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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-459/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2023. — X contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Decisione di diniego del soggiorno opposta da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo genitore di un figlio minorenne, avente la cittadinanza di tale Stato membro – Minore che si trova al di fuori del territorio dell’Unione europea e che non ha mai soggiornato nel territorio di quest’ultima. — Causa C-459/20

Giurisprudenza europea62020CJ0459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’applicazione dell’articolo 20 TFUE in una situazione particolare: un minore cittadino dell’Unione ha sempre vissuto in un paese terzo e il genitore richiedente, cittadino di un paese terzo, domanda un diritto di soggiorno derivato. La Corte afferma che il fatto che il minore non abbia mai soggiornato nell’Unione non esclude, di per sé, il diritto derivato del genitore, ma occorre accertare che il minore entrerà e soggiornerà nello Stato membro con quel genitore. Inoltre, l’amministrazione non può negare il titolo perché il trasferimento non sarebbe nell’interesse del minore: la valutazione deve concentrarsi sulla reale dipendenza e sull’insieme delle circostanze del caso.

Rinvio pregiudiziale sull’articolo 20 TFUE: diritto di soggiorno derivato del genitore cittadino di un paese terzo di un minore cittadino dell’Unione che ha sempre vissuto in un paese terzo e non ha mai soggiornato nell’Unione.

La questione giuridica

Se l’articolo 20 TFUE osta al diniego di un diritto di soggiorno derivato al genitore cittadino di un paese terzo di un minore cittadino dell’Unione che vive sin dalla nascita in un paese terzo e non ha mai soggiornato nell’Unione; se il minore debba dimostrare un interesse all’esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione e se l’amministrazione possa negare il soggiorno valutando se il trasferimento nel Paese membro sia nell’interesse del minore; quali elementi siano decisivi per accertare la dipendenza del minore dal genitore straniero e il rilievo dell’eventuale altro genitore cittadino dell’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 20 TFUE non esclude, in linea di principio, il diritto di soggiorno derivato del genitore cittadino di un paese terzo di un minore cittadino dell’Unione che non ha mai soggiornato nell’Unione, ma tale diritto sussiste solo se è accertato che il minore entrerà e soggiornerà nello Stato membro di cittadinanza insieme a quel genitore, così da poter esercitare effettivamente i diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione. Lo Stato membro non può respingere la domanda sostenendo che il trasferimento non sarebbe nell’interesse del minore, perché l’esercizio dei diritti di cittadinanza non dipende da una valutazione di interesse “reale o plausibile”; per valutare la dipendenza occorre un esame globale di tutte le circostanze, senza che siano determinanti la mancanza di cura quotidiana per tutto il passato, l’affidamento esclusivo o la possibile capacità dell’altro genitore cittadino dell’Unione di occuparsi del minore.

Norme richiamate

  • Articolo 20 TFUE
  • Articolo 267 TFUE

Diritto di soggiorno derivato ex articolo 20 TFUE per il genitore di un minore cittadino dell’Unione residente in un paese terzo

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht, in materia di cittadinanza dell’Unione e diritto di soggiorno derivato. La Corte è chiamata a precisare se, e a quali condizioni, il genitore cittadino di un paese terzo di un minore cittadino dei Paesi Bassi possa invocare l’articolo 20 TFUE quando il figlio ha sempre vissuto in Thailandia e non ha mai soggiornato nell’Unione.

Fatti e procedimento principale

X, cittadina thailandese, aveva soggiornato regolarmente nei Paesi Bassi, dove era sposata con A, cittadino neerlandese. Dal matrimonio era nato un figlio con cittadinanza dei Paesi Bassi. Il minore, tuttavia, era nato in Thailandia ed era stato allevato dalla nonna materna; X era rientrata nei Paesi Bassi dopo la nascita, mentre il figlio era rimasto sempre in Thailandia e non si era mai recato nel territorio dell’Unione. Le autorità olandesi avevano revocato il precedente diritto di soggiorno di X e, successivamente, avevano respinto una sua domanda di soggiorno, escludendo che potesse far valere un diritto derivato ex articolo 20 TFUE. X ha impugnato il diniego sostenendo che, essendo il figlio dipendente da lei, il rifiuto del soggiorno la priverebbe della possibilità di vivere con il figlio cittadino dell’Unione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se l’articolo 20 TFUE osti al diniego del soggiorno al genitore cittadino di un paese terzo quando il minore cittadino dell’Unione vive in un paese terzo e non ha mai soggiornato nell’Unione;
  • se il minore debba dimostrare un interesse a esercitare i diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione e se l’amministrazione possa negare il soggiorno perché il trasferimento non sarebbe nel suo interesse;
  • quali elementi debbano essere considerati per accertare la dipendenza del minore, in particolare il ruolo della cura quotidiana, dell’affidamento esclusivo e dell’eventuale altro genitore cittadino dell’Unione.

