Corte di giustizia, Ordinanza C-534/24
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2024. — Your personal driver Soc. coop. arl contro Comune di Roma. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Roma. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito relativo all’illustrazione del contesto fattuale della controversia di cui al procedimento principale – Irricevibilità manifesta. — Causa C-534/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile il rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Roma relativo alla disciplina italiana del foglio di servizio elettronico per gli NCC. Il provvedimento si fonda sull’inosservanza dell’articolo 94 del regolamento di procedura, perché l’ordinanza di rinvio non descriveva adeguatamente i fatti e l’oggetto della controversia principale. La Corte non si è quindi pronunciata sulla compatibilità della normativa nazionale con il RGPD.
Rinvio pregiudiziale in materia di protezione dei dati: la Corte dichiara manifestamente irricevibile la domanda del Giudice di pace di Roma per insufficiente esposizione del contesto fattuale della controversia principale.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 4, TUE e l’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del RGPD ostassero a una normativa nazionale che impone ai conducenti NCC la tenuta di un registro elettronico contenente dati personali dei fruitori del servizio.
Principio di diritto
Una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile quando non espone in modo sufficiente il contesto fattuale della controversia principale, ossia la natura e l’oggetto della lite e le circostanze di fatto su cui si fonda la questione; in mancanza di tali elementi, la Corte non può verificare la necessità dell’interpretazione richiesta ai fini della decisione del giudice nazionale. La Corte, pertanto, non esamina il merito della compatibilità della normativa italiana con il RGPD, ma dichiara irricevibile il rinvio, salvo la facoltà del giudice nazionale di riproporre una nuova domanda completa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 11, come modificata dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
Obbligo di foglio di servizio elettronico per NCC e ricevibilità del rinvio pregiudiziale
La pronuncia è un’ordinanza di irricevibilità manifestà resa dalla Corte di giustizia, Ottava Sezione, su rinvio del Giudice di pace di Roma. La questione nasceva nell’ambito di una controversia relativa all’obbligo imposto ai conducenti di veicoli adibiti a noleggio con conducente (NCC) di tenere un registro elettronico contenente dati personali dei clienti.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama, sul piano processuale, l’articolo 53, paragrafo 2, e l’articolo 94 del proprio regolamento di procedura. Sul piano sostanziale, la domanda di rinvio verteva sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
Nel diritto nazionale, veniva in rilievo l’articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che introduce per gli NCC l’obbligo di tenuta del cosiddetto "foglio di servizio" in formato elettronico, con indicazione, tra l’altro, dei dati del fruitore del servizio.
Questioni prospettate dal giudice del rinvio
Il giudice nazionale esprimeva dubbi sulla compatibilità della normativa italiana con i principi del RGPD relativi a:
- limitazione della finalità del trattamento;
- minimizzazione dei dati;
- limitazione della conservazione.
Nel rinvio si richiamavano anche le valutazioni del Garante per la protezione dei dati personali italiano, che aveva evidenziato criticità per il carattere potenzialmente sproporzionato del trattamento richiesto agli operatori NCC.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione con i giudici nazionali e che la decisione di rinvio deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di fornire una risposta utile e agli altri interessati di presentare osservazioni.
In particolare, l’articolo 94 del regolamento di procedura impone al giudice del rinvio di indicare:
- un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia e dei fatti rilevanti;
- il contenuto delle norme nazionali applicabili;
- i motivi che hanno indotto il giudice a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e il collegamento tra quest’ultimo e la normativa nazionale.
Secondo la Corte, la domanda presentata non soddisfaceva manifestamente il requisito di cui all’articolo 94, lettera a), perché non conteneva informazioni sufficienti sulla natura e sull’oggetto della controversia principale, né sui fatti all’origine della lite o sulle circostanze fattuali su cui si fondava la questione pregiudiziale. Senza questi elementi, la Corte non poteva verificare in che modo l’interpretazione delle norme UE fosse necessaria per decidere la controversia nazionale.
Decisione e conseguenze processuali
La Corte dichiara quindi la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Viene inoltre ricordato che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda, purché completi l’esposizione dei fatti e degli elementi necessari.
Principio desumibile
La pronuncia ribadisce che la Corte non può essere investita di questioni astratte o teoriche: il rinvio pregiudiziale deve essere corredato di un quadro fattuale sufficiente a dimostrare la rilevanza della questione per la soluzione della controversia principale. In mancanza di tale base fattuale minima, il rinvio è manifestamente irricevibile e non viene esaminato nel merito.
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