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Sentenza

Sentenza n. 12594/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202507116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la condanna del 2010 per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato fosse risalente, ormai superata dal successivo rilascio del permesso di soggiorno e non idonea a giustificare il diniego; che il procedimento penale relativo ai fatti del 2019 consistesse in mere notizie di reato, non seguite da condanna, e quindi non potesse essere valutato negativamente; e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la complessiva condotta di vita, la residenza ultradecennale e l'integrazione economica e sociale del richiedente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego. La cittadinanza per naturalizzazione non costituisce un diritto automatico al ricorrere della residenza decennale, ma è oggetto di un'ampia valutazione discrezionale di alta amministrazione, riguardante l'interesse pubblico, l'integrazione del richiedente, l'irreprensibilità della condotta e l'attitudine al rispetto dei doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il giudice può esercitare soltanto un controllo estrinseco su istruttoria, veridicità dei fatti, logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella ministeriale. La condanna del 2010 per ingresso e soggiorno illegale è stata ritenuta significativa e non automaticamente estinta per effetto del successivo rilascio del permesso di soggiorno; anche il fatto storico conserva autonoma rilevanza nella valutazione amministrativa. Il procedimento penale pendente per lesioni aggravate, rapina ed estorsione, pur non definito con condanna, è stato legittimamente considerato quale elemento sintomatico di possibile inaffidabilità, in ragione della gravità dei reati contestati, del rinvio a giudizio e della non particolare risalenza dei fatti. Le risultanze penali possono essere valutate sul piano amministrativo anche indipendentemente dall'esito del processo penale, poiché la valutazione amministrativa riguarda la futura integrazione e l'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, non l'accertamento della responsabilità penale. La residenza ultradecennale e l'ordinaria integrazione economica e sociale costituiscono presupposti della domanda, ma non prevalgono sugli elementi negativi valutati dall'Amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce un presupposto per la proposizione della domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a un'ampia valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato comunicato prima dell'adozione del provvedimento finale; il testo non sviluppa una specifica censura relativa alla partecipazione procedimentale.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998

    ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

    La condanna per tale reato può costituire un elemento significativo di disvalore nella valutazione dell'adesione alle regole dell'ordinamento e dell'affidabilità del richiedente, anche se risalente e non automaticamente estinta dal successivo rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 5 legge n. 91/1992

    La gravità dei reati contestati nel procedimento pendente è stata valorizzata anche considerando che tali fattispecie sarebbero automaticamente ostative alla cittadinanza per matrimonio; ciò è stato utilizzato come elemento sintomatico nella valutazione, pur trattandosi di domanda di cittadinanza per naturalizzazione.

Massime di principio

  • La residenza legale in Italia per almeno dieci anni, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, è soltanto il presupposto per presentare la domanda di cittadinanza per naturalizzazione e non attribuisce al richiedente un diritto automatico alla concessione dello status civitatis.
  • Il diniego della cittadinanza per naturalizzazione rientra nell'ampia discrezionalità amministrativa propria degli atti di alta amministrazione; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa.
  • Una condanna per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato conserva autonoma rilevanza quale indice di disvalore nella valutazione dell'affidabilità e dell'adesione alle regole fondamentali dell'ordinamento; il successivo rilascio del permesso di soggiorno non determina automaticamente l'estinzione del reato né neutralizza necessariamente il rilievo amministrativo del fatto storico.
  • Ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione, anche un procedimento penale pendente o una notizia di reato possono essere valutati negativamente, pur in assenza di una condanna, quando la valutazione amministrativa sia sorretta da elementi concreti quali la gravità dei reati contestati, il rinvio a giudizio e la non particolare risalenza dei fatti.
  • La valutazione amministrativa della condotta del richiedente la cittadinanza opera su un piano autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale: le risultanze fattuali possono assumere rilievo prognostico per giudicare l'affidabilità, l'adesione ai valori fondamentali e la futura integrazione, senza violare la presunzione di innocenza, purché non siano utilizzate per irrogare una sanzione penale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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