD
- Articolo 58 RGPD
- Articolo 77 RGPD
- Articolo 79 RGPD
- Articolo 82 RGPD
- Articolo 99, paragrafo 2, RGPD
- Articolo 267 TFUE
Portata del diritto di accesso ex RGPD su log data e identità dei dipendenti
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo della Finlandia orientale in una controversia tra J.M. e l’autorità finlandese per la protezione dei dati, con intervento della banca Pankki S. La Corte è chiamata a precisare la portata dell’articolo 15 RGPD in relazione ai registri delle consultazioni dei dati personali e alla loro applicabilità temporale.
Fatti e procedimento principale
J.M., ex dipendente e cliente della banca, ha scoperto che i suoi dati erano stati consultati da membri del personale nel 2013. Nel 2018 ha chiesto alla banca di comunicargli:
- l’identità delle persone che avevano consultato i dati,
- le date esatte delle consultazioni,
- le finalità del trattamento. La banca ha rifiutato di indicare i nomi dei dipendenti, ritenendo che tali informazioni fossero dati personali di questi ultimi. L’autorità di controllo ha respinto il reclamo di J.M., che ha quindi adito il giudice nazionale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in sostanza:
- se le informazioni contenute nei log data, da cui risulta chi ha trattato i dati, quando e per quali finalità, rientrino nel diritto di accesso dell’interessato;
- se i dipendenti del titolare possano essere considerati "destinatari" ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c);
- se rilevi il fatto che il titolare sia una banca e che l’interessato fosse anche dipendente;
- se il RGPD si applichi a una richiesta presentata dopo il 25 maggio 2018 ma riferita a trattamenti anteriori.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4 RGPD, con le definizioni di "dato personale", "trattamento" e "destinatario";
- l’articolo 12 RGPD, sul principio di trasparenza;
- l’articolo 15 RGPD, sul diritto di accesso;
- gli articoli 24, 29 e 30 RGPD, relativi a responsabilizzazione, trattamento sotto l’autorità del titolare e registri delle attività;
- gli articoli 58, 77, 79 e 82 RGPD, relativi ai poteri dell’autorità di controllo e ai rimedi dell’interessato;
- l’articolo 99, paragrafo 2, RGPD, sull’applicabilità dal 25 maggio 2018.
Applicazione nel tempo dell’articolo 15 RGPD
La Corte qualifica l’articolo 15, paragrafo 1, RGPD come norma di natura procedurale: esso non disciplina la liceità del trattamento passato, ma il diritto dell’interessato di ottenere informazioni sul trattamento dei propri dati. Di conseguenza, si applica alle domande di accesso presentate dal momento in cui il RGPD è divenuto applicabile, anche se i trattamenti oggetto della richiesta sono avvenuti prima del 25 maggio 2018.
Portata del diritto di accesso: date, finalità e log data
La Corte afferma che il diritto di accesso ha una portata ampia e serve a garantire trasparenza e verificabilità della liceità del trattamento. Le informazioni sulle date delle consultazioni consentono di accertare se i dati siano stati trattati e in quale momento; quelle sulle finalità sono espressamente previste dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera a); quelle sui destinatari sono previste dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c). La trasmissione dei log data può quindi essere necessaria per rendere effettivo l’accesso, purché contenga una copia fedele e intelligibile dei dati oggetto di trattamento, eventualmente contestualizzata tramite estratti di documenti o database.
Identità dei dipendenti del titolare e bilanciamento con i loro diritti
La Corte distingue tra il diritto di conoscere i destinatari dei dati e quello di conoscere l’identità dei dipendenti del titolare che hanno operato sotto la sua autorità. I dipendenti che trattano dati secondo le istruzioni del titolare non sono "destinatari" ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, le informazioni sui loro nomi possono, in concreto, costituire dati personali di questi dipendenti e la loro comunicazione deve essere bilanciata con i diritti e le libertà altrui, come richiesto dal considerando 63 e dal principio generale di proporzionalità del RGPD. Solo se tali informazioni sono indispensabili per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti conferiti dal regolamento, esse possono essere comunicate, previa ponderazione degli interessi in gioco.
Rilevanza del contesto bancario e della qualità di ex dipendente
La Corte esclude che la natura regolamentata dell’attività bancaria o il fatto che l’interessato fosse contemporaneamente cliente e dipendente del titolare incidano sulla portata del diritto di accesso. Nessuna disposizione del RGPD differenzia il contenuto del diritto in base al settore di attività del titolare o allo status personale dell’interessato, salvo eventuali limitazioni legislative specifiche ai sensi dell’articolo 23 RGPD, non risultanti nel caso di specie.
Dispositivo
La Corte decide che:
- l’articolo 15 RGPD si applica alle richieste di accesso presentate dopo il 25 maggio 2018 anche se i trattamenti oggetto della richiesta sono anteriori;
- l’interessato ha diritto alle informazioni sulle operazioni di consultazione dei propri dati relative a date e finalità;
- l’identità dei dipendenti che hanno agito sotto l’autorità del titolare non è, in linea di principio, oggetto del diritto di accesso, salvo necessità per l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato e nel rispetto dei diritti dei dipendenti;
- il contesto bancario e la qualità di dipendente/cliente non modificano la portata del diritto di accesso.
Principio affermato
La decisione consolida la funzione del diritto di accesso come strumento di trasparenza e controllo della liceità del trattamento, ma ne delimita il contenuto rispetto ai dati personali di terzi coinvolti nell’operazione di trattamento. In pratica, per gli operatori del settore bancario e per i titolari del trattamento, i log di accesso possono dover essere esibiti all’interessato, mentre l’anonimato o la riservatezza dei dipendenti restano tutelati salvo necessità dimostrata.
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