Corte di giustizia, Sentenza C-130/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2024. — DD contro Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). — Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea e Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Periodo di preavviso – Permanere dell’obbligo di lealtà e di riservatezza – Procedimento disciplinare – Avvio di un’indagine amministrativa – Archiviazione – Comportamenti illegittimi imputabili all’autorità che ha il potere di nomina – Danno morale – Prova – Presupposti per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione. — Causa C-130/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge la maggior parte dei motivi di impugnazione proposti da un ex agente temporaneo della FRA, confermando che nel periodo di preavviso l’interessato resta soggetto agli obblighi statutari di lealtà e riservatezza. Accoglie però il motivo relativo alla natura lesiva della decisione di archiviazione dell’indagine amministrativa e quello concernente la prova del danno morale derivante dalla tardiva informazione e dalla mancata comunicazione dei documenti. La causa è rinviata al Tribunale per esaminare nel merito il quinto profilo di illegittimità e la sussistenza del danno morale connesso al terzo profilo.
Responsabilità extracontrattuale della FRA per vizi dell’indagine amministrativa su un agente temporaneo: permanenza degli obblighi statutari nel periodo di preavviso, natura lesiva della decisione di archiviazione e prova del danno morale.
La questione giuridica
Nei limiti dell’impugnazione, la Corte è stata chiamata a stabilire se: 1) durante il periodo di preavviso di un contratto a tempo indeterminato risolto, l’agente temporaneo resti soggetto agli obblighi di lealtà e riservatezza previsti dagli articoli 11 e 17 dello Statuto; 2) le decisioni di avvio ed estensione di un’indagine amministrativa fossero state correttamente interpretate dal Tribunale; 3) la decisione di archiviazione dell’indagine costituisse un atto che arreca pregiudizio, e quindi dovesse essere motivata ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto; 4) fosse stato correttamente accertato il danno morale e il nesso causale ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’Unione; 5) vi fosse una violazione del regolamento n. 45/2001 in relazione al trattamento dei dati personali contenuti nei messaggi controversi.
Principio di diritto
L’agente temporaneo il cui contratto a tempo indeterminato sia stato risolto resta, durante il periodo di preavviso, soggetto allo Statuto e in particolare agli obblighi di lealtà e di riservatezza, salvo disposizione contraria. Inoltre, una decisione che archivia un’indagine amministrativa può costituire un atto che arreca pregiudizio quando, per il suo contenuto e contesto, incide sulla situazione giuridica dell’interessato e gli riconosce diritti specifici; pertanto, essa può essere censurata per difetto di motivazione. Ai fini del risarcimento del danno morale, il ricorrente deve provare un pregiudizio reale e certo, ma il Tribunale non può esigere sempre una prova specifica quando il comportamento illegittimo è di per sé idoneo a causare un danno morale; in tal caso deve verificare se il pregiudizio derivi necessariamente dall’illecito. La sentenza del Tribunale è quindi annullata limitatamente al quinto profilo di illegittimità e al rigetto del risarcimento collegato alla violazione dell’obbligo di informare tempestivamente l’interessato e di comunicargli i documenti pertinenti, con rinvio al Tribunale per l’esame residuo.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 11 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 12 bis, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 17 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 47 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 117 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Responsabilità extracontrattuale della FRA per l’indagine amministrativa su un agente temporaneo
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da DD contro la sentenza del Tribunale nella causa DD/FRA. La controversia concerne un procedimento amministrativo avviato dalla FRA nei confronti di un ex agente temporaneo, con richiesta di risarcimento del danno morale per asseriti vizi dell’indagine e della sua chiusura.
Fatti e procedimento principale
DD era stato assunto dalla FRA con contratto a tempo indeterminato. Con lettera del 13 giugno 2013 il direttore dell’agenzia aveva risolto il contratto, chiedendogli di non recarsi sul luogo di lavoro durante il periodo di preavviso di dieci mesi previsto dall’articolo 47, lettera c), i), del RAA. Durante e dopo tale periodo, DD aveva inviato dall’indirizzo privato messaggi contenenti informazioni riservate della FRA a un ex funzionario dell’agenzia.
