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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-513/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2023. — DI contro Banca centrale europea (BCE). — Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Condizioni di impiego – Procedimento disciplinare – Autorità competente – Delega – Certezza del diritto – Prescrizione dell’azione disciplinare – Presunzione di innocenza – Procedimento penale – Snaturamento – Assenza. — Causa C-513/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione proposta da un dipendente della BCE contro il licenziamento disciplinare senza preavviso. Ha confermato che il comitato esecutivo conservava la competenza a decidere direttamente la sanzione e che non era necessaria la consultazione del comitato del personale. Ha inoltre escluso violazioni della prescrizione disciplinare, della presunzione di innocenza e delle regole sull’imparzialità e sul controllo giurisdizionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Impugnazione del licenziamento disciplinare di un dipendente BCE: competenza dell’organo decisorio, prescrizione dell’azione disciplinare, presunzione di innocenza e controllo giurisdizionale

La questione giuridica

La Corte era chiamata a verificare se il Tribunale avesse errato nel confermare: la competenza del comitato esecutivo BCE ad adottare direttamente il licenziamento disciplinare senza previa consultazione del comitato del personale; l’interpretazione della nozione di "scoperta dei fatti" ai fini della prescrizione disciplinare; la compatibilità del provvedimento disciplinare con la presunzione di innocenza e l’articolo 48 della Carta; la legittimità dell’istruttoria svolta dal comitato disciplinare; nonché l’adeguatezza del controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, secondo le condizioni di impiego e le norme sul personale della BCE, il comitato esecutivo resta competente a infliggere esso stesso le sanzioni disciplinari più gravi, incluso il licenziamento senza preavviso, nei confronti dei dipendenti dei gradi interessati, anche quando le norme sul personale prevedano che talune decisioni siano adottate dal responsabile generale dei servizi "per conto" del comitato esecutivo; tale meccanismo non trasferisce la competenza né impone la consultazione del comitato del personale. La Corte ha inoltre ritenuto che il procedimento disciplinare non fosse prescritto nei termini contestati, che non vi fosse violazione della presunzione di innocenza, poiché le decisioni controverse non contenevano un accertamento di colpevolezza penale, e che il Tribunale non avesse oltrepassato i limiti del proprio controllo giurisdizionale. L’impugnazione è stata quindi integralmente respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, articoli 12.3 e 36.1
  • Regolamento interno della Banca centrale europea, articolo 21
  • Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, articoli 9, lettera a), e 44
  • Norme sul personale della BCE, articoli 8.3.2, 8.3.7, 8.3.17

Impugnazione del licenziamento disciplinare di un dipendente BCE

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di un dipendente della BCE avverso il suo licenziamento senza preavviso per motivi disciplinari. La controversia si inserisce nel quadro delle condizioni di impiego del personale BCE e dei poteri dell’organo esecutivo in materia disciplinare.

Fatti e procedimento principale

DI, assunto dalla BCE dal 1999, era stato oggetto di un procedimento disciplinare per irregolarità relative a richieste di rimborso di spese di fisioterapia, farmaci e sostegno scolastico. La BCE aveva prima sospeso il dipendente, poi avviato un procedimento disciplinare, inizialmente tramite il responsabile generale dei servizi, e infine, con decisione del 7 maggio 2019, aveva disposto il licenziamento senza preavviso.

Parallelamente, erano intervenute indagini penali in Germania. Per le fatture di fisioterapia era stata elevata imputazione, poi il ricorrente era stato assolto; per le fatture di sostegno scolastico l’indagine era stata archiviata per insufficienza di sospetti. Dopo la decisione espulsiva, il ricorrente aveva chiesto alla BCE di riaprire il procedimento disciplinare, ma il comitato esecutivo aveva rifiutato.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 12.3 e l’articolo 36.1 dello statuto del SEBC;
  • l’articolo 21 del regolamento interno della BCE;
  • gli articoli 9, lettera a), e 44 delle condizioni di impiego;
  • gli articoli 8.3.2, 8.3.7 e 8.3.17 delle norme sul personale.

Il sistema normativo è costruito in modo che il comitato esecutivo approvi le norme di attuazione e conservi il potere di infliggere le sanzioni più gravi, mentre il responsabile generale dei servizi opera, in taluni casi, per conto del comitato esecutivo.

Primo motivo: competenza dell’autore della decisione e consultazione del comitato del personale

Il ricorrente sosteneva che la decisione del 10 luglio 2018, con cui il comitato esecutivo aveva assunto direttamente il potere disciplinare nel caso concreto, avesse natura mista e modificasse indirettamente l’articolo 8.3.17 delle norme sul personale, imponendo quindi la consultazione del comitato del personale.

La Corte respinge questa tesi. Osserva che le decisioni adottate dal responsabile generale dei servizi ai sensi dell’articolo 8.3.17 sono giuridicamente imputabili al comitato esecutivo, che ne conserva la responsabilità. L’articolo 8.3.17 non priva quindi il comitato esecutivo del suo potere decisionale; al contrario, il sistema interno consente allo stesso comitato di intervenire direttamente in un procedimento avviato dal responsabile generale dei servizi, come espressione della sua competenza residua sulle sanzioni più gravi.

