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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-587/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2024. — DD contro Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. — Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Procedimento disciplinare – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Allegato IX – Articolo 3 – Esecuzione delle sentenze del Tribunale della funzione pubblica e del Tribunale dell’Unione europea – Annullamento delle decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina – Potere discrezionale – Obbligo di riprendere il procedimento dal punto esatto in cui è intervenuta l’illegittimità – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Articolo 29 – Risarcimento del danno subito. — Causa C-587/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un'impugnazione di funzione pubblica proposta da un agente temporaneo della FRA, censura il modo in cui il Tribunale aveva valutato l'esecuzione di una precedente sentenza di annullamento di una nota di biasimo. Secondo la Corte, la FRA non poteva limitarsi a ritirare gli atti e ad abbandonare il procedimento: doveva riprendere il procedimento dal punto in cui si era verificata l'illegittimità e applicare l'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto. La Corte annulla la sentenza impugnata, rileva anche una contraddizione nella motivazione del Tribunale e rinvia la causa per il riesame della domanda risarcitoria.

Impugnazione in materia di funzione pubblica: la Corte chiarisce come va eseguita una sentenza di annullamento di un provvedimento disciplinare e se, dopo l'annullamento per violazione del diritto di essere ascoltato, l'APN possa abbandonare il procedimento senza applicare l'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto.

La questione giuridica

Se, a seguito dell'annullamento di una sanzione disciplinare per violazione dei diritti della difesa, l'autorità che ha il potere di nomina sia tenuta a riprendere il procedimento dal punto in cui si è verificata l'illegittimità, applicando tassativamente l'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto; se possa invece decidere di abbandonare il procedimento senza adottare una delle decisioni previste da tale articolo; e se, in tale contesto, il diritto di essere ascoltato debba essere nuovamente garantito prima della nuova decisione.

Principio di diritto

Quando una sentenza annulla una sanzione disciplinare dell'Unione per violazione del diritto di essere ascoltato verificatasi nella fase conclusiva dell'indagine amministrativa, l'APN deve eseguire la decisione ai sensi dell'articolo 266 TFUE riprendendo il procedimento dal punto in cui l'illegittimità è intervenuta e rispettando l'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto, che prevede tassativamente le sole tre opzioni possibili dopo la relazione d'indagine. L'APN non può introdurre una "soluzione diversa" consistente nell'abbandono del procedimento e nel ritiro degli atti dal fascicolo senza adottare una delle decisioni previste; in tal caso, il funzionario deve inoltre essere ascoltato prima della nuova decisione. La sentenza del Tribunale è quindi annullata per errore di diritto e per motivazione contraddittoria, con rinvio della causa al Tribunale per l'esame del danno risarcibile.

Norme richiamate

  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, articoli 1, 2, 3, 11 e 29
  • Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee
  • Regolamento (CE) n. 45/2001
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea

Esecuzione di una sentenza di annullamento nel procedimento disciplinare di un agente temporaneo

La pronuncia riguarda un'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa DD/FRA. Il contenzioso attiene alla funzione pubblica dell'Unione e, in particolare, alle modalità con cui la FRA avrebbe dovuto eseguire una precedente sentenza di annullamento che aveva eliminato una nota di biasimo inflitta al ricorrente per violazione del diritto di essere ascoltato.

Fatti e iter processuale

DD, agente temporaneo della FRA, era stato oggetto di un'indagine amministrativa avviata nel 2012 e conclusa con una nota di biasimo nel 2013, poi seguita dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Con la sentenza di annullamento dell'8 ottobre 2015, il Tribunale della funzione pubblica aveva annullato sia la nota di biasimo sia la decisione di risoluzione, rilevando, per la nota di biasimo, la violazione del diritto di essere ascoltato perché le conclusioni dell'indagine non erano state comunicate prima dell'audizione.

Successivamente, la FRA aveva reintegrato il ricorrente e ritirato la nota di biasimo dal fascicolo, ma senza riaprire in modo formale il procedimento disciplinare secondo l'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto. DD aveva allora chiesto il risarcimento del danno morale, sostenendo che la FRA non avesse correttamente eseguito la sentenza di annullamento e che vari atti dell'indagine e del procedimento disciplinare fossero illegittimi. Il Tribunale aveva respinto il ricorso risarcitorio; contro tale sentenza è stata proposta l'impugnazione decisa dalla Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l'articolo 266 TFUE, che impone all'istituzione o all'organismo interessato di adottare i provvedimenti necessari per dare piena esecuzione alla sentenza di annullamento. Vengono poi in rilievo il titolo VI dello Statuto dei funzionari, l'allegato IX dello Statuto, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 29, nonché l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

L'articolo 3 dell'allegato IX assume un ruolo centrale: dopo la relazione d'indagine e dopo aver comunicato al funzionario tutti gli elementi del fascicolo e averlo ascoltato, l'APN può soltanto decidere che nessuna accusa possa essere formulata, oppure che non occorra adottare alcuna sanzione, oppure avviare la procedura disciplinare. La Corte qualifica tali opzioni come tassative.

Ragionamento della Corte sull'obbligo di riprendere il procedimento

La Corte ricorda che l'esecuzione di una sentenza di annullamento non è rimessa a una scelta assolutamente libera dell'amministrazione: l'autore dell'atto annullato dispone di un margine di discrezionalità, ma deve collocarsi nel punto esatto in cui l'illegittimità è intervenuta e rispettare il dispositivo e la motivazione della sentenza di annullamento.

Nel caso concreto, il vizio accertato nella precedente sentenza riguardava l'ultima fase dell'indagine amministrativa, cioè il momento in cui la FRA aveva adottato la nota di biasimo senza aver prima comunicato le conclusioni dell'indagine e senza aver consentito una difesa utile. Ne consegue che l'illegittimità non colpiva l'intero procedimento ab initio né inficiava la validità della relazione d'indagine: la FRA doveva dunque riprendere il procedimento proprio dal momento in cui doveva decidere il seguito da dare a quella relazione.

La Corte afferma che il Tribunale aveva errato nel ritenere che la FRA potesse limitarsi a ritirare la nota di biasimo e ad abbandonare il procedimento, perché l'articolo 3 dell'allegato IX si applicava invece pienamente. La FRA non poteva scegliere una via diversa da quelle tassativamente previste dalla disposizione.

Diritto di essere ascoltato e motivazione contraddittoria

La Corte rileva inoltre che, nel nuovo momento decisionale, il ricorrente avrebbe dovuto essere ascoltato prima dell'adozione di una delle decisioni previste dall'articolo 3 dell'allegato IX. La tesi secondo cui, poiché la FRA non avrebbe adottato un atto pregiudizievole ai sensi dell'articolo 41 della Carta, non si imponesse il rispetto dei diritti della difesa, è respinta: la decisione di abbandonare il procedimento e ritirare gli atti dal fascicolo, adottata fuori dal perimetro dell'articolo 3, privava il funzionario del diritto di essere ascoltato espressamente sancito da quella disposizione.

La Corte accoglie anche la censura di motivazione contraddittoria: la sentenza impugnata, da un lato, affermava che l'articolo 3 non era applicabile, mentre dall'altro sembrava presupporne l'applicazione per valutare la condotta della FRA. Questa incoerenza integra un errore di diritto.

Esito della decisione

Accolti il secondo motivo di impugnazione e la prima parte del quinto motivo, la Corte annulla la sentenza del Tribunale. Poiché la controversia richiede ulteriori valutazioni di fatto sulla sussistenza e sull'entità del danno lamentato e sul nesso causale, la causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea. Le spese sono riservate.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, in materia disciplinare, l'esecuzione di una sentenza di annullamento deve avvenire nel rispetto rigoroso dell'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto quando il vizio si colloca nella fase finale dell'indagine amministrativa. L'APN non può eludere tale schema mediante il semplice abbandono del procedimento; deve invece adottare una delle decisioni espressamente previste, dopo aver ascoltato l'interessato. Tale principio è decisivo anche ai fini dell'eventuale risarcimento del danno derivante dalla non corretta esecuzione della sentenza di annullamento.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'unione europeaprocedimento disciplinarediritti della difesaesecuzione delle sentenzeprotezione dei dati personali

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