Cassazione Penale, Ordinanza n. 19821/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona interessata ha proposto ricorso contro l'ordinanza del 24/11/2025 del GIP del Tribunale di Udine, con cui era stato rigettato il ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il precedente diniego della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è stato però dichiarato inammissibile per tardività: il provvedimento impugnato era stato comunicato il 24/11/2025 e il termine per impugnare, calcolato ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p., scadeva il 09/12/2025, mentre l'atto è stato depositato via PEC il 17/12/2025.
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata come base dell'opposizione/ricorso avverso il rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato.
art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
norma utilizzata per individuare il termine finale di impugnazione, ritenuto scaduto prima del deposito del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il provvedimento che decide sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposto entro il termine di impugnazione previsto dall'art. 585 c.p.p.; il deposito oltre tale termine comporta l'inammissibilità.
- La tardività dell'impugnazione è causa di inammissibilità rilevabile sulla base della sola verifica delle date di comunicazione del provvedimento e di deposito dell'atto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.
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