Corte di giustizia, Sentenza C-300/23
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 dicembre 2024. — NB contro Kutxabank, SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Donostia – San Sebastián. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede un tasso di interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui tassi annui effettivi globali (TAEG) dei mutui ipotecari concessi dalle casse di risparmio – Indice ufficiale stabilito da un atto amministrativo pubblicato – Indicazioni che figurano nel preambolo di tale atto – Controllo relativo al requisito di trasparenza – Valutazione del carattere abusivo – Principio di effettività. — Causa C-300/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia su una clausola di mutuo ipotecario indicizzata all’IRPH delle casse di risparmio, precisando quando la pubblicazione ufficiale dell’indice possa bastare ai fini della trasparenza e quali informazioni aggiuntive debbano comunque essere rese al consumatore. La sentenza esclude che la sola ufficialità dell’indice faccia presumere la buona fede del professionista e chiarisce che la clausola non diventa abusiva per il solo fatto che i dati di calcolo dell’indice provengano da contratti successivamente ritenuti abusivi. In tema di rimedi, la Corte ammette la sostituzione con una norma suppletiva solo entro limiti rigorosi e respinge soluzioni nazionali che favoriscano il professionista dopo la nullità del contratto.
Tutela del consumatore nel mutuo ipotecario: trasparenza e abusività della clausola IRPH basata su indice ufficiale pubblicato, nonché conseguenze della sua eventuale nullità
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire, in sintesi, se una clausola di mutuo ipotecario che indicizza il tasso di interesse a un indice ufficiale IRPH sia trasparente quando il relativo atto amministrativo e i valori storici sono pubblicati, se il mancato richiamo nel contratto alla natura di TAEG dell’indice e all’avvertimento della Banca di Spagna rilevi ai fini dell’abusività, se elementi abusivi presenti nei dati utilizzati per calcolare l’indice possano contaminare la clausola, se la buona fede del professionista possa presumersi per il solo fatto che l’indice è ufficiale e usato dalle amministrazioni, e quali conseguenze derivino dall’eventuale nullità della clausola e del contratto.
Principio di diritto
Il requisito di trasparenza di una clausola di mutuo che rinvia a un indice ufficiale può dirsi rispettato non già per la sola pubblicazione dell’atto che istituisce l’indice, ma solo se le informazioni essenziali risultano comunque sufficientemente accessibili al consumatore medio grazie a indicazioni adeguate fornite dal professionista; in mancanza, il professionista deve fornire direttamente la definizione completa dell’indice e le informazioni rilevanti, inclusi eventuali avvertimenti dell’autorità che lo ha istituito. Ai fini dell’abusività, non si presume né la buona fede del professionista per il solo carattere ufficiale dell’indice né l’irrilevanza di un differenziale negativo raccomandato; tuttavia, la clausola non diventa abusiva automaticamente perché l’indice incorpora in sé TAEG di altri contratti contenenti clausole poi dichiarate abusive. Se la clausola abusiva non consente la sopravvivenza del contratto e l’annullamento pregiudicherebbe gravemente il consumatore, il giudice può sostituirla con una disposizione nazionale suppletiva solo se essa ha portata equivalente, ma non può riscrivere la clausola aggiungendo elementi correttivi; inoltre, è incompatibile con la direttiva una norma nazionale che, in caso di nullità del mutuo, attribuisca al professionista il diritto di ottenere dal consumatore la restituzione del capitale con interessi legali dal momento della messa a disposizione delle somme.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 8, direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 7, direttiva 2005/29/CE
Clausola IRPH in un mutuo ipotecario e controllo di trasparenza e abusività
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de Primera Instancia no 8 de Donostia – San Sebastián in una controversia tra NB e Kutxabank SA relativa alla validità di una clausola di revisione periodica del tasso di interesse di un mutuo ipotecario. La clausola rinvia all’IRPH delle casse di risparmio, indice ufficiale spagnolo, e la Corte è chiamata a valutare trasparenza, eventuale abusività e conseguenze della nullità alla luce della direttiva 93/13/CEE.