Nel marzo 2015 la FRA avviava un’indagine amministrativa ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto, poi estesa nel 2016. L’indagine si concludeva con archiviazione il 28 aprile 2017. Successivamente DD presentava domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto chiedendo accesso a documenti, avvio di un’indagine sulla violazione della riservatezza e risarcimento del danno morale.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
In primo grado DD deduceva nove profili di illegittimità, tra cui: insufficienza del mandato degli investigatori, assenza di sospetto ragionevole, tardiva informazione sull’indagine, durata eccessiva del procedimento, difetto di motivazione della decisione di chiusura, errori della relazione di indagine, violazione della riservatezza, violazione del regolamento n. 45/2001, violazione del dovere di sollecitudine e sviamento di potere.
Il Tribunale riconosceva fondati il terzo e il quarto profilo di illegittimità, ma respingeva la domanda risarcitoria ritenendo non provati né il danno morale né il nesso di causalità. DD proponeva quindi impugnazione dinanzi alla Corte.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte ha esaminato, in particolare:
- se il periodo di preavviso dovesse essere assimilato a un normale periodo di lavoro;
- se durante tale periodo persistessero gli obblighi di lealtà e riservatezza di cui agli articoli 11 e 17 dello Statuto;
- se le decisioni di avvio ed estensione dell’indagine fossero state correttamente lette dal Tribunale;
- se la decisione di archiviazione fosse un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto;
- se il Tribunale avesse correttamente applicato le regole sulla prova del danno morale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 11 dello Statuto, sul dovere di lealtà;
- l’articolo 17 dello Statuto, sul dovere di riservatezza;
- l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, sulla motivazione delle decisioni individuali pregiudizievoli;
- l’articolo 86 e l’allegato IX dello Statuto, relativi alle indagini amministrative e alla disciplina;
- l’articolo 47 del RAA, sul preavviso nei contratti a tempo indeterminato degli agenti temporanei;
- il regolamento n. 45/2001, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
- gli articoli 90, 91 e 117 dello Statuto/RAA, nonché l’articolo 41 e l’articolo 47 della Carta.
Ragionamento della Corte sul primo gruppo di motivi
La Corte conferma che il Tribunale non ha snaturato gli elementi di prova relativi alla lettera del 13 giugno 2013: il ricorrente era stato effettivamente esentato dal recarsi nei locali della FRA durante il preavviso.
Soprattutto, la Corte afferma che l’agente temporaneo non perde la propria qualità di agente dell’Unione durante il periodo di preavviso e resta quindi soggetto allo Statuto, salvo disposizione contraria. Ne deriva che gli obblighi di lealtà e di riservatezza continuano ad applicarsi anche in tale fase. Il fatto che l’amministrazione abbia dispensato il lavoratore dalla prestazione e dall’accesso ai locali non esclude, di per sé, la qualificazione del preavviso come normale periodo di lavoro né fa venir meno gli obblighi statutari.
Ragionamento sulla portata dell’indagine amministrativa
La Corte respinge le censure relative all’interpretazione delle decisioni di avvio ed estensione dell’indagine. Ritiene che il Tribunale non abbia ecceduto nel considerare che tali decisioni, lette nel loro tenore letterale e contesto, coprissero la fuga di informazioni nel suo complesso e dunque anche il messaggio del 5 marzo 2014 oltre a quello del 9 ottobre 2014.
Le doglianze del ricorrente sulla mancata distinzione tra avvio ed estensione dell’indagine sono dichiarate in parte irricevibili perché mirano a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, estraneo al controllo della Corte in sede di impugnazione.
La decisione di archiviazione come atto che arreca pregiudizio
La Corte accoglie il quarto motivo dell’impugnazione. Ricorda che la nozione di atto lesivo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto va interpretata in modo ampio e comprende gli atti che producono effetti giuridici obbligatori e incidono direttamente e immediatamente sugli interessi del dipendente.