Quadro giuridico e giurisprudenza richiamata

La Corte richiama la propria giurisprudenza sulla cittadinanza dell’Unione come status fondamentale e sui diritti derivati necessari per preservarne l’effetto utile, in particolare:

  • Ruiz Zambrano (C‑34/09)
  • Dereci e a. (C‑256/11)
  • O e a. (C‑356/11 e C‑357/11)
  • Chavez-Vilchez e a. (C‑133/15)
  • K.A. e a. (C‑82/16)
  • Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑624/20)
  • M.D. (C‑528/21)

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ribadisce che l’articolo 20 TFUE impedisce provvedimenti nazionali che privino il cittadino dell’Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei suoi diritti, ma tali situazioni restano eccezionali e richiedono un rapporto di dipendenza tale da costringere il cittadino dell’Unione a lasciare il territorio dell’Unione o, nel caso di un minore che non ha mai soggiornato nell’Unione, a impedire di fatto il suo ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro di cittadinanza. Nel caso specifico, il fatto che il minore abbia sempre vissuto in Thailandia non esclude in astratto il diritto derivato del genitore. Tuttavia, il diritto sorge solo se viene accertato che il minore entrerà e soggiornerà nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza in compagnia del genitore richiedente. In assenza di tale prospettiva concreta, il diniego del soggiorno al genitore non incide sui diritti del minore cittadino dell’Unione.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte esclude che il diritto di circolazione e soggiorno del cittadino dell’Unione dipenda da una verifica amministrativa circa un suo “interesse” all’esercizio dei diritti di cittadinanza. Il minore cittadino dell’Unione dispone di tali diritti direttamente in forza dello status conferito dall’articolo 20 TFUE, senza che ne sia richiesto un interesse specifico o una valutazione di utilità da parte dello Stato membro. La Corte osserva inoltre che l’interesse superiore del minore può essere considerato in questo contesto solo per valutare la dipendenza o le conseguenze di eventuali deroghe per ordine pubblico o pubblica sicurezza, non per respingere la domanda di soggiorno. Le autorità nazionali non possono dunque sostituirsi ai titolari della responsabilità genitoriale nel giudicare se il trasferimento del minore sia o meno nel suo interesse.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

Per accertare la dipendenza del minore dal genitore cittadino di un paese terzo, le autorità devono esaminare tutte le circostanze pertinenti del caso concreto. La Corte precisa che non sono elementi determinanti, da soli:

  • il fatto che il genitore straniero non abbia sempre avuto la cura quotidiana del minore;
  • il fatto che quel genitore abbia ora l’affidamento esclusivo;
  • il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, possa occuparsi quotidianamente del minore. Resta invece necessario un esame globale che tenga conto, tra l’altro, dell’effettivo esercizio della cura quotidiana, del ruolo dei genitori, del rapporto affettivo e delle conseguenze concrete di un eventuale diniego del soggiorno sul godimento effettivo dei diritti del minore.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • il fatto che il minore cittadino dell’Unione abbia sempre vissuto in un paese terzo non esclude il diritto di soggiorno derivato del genitore cittadino di un paese terzo, purché il minore entrerà e soggiornerà nello Stato membro di cittadinanza con quel genitore;
  • lo Stato membro non può respingere la domanda sulla base del rilievo che il trasferimento non sarebbe nell’interesse del minore;
  • la dipendenza del minore va valutata considerando tutte le circostanze pertinenti, senza attribuire valore decisivo ai soli elementi relativi alla cura quotidiana, all’affidamento esclusivo o alla presenza di un altro genitore cittadino dell’Unione.

Principio affermato

La pronuncia conferma che la tutela effettiva della cittadinanza dell’Unione può imporre il rilascio di un diritto di soggiorno derivato al genitore di un minore cittadino dell’Unione anche se il minore non ha mai soggiornato nell’Unione, ma solo quando il minore sia destinato a entrare e soggiornare nello Stato membro di cui è cittadino insieme a quel genitore e la dipendenza sia dimostrata mediante una valutazione globale delle circostanze.

Come è indicizzato

Materiecittadinanza dell'unionediritto di soggiornoricongiungimento familiarediritti dei minorilibera circolazione delle persone

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