Fatti e contesto nazionale
Il contratto di mutuo è stato concluso l’11 settembre 2006 e prevede un tasso variabile indicizzato all’IRPH. La clausola contrattuale descrive l’indice come media dei tassi d’interesse medi ponderati delle operazioni ipotecarie delle casse di risparmio, ma non menziona espressamente che tali tassi sono TAEG né richiama l’avvertimento contenuto nel preambolo della circolare 5/1994 della Banca di Spagna, secondo cui l’uso diretto dell’IRPH poteva collocare il TAEG del mutuo al di sopra del mercato e richiedere un differenziale negativo.
Il giudice del rinvio segnala inoltre che, dopo la conclusione del contratto, la normativa spagnola ha disciplinato la soppressione di alcuni IRPH e che la giurisprudenza del Tribunal Supremo attribuirebbe rilievo decisivo alla pubblicazione ufficiale della circolare, escludendo la necessità di ulteriori informazioni contrattuali. Da qui una serie di questioni sulla compatibilità di tale impostazione con il diritto dell’Unione.
Normativa UE richiamata
La Corte interpreta principalmente gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della direttiva 93/13/CEE. È menzionata anche la direttiva 2005/29/CE, ma la Corte la dichiara irrilevante nel caso di specie perché non applicabile ratione temporis al contratto del 2006. Viene inoltre richiamato l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.
Ricevibilità e delimitazione delle questioni
La Corte respinge i dubbi di ricevibilità sollevati dal governo spagnolo, osservando che la decisione di rinvio contiene elementi di fatto sufficienti e che spetta al giudice nazionale valutare le circostanze concrete del caso. Dichiara però irricevibili le questioni che chiedono un’interpretazione di conclusioni dell’avvocato generale, osservazioni della Commissione o della giurisprudenza nazionale in quanto tale, nonché quelle fondate sulla direttiva 2005/29/CE perché non applicabile al contratto in esame.
Trasparenza della clausola indicizzata a un indice ufficiale
La Corte afferma che, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13, la sola pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’atto amministrativo che istituisce l’indice e dei valori storici non basta automaticamente a soddisfare il requisito di trasparenza. È invece necessario che, grazie alle informazioni pubblicamente disponibili e alle indicazioni fornite dal professionista, il consumatore medio possa comprendere il funzionamento concreto del metodo di calcolo e valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, della clausola.
Se il contratto non contiene indicazioni sufficientemente precise per rendere agevolmente accessibili tali informazioni, il professionista deve fornire direttamente:
- la definizione completa dell’indice;
- gli elementi informativi pertinenti sul suo funzionamento;
- l’eventuale avvertimento dell’autorità che lo ha istituito sulle sue particolarità e sulle conseguenze rilevanti per il consumatore;
- ogni informazione imposta dalla normativa nazionale applicabile al momento della conclusione del contratto.
La Corte precisa anche che il fatto che l’indice sia costruito su TAEG non lo trasforma, per ciò solo, in un TAEG contrattuale: la clausola serve solo a determinare il metodo di calcolo del tasso del mutuo.
Rilevanza dell’indice ufficiale e del differenziale negativo
Sul piano dell’abusività, la Corte ritiene pertinente il dato che la circolare della Banca di Spagna avvertisse gli istituti che l’uso diretto dell’IRPH richiedeva, di regola, un differenziale negativo per allineare il TAEG del mutuo al mercato. Tale informazione è rilevante nella valutazione del comportamento del professionista e della possibile mancanza di trasparenza, ma solo se il consumatore non ne sia stato informato e tali informazioni non siano state sufficientemente accessibili.
