Cassazione Civile, Ordinanza n. 12896/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2010 emesso da un Comune nei confronti di una società. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ritenendo assorbenti le eccezioni di nullità dell'atto per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e per difetto di motivazione, oltre al profilo di merito relativo alla non debenza del tributo e alle riduzioni tariffarie previste per la produzione di rifiuti speciali. Il Comune ha proposto appello e la corte tributaria regionale ha riformato integralmente la decisione, ritenendo dovuto il tributo perché la contribuente non avrebbe assolto l'obbligo dichiarativo sui presupposti della detassazione/riduzione delle superfici. La società ha allora proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione del d.lgs. n. 546/1992, art. 56, e dell'art. 346 c.p.c., perché il giudice d'appello non avrebbe esaminato eccezioni che, rimaste assorbite in primo grado, erano state riproposte nelle controdeduzioni; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni concernenti il diritto alle riduzioni tecniche ex art. 59, commi 2 e 4, d.lgs. n. 507/1993, nonché la nullità dell'avviso per difetto di contraddittorio endoprocedimentale e di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti di quanto rilevato, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto fondate le censure perché il giudice di appello aveva omesso di esaminare eccezioni che non erano state né esaminate né implicitamente decise in primo grado e che, quindi, dovevano essere riproposte, non potendo considerarsi assorbite dalle sole questioni sulla mancata dichiarazione dei presupposti di riduzione/detassazione. In particolare, la Corte ha chiarito che il giudice del rinvio dovrà riesaminare le eccezioni relative alla nullità dell'avviso per difetto di motivazione e al mancato contraddittorio endoprocedimentale, oltre al diritto alle riduzioni tecniche ex art. 59, commi 2 e 4, d.lgs. n. 507/1993.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Nel processo tributario le eccezioni non esaminate dal primo giudice devono essere riproposte nel giudizio di appello; non possono considerarsi automaticamente precluse se non vi è stata una loro decisione, neppure implicita.
art. 346 cod. proc. civ.
Le domande ed eccezioni non accolte o assorbite devono essere riproposte dalla parte interessata; la riproposizione consente al giudice d'appello di esaminarle.
art. 112 cod. proc. civ.
L'omessa pronuncia sulle eccezioni ritualmente riproposte integra vizio della sentenza.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59, commi 2 e 4
Le riduzioni tariffarie per le modalità di svolgimento del servizio e per i rifiuti speciali costituiscono questioni autonome rispetto alla sola debenza del tributo e devono essere specificamente esaminate.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
Nel giudizio di primo grado era stata richiamata la non debenza dell'imposta in relazione al presupposto dichiarativo e alla disciplina della TARSU.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al regime delle eccezioni riproposte in appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 111, comma secondo, Cost.
È richiamato per giustificare una lettura orientata all'economia processuale e alla ragionevole durata del processo.
art. 384 c.p.c.
Consente, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito della questione omessa.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 51, par. 2
La Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell'Unione; non opera al di fuori di tale ambito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le eccezioni e questioni non esaminate dal primo giudice non si intendono assorbite dalla mera decisione su un diverso profilo della controversia: devono essere specificamente riproposte e, se ritualmente devolute, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarvi.
- L'erronea declaratoria di assorbimento di questioni autonome e fondate su presupposti fattuali diversi integra omessa pronuncia, con conseguente vizio denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
- Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio, a pena di invalidità dell'atto, per i tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati esiste solo se previsto espressamente dalla legge, salvo specifiche eccezioni normative.
- Nel processo tributario la distinzione tra appello incidentale, riproposizione delle eccezioni e mera difesa del resistente tende ad attenuarsi, perché le controdeduzioni possono contenere la riproposizione delle eccezioni non accolte o non esaminate.
- Quando la questione omessa può essere decisa sulla base degli atti già acquisiti e senza nuovi accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può pronunciare sul merito della questione anziché limitarsi alla cassazione con rinvio.
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