Applicando tale criterio, la Corte afferma che una decisione di archiviazione dell’indagine amministrativa può costituire un atto pregiudizievole, perché può modificare la situazione giuridica dell’interessato e conferirgli diritti, tra cui il diritto a chiedere la riparazione mediante adeguata pubblicità della decisione e il diritto di domandarne l’inserimento nel fascicolo personale. Perciò il Tribunale ha errato nel ritenere che la decisione di archiviazione non fosse un atto lesivo e nel negare che essa potesse essere censurata per difetto di motivazione.
Protezione dei dati personali e regolamento n. 45/2001
La Corte respinge il sesto motivo. Ritiene che il Tribunale abbia motivato in modo sufficiente il rigetto della censura relativa al regolamento n. 45/2001, poiché gli argomenti del ricorrente erano fondati sulla premessa, ritenuta errata, che l’indagine fosse stata avviata irregolarmente.
La Corte aggiunge che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001, che impone il trattamento corretto e lecito dei dati personali, non introduce una regola generale che impedisca all’agenzia di utilizzare, nell’ambito di un’indagine amministrativa, informazioni ricevute da un terzo per errore. Rileva inoltre il principio della libera acquisizione delle prove nel diritto dell’Unione.
Molestie psicologiche
Il settimo motivo è dichiarato irricevibile. La Corte osserva che il ricorrente, sotto l’etichetta di un errore di diritto, mira in realtà a contestare la valutazione di fatto del Tribunale sulla gravità dei comportamenti riconosciuti come illegittimi. Il Tribunale aveva ritenuto che, neppure considerati congiuntamente, tali comportamenti fossero sufficienti per integrare molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto.
Prova del danno morale e nesso causale
La Corte accoglie parzialmente l’ottavo motivo. Ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone illegittimità, danno reale e certo e nesso causale sufficientemente diretto. Tuttavia, in materia di danno morale, non è sempre necessario produrre una prova specifica: può bastare dimostrare che il comportamento contestato era idoneo a causare tale danno, o che il danno ne derivava necessariamente.
Nel caso concreto, la Corte approva la motivazione del Tribunale quanto al danno dedotto dalla durata del procedimento, poiché il ricorrente non aveva provato uno stress o un’ansia eccedenti la soglia accettabile. Diversamente, reputa errata la parte della sentenza che aveva respinto il risarcimento connesso alla mancata informazione tempestiva sull’indagine e alla mancata comunicazione dei documenti pertinenti solo perché mancavano prove specifiche: tali violazioni erano, di per sé, idonee a causare il danno morale allegato.
Dispositivo e rinvio
La Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui:
- ha respinto il quinto profilo di illegittimità relativo al difetto di motivazione della decisione di archiviazione;
- ha respinto le conclusioni risarcitorie relative al terzo profilo di illegittimità, nella parte in cui riguardavano il danno derivante dalla tardiva informazione e dalla mancata comunicazione dei documenti.
Per il resto l’impugnazione è respinta. La causa è rinviata al Tribunale per l’esame nel merito del quinto profilo di illegittimità e per la verifica dell’effettiva esistenza del danno morale connesso alle violazioni riconducibili al terzo profilo. Le spese sono riservate.
Principi affermati
- L’agente temporaneo rimane soggetto allo Statuto durante il periodo di preavviso, anche se è dispensato dal servizio.
- Gli obblighi di lealtà e riservatezza persistono in tale periodo.
- La decisione di archiviazione di un’indagine amministrativa può essere un atto lesivo impugnabile se incide sulla situazione giuridica dell’interessato.
- In materia di danno morale, il ricorrente deve provare il pregiudizio, ma il giudice non può esigere una prova specifica quando l’illecito è intrinsecamente idoneo a causarlo.
- Il controllo di legittimità in impugnazione non consente alla Corte di riesaminare liberamente i fatti e le prove, salvo snaturamento.
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