La Corte però esclude che la mera circolarità ufficiale dell’indice consenta di presumere la buona fede del professionista. La valutazione ex articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 resta concreta e dipende dalle circostanze del caso, dal confronto con i tassi di mercato e dal metodo di calcolo effettivamente applicato.
Effetti di eventuali clausole abusive nei dati usati per calcolare l’indice
La Corte respinge l’idea che la clausola diventi abusiva perché l’IRPH è stato calcolato sulla base di TAEG contenenti elementi successivamente dichiarati abusivi. Il rinvio a un indice ufficiale serve solo a fissare un metodo di calcolo contrattuale del tasso e la valutazione del carattere abusivo va effettuata alla data di conclusione del contratto. Eventuali vizi di clausole presenti nei contratti che hanno contribuito a determinare l’indice non contaminano retroattivamente la clausola di indicizzazione di un altro contratto.
Criteri per valutare l’abusività
Per stabilire se la clausola crei uno squilibrio significativo in contrasto con la buona fede, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, trattando lealmente ed equamente il consumatore, potesse ragionevolmente aspettarsi che questi avrebbe accettato la clausola in un negoziato individuale. In tale verifica sono rilevanti:
- il mancato rispetto del requisito di trasparenza;
- il confronto tra il metodo di calcolo della clausola e quello dei metodi normalmente adottati;
- il confronto tra il tasso effettivo risultante e i tassi di mercato alla data della conclusione del contratto;
- altri aspetti del metodo di calcolo o dell’indice, se capaci di creare squilibrio a danno del consumatore.
La Corte ricorda che il confronto con l’Euribor può essere utile, ma non conduce a una regola automatica: ciò che conta è il tasso effettivo del mutuo e il suo impatto economico concreto.
Conseguenze della nullità: sostituzione, integrazione e limiti
Quanto ai rimedi, la Corte afferma che, se il contratto non può sussistere senza la clausola abusiva e l’annullamento integrale esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, il giudice nazionale può sostituire la clausola con una disposizione suppletiva del diritto nazionale, ma solo se questa ha una portata equivalente a quella della clausola sostituita.
Viceversa, il giudice non può rivedere la clausola aggiungendo un elemento correttivo, come un differenziale retroattivo, perché ciò equivarrebbe a riscrivere il contenuto della clausola e indebolirebbe l’effetto dissuasivo della direttiva 93/13.
Effetti della nullità sul credito restitutorio del professionista
La Corte dichiara inoltre incompatibile con la direttiva una norma nazionale che, in caso di nullità del mutuo per clausola abusiva, attribuisca al professionista il diritto di ottenere la restituzione dell’intera somma prestata con interessi al tasso legale dalla data di messa a disposizione delle somme. Una soluzione del genere rischierebbe di premiare il professionista autore della clausola abusiva e di compromettere sia l’effettività della tutela del consumatore sia l’effetto dissuasivo della direttiva.
Dispositivo
La Corte risponde in sintesi che:
- la trasparenza non è soddisfatta automaticamente dalla sola pubblicazione ufficiale dell’indice;
- l’abusività va valutata in concreto, senza presunzioni di buona fede;
- la clausola non diventa abusiva per il solo fatto che l’indice si basi su TAEG di contratti poi viziati;
- in caso di nullità, è ammessa solo la sostituzione con norma suppletiva equivalente, non la riscrittura della clausola;
- è vietata una disciplina nazionale che consenta al professionista di recuperare capitale e interessi legali dal momento dell’erogazione dopo la nullità del contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 dic 2024Corte di giustizia, Sentenza C-587/21
- Sentenza · 12 dic 2024Corte di giustizia, Sentenza C-130/22
- Sentenza · 12 dic 2024Corte di giustizia, Sentenza C-181/22
- Sentenza · 12 dic 2024Corte di giustizia, Sentenza C-680/22
- Sentenza · 12 dic 2024Corte di giustizia, Sentenza C-118/23
- Sentenza · 12 dic 2024Corte di giustizia, Sentenza C-331/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →