Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25232/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione, su istanza DOCFA della contribuente relativa a un'unità immobiliare destinata all'ampliamento di un impianto di depurazione, aveva rettificato il classamento proposto in categoria D/7 attribuendo una rendita. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; la Commissione regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'immobile dovesse essere classificato in categoria E/3, che l'avviso fosse insufficiente nella motivazione e che fosse necessario un preventivo sopralluogo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina catastale per avere la CTR escluso la categoria D e valorizzato l'assenza di fine di lucro della società utilizzatrice, anziché le caratteristiche oggettive dell'immobile; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto amministrativo e dell'avviso di classamento, per avere la CTR ritenuto l'avviso non adeguatamente motivato nonostante l'indicazione di dati catastali, elementi oggettivi e rendita; 3) violazione della disciplina che regola la stima diretta degli immobili speciali, per avere la CTR ritenuto necessario un sopralluogo preventivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, affermando che nell'ambito della procedura DOCFA l'obbligo di motivazione può essere assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando non siano stati disattesi gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la differenza tra rendita proposta e attribuita dipenda da una valutazione tecnica; ha inoltre ribadito che per gli immobili del gruppo D la stima diretta non richiede necessariamente un sopralluogo, potendo l'amministrazione basarsi sulle risultanze documentali. Ha poi ritenuto fondato anche il primo motivo, richiamando un precedente tra le stesse parti: gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue, ove inseriti nella gestione economica del servizio idrico integrato, non rientrano nella categoria E, riservata a immobili sostanzialmente incommerciabili ed estranei alla logica produttiva, ma nel gruppo D e, per il depuratore, nella categoria D/7; la destinazione a pubblico interesse non esclude la natura imprenditoriale dell'attività svolta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • R.D. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato come disciplina del classamento catastale e della rendita

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato come disciplina catastale applicabile

  • d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53

    richiamato come normativa catastale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale usata per veicolare i motivi di violazione di legge

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato quale parametro sulla motivazione degli atti tributari

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato quale parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo

  • d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75, art. 2

    richiamato per la procedura DOCFA

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    richiamato per la procedura DOCFA e la dichiarazione di classamento

  • d.l. 14 marzo 1984, n. 853, conv. in L. 17 aprile 1985, n. 17

    richiamato in relazione alla necessità del sopralluogo e della stima diretta

  • L. 30 dicembre 2006, n. 262, art. 2, comma 40

    "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    la Corte la utilizza per affermare l'incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale o industriale di immobili autonomamente funzionali e reddituali

  • L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1

    richiamato per evidenziare che il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo efficienza, efficacia ed economicità

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141

    richiamato per ribadire i principi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio idrico integrato

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1

    richiamato per qualificare la tariffa del servizio idrico integrato come corrispettivo e per la copertura integrale dei costi

  • D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, art. 1, comma 1

    richiamato come intervento normativo conseguente al referendum abrogativo sulla tariffa del servizio idrico

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113

    richiamato per la nozione di servizi pubblici locali a rilevanza economica

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35

    richiamato nel contesto della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

  • art. 117 Cost., comma 2, lett. e) e s)

    richiamato per la riconducibilità della materia alle competenze statali su concorrenza e ambiente

  • art. 2050 c.c.

    richiamato nel ragionamento sulla natura imprenditoriale dell'attività in relazione a un requisito teleologico minimo

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale effettuato mediante procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso può essere assolto con l'indicazione dei dati oggettivi dell'immobile e della classe attribuita quando l'amministrazione non abbia contestato gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipenda da una valutazione tecnica del bene.
  • Se la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita deriva da una stima diretta o da una valutazione tecnico-economica dell'immobile, la mancata allegazione o riproduzione della stima nell'avviso non integra, di per sé, difetto di motivazione.
  • Per gli immobili da classificare nel gruppo catastale D, la stima diretta può essere compiuta anche sulla base della documentazione disponibile, senza che sia indispensabile un sopralluogo preventivo.
  • Ai fini del classamento catastale, ciò che rileva è la destinazione funzionale e le caratteristiche oggettive dell'immobile; la natura pubblicistica del servizio svolto non impedisce la collocazione nel gruppo D quando l'attività sia esercitata secondo criteri di economicità e abbia connotazione imprenditoriale.
  • Gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non sono automaticamente riconducibili alla categoria E per il solo fatto di essere destinati a un servizio di interesse generale, dovendo invece essere valutata la loro autonomia funzionale e reddituale e la loro inseribilità in un processo produttivo o industriale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.