La Corte aggiunge che il principio di certezza del diritto non è violato, perché l’articolo 8.3.17 è pubblicato e sufficientemente chiaro: i dipendenti potevano comprendere che le sanzioni sono inflitte per conto del comitato esecutivo e che quest’ultimo può intervenire direttamente. La censura relativa alla privazione di garanzie è dichiarata inoperante, perché fondata su una motivazione ad abundantiam del Tribunale.

Secondo motivo: prescrizione disciplinare e nozione di "scoperta dei fatti"

Il ricorrente contestava l’interpretazione dell’articolo 8.3.2 delle norme sul personale, sostenendo che la BCE avrebbe conosciuto i fatti rilevanti già nel 2014 e che, quindi, la parte del procedimento relativa alle fatture per sostegno scolastico sarebbe stata prescritta quando fu estesa nel 2017.

La Corte dichiara il motivo in parte irricevibile e in parte infondato. Ricorda che in sede di impugnazione non le spetta riesaminare i fatti e le prove, salvo snaturamento, e rileva che il ricorrente non contesta la definizione giuridica di "scoperta dei fatti" adottata dal Tribunale, ma chiede solo una nuova valutazione delle circostanze. È inoltre irricevibile il nuovo argomento sullo snaturamento del fascicolo sollevato in replica.

Quanto alla seconda parte del motivo, la Corte esclude che il Tribunale abbia statuito ultra petita o aggiunto motivi estranei alla decisione BCE: il Tribunale aveva semplicemente ricostruito la motivazione amministrativa secondo cui ciascuna delle tre serie di fatti aveva compromesso irreversibilmente il rapporto di fiducia. La censura di omessa risposta è respinta perché il Tribunale aveva effettivamente esaminato le doglianze pertinenti.

Terzo motivo: presunzione di innocenza e articolo 48 della Carta

Il ricorrente sosteneva che la BCE, qualificando come inadeguate o non autentiche le fatture per sostegno scolastico, avesse di fatto anticipato un giudizio di colpevolezza, nonostante l’archiviazione del procedimento penale.

La Corte respinge il motivo. Precisa che il Tribunale aveva correttamente rilevato che la decisione disciplinare non conteneva un accertamento di colpevolezza penale, ma sanzionava una negligenza disciplinare grave, distinta dal reato oggetto dell’indagine penale. La Corte richiama il principio secondo cui la presunzione di innocenza vieta alle autorità pubbliche di trattare una persona come colpevole di un reato prima di una condanna definitiva, ma non impedisce all’autorità disciplinare di accertare autonomamente i fatti e qualificare diversamente la condotta, purché non affermi la responsabilità penale dell’interessato.

Quarto motivo: imparzialità del comitato disciplinare e acquisizione delle prove

Il ricorrente censurava il fatto che il comitato disciplinare avesse esaminato il suo fascicolo personale per verificare elementi relativi ai pagamenti in contanti, ritenendo che ciò eccedesse il mandato ricevuto e fosse indice di parzialità.

La Corte conferma il ragionamento del Tribunale: il comitato disciplinare, nell’ambito delle norme sul personale, ha il compito di accertare i fatti nel modo più dettagliato possibile, esprimere un parere sulla loro sussistenza e sulla loro gravità e proporre la sanzione. Per svolgere questo compito può avere necessità di accedere al fascicolo personale. Non vi è quindi violazione dell’articolo 8.3.7 delle norme sul personale né del principio di imparzialità. Le ulteriori censure del ricorrente sono considerate in sostanza una richiesta di nuova valutazione del merito e, per il resto, non rispettano l’onere di specificazione richiesto in impugnazione.

Quinto motivo: controllo giurisdizionale effettivo

Il ricorrente deduceva infine che il Tribunale non avrebbe assicurato un controllo pieno ed effettivo, come richiesto dall’articolo 47 della Carta, perché non avrebbe verificato compiutamente la materialità dei fatti e il valore probatorio degli elementi prodotti, in particolare le dichiarazioni della moglie e delle figlie.

La Corte respinge il motivo. Rileva che il Tribunale aveva riqualificato correttamente il motivo di primo grado come censura sull’esame incompleto, sugli errori di valutazione della prova e su un errore di diritto, e aveva effettivamente svolto il controllo richiesto. Le censure del ricorrente, per la maggior parte, mirano però a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in impugnazione. Quanto alla critica formulata in termini generici sul difetto di controllo giurisdizionale, essa è dichiarata irricevibile per mancanza di precisione.

Decisione e spese

Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è stato accolto, la Corte respinge integralmente l’impugnazione. Il ricorrente è condannato alle spese, incluse quelle sostenute dalla BCE.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • il comitato esecutivo BCE conserva la competenza a infliggere direttamente le sanzioni disciplinari più gravi, anche quando le norme interne prevedono interventi del responsabile generale dei servizi “per conto” del comitato;
  • la nozione di "scoperta dei fatti" ai fini della prescrizione disciplinare è legata alla conoscenza sufficiente per una valutazione prima facie dell’inadempimento;
  • la disciplina interna dell’istituzione può operare in parallelo rispetto al procedimento penale, senza violare la presunzione di innocenza, se non si afferma la colpevolezza penale;
  • il controllo giurisdizionale del Tribunale è rispettato quando il giudice dell’Unione esamina la legalità, la motivazione e la prova senza sostituirsi indebitamente all’amministrazione.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’uepersonale della bceprocedimento disciplinarepresunzione di innocenzacertezza del diritto

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