Corte di giustizia, Sentenza C-118/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2024. — Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. e a. contro Bankowy Fundusz Gwarancyjny. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny wWarszawie. — Rinvio pregiudiziale – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Direttiva 2014/59/UE – Decisione di adottare una misura di gestione della crisi nei confronti di un ente creditizio – Articolo 85, paragrafo 3 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo di tutte le persone interessate da tale decisione – Rispetto del termine ragionevole – Requisito di celerità del controllo giurisdizionale – Disposizione di diritto nazionale che impone la riunione di tutti i ricorsi – Articolo 3, paragrafo 3 – Cumulo di funzioni da parte dell’autorità di risoluzione – Garanzia di indipendenza operativa. — Causa C-118/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha precisato i requisiti della tutela giurisdizionale effettiva nelle impugnazioni contro decisioni di risoluzione bancaria, censurando una disciplina nazionale che imponeva la riunione di migliaia di ricorsi con rischio di violazione del termine ragionevole. Ha inoltre chiarito che la tutela non può dirsi assicurata agli altri ricorrenti solo perché uno dei ricorsi è stato esaminato, se le loro censure non sono state oggetto di un vero contraddittorio. Infine, la Corte ha interpretato in senso ampio l’obbligo di indipendenza operativa dell’autorità di risoluzione, estendendolo anche al cumulo con le funzioni di amministratore temporaneo e di garanzia dei depositi, ammettendo misure organizzative alternative alla separazione strutturale rigorosa.
Rinvio pregiudiziale sulla tutela giurisdizionale effettiva e sull’indipendenza operativa dell’autorità nazionale di risoluzione nella procedura di risoluzione di un ente creditizio.
La questione giuridica
Se l’articolo 47 della Carta e l’articolo 85, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 ostino a una norma processuale nazionale che impone la riunione di tutti i ricorsi contro la medesima decisione di risoluzione, quando ciò comprometta la decisione entro un termine ragionevole; se il diritto a un ricorso effettivo sia garantito anche agli altri interessati quando il giudice esamini solo uno dei ricorsi e la sentenza abbia efficacia erga omnes; se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 si applichi anche quando l’autorità di risoluzione cumula funzioni di amministratore temporaneo e di garanzia dei depositi; e se, in mancanza di regole interne scritte, l’indipendenza operativa possa risultare comunque da misure organizzative e di fatto sufficienti.
Principio di diritto
In una procedura di risoluzione bancaria, il diritto a un ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta non è garantito se la normativa processuale impone la riunione indiscriminata di tutti i ricorsi contro la stessa decisione e ciò impedisce una decisione entro un termine ragionevole; inoltre, il rigetto di un solo ricorso non basta a soddisfare la tutela effettiva degli altri interessati, se le loro censure non sono state esaminate in contraddittorio. L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 si applica anche quando l’autorità di risoluzione cumula funzioni di amministratore temporaneo e di garanzia dei depositi, imponendo adeguate misure strutturali per assicurare indipendenza operativa ed evitare conflitti di interesse; tali misure possono consistere anche in regole interne o altre soluzioni organizzative sufficientemente precise e pubbliche, senza necessità di organi decisionali separati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2014/59/UE
- Direttiva (UE) 2019/879
- Direttiva 2014/49/UE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Direttiva 2013/36/UE
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 85, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 29 della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 109 della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 31 della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 32 della direttiva 2014/59/UE
Tutela giurisdizionale effettiva e indipendenza dell’autorità di risoluzione nella risoluzione bancaria
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo di Varsavia in una controversia relativa alla decisione del Bankowy Fundusz Gwarancyjny di assoggettare Getin Noble Bank S.A. a risoluzione. La Corte è stata chiamata a chiarire, da un lato, l’estensione del diritto a un ricorso effettivo contro le decisioni di gestione della crisi e, dall’altro, i requisiti di indipendenza operativa dell’autorità di risoluzione quando cumula più funzioni.
Fatti e procedimento principale
La Commissione di vigilanza finanziaria polacca aveva prima nominato il FGB come commissario/amministratore temporaneo della banca, poi lo stesso FGB, in qualità di autorità di risoluzione, aveva adottato una decisione di risoluzione: nomina di un amministratore speciale, svalutazione degli strumenti di capitale e applicazione dello strumento dell’ente-ponte. Contro tale decisione erano stati proposti oltre settemila, poi oltre ottomila ricorsi da parte del consiglio di vigilanza della banca, di azionisti, creditori e altri soggetti interessati.
Normativa UE rilevante
La Corte ha esaminato in particolare:
- l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice che decida entro un termine ragionevole;
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
- gli articoli 3, paragrafo 3, 29, 31, 32, 85 e 109 della direttiva 2014/59. Ha inoltre richiamato il quadro regolamentare bancario costituito dal regolamento n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, nonché la direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi.
Prima e seconda questione: ricorso effettivo e termine ragionevole
La Corte ha anzitutto affermato che l’articolo 85, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 concretizza il diritto dell’articolo 47 della Carta imponendo un controllo giurisdizionale "celere" delle decisioni di risoluzione. Ha quindi stabilito che una norma processuale nazionale che imponga al giudice di riunire tutti i ricorsi contro la medesima decisione di risoluzione è incompatibile con l’articolo 47 se, per il numero dei ricorsi e per la complessità del contenzioso, tale riunione rende eccessivamente difficile o impossibile una decisione entro un termine ragionevole. In tal caso il giudice nazionale deve, se possibile, interpretare la norma in modo conforme e, se ciò non è possibile, disapplicarla.
Quanto alla prima questione, la Corte ha precisato che il fatto che il giudice esamini solo uno dei ricorsi e che la sentenza produca effetti erga omnes non basta a garantire il diritto a un ricorso effettivo per gli altri interessati, se le loro censure non sono state esaminate e non hanno potuto essere discusse in contraddittorio. Il rigetto del solo ricorso del consiglio di vigilanza non può precludere agli altri ricorrenti la possibilità di far valere i propri motivi specifici.
Terza questione: indipendenza operativa e cumulo di funzioni
Interpretando l’articolo 3, paragrafo 3, la Corte ha affermato che l’obbligo di adottare disposizioni strutturali per garantire l’indipendenza operativa e prevenire conflitti di interesse non riguarda solo i rapporti tra risoluzione e vigilanza prudenziale in senso stretto, ma si estende anche alle altre funzioni dell’autorità quando presentino un rischio oggettivo di interferenza. Ciò vale anche per le funzioni di amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2014/59 e di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE, perché entrambe sono connesse al meccanismo di risoluzione e possono incidere sulle decisioni dell’autorità di risoluzione. La Corte ha quindi respinto l’idea che, in tali ipotesi, l’articolo 3, paragrafo 3, non sia applicabile.
Quarta questione: forma delle misure organizzative e regole interne
La Corte ha chiarito che l’articolo 3, paragrafo 3, non impone una forma rigida delle misure interne: possono bastare misure organizzative e di altro tipo, purché siano sufficientemente precise e rese pubbliche. La disposizione non richiede necessariamente organi decisionali separati per le varie funzioni, né vieta che alcune strutture interne forniscano supporto sia al personale di risoluzione sia a quello addetto ad altre funzioni, nel rispetto del segreto professionale.
Se esistono regole interne scritte e queste non sono pubblicate, ciò non comporta automaticamente l’invalidità della decisione di risoluzione; tuttavia, in sede contenziosa, l’autorità dovrà dimostrare che tali regole sono state effettivamente rispettate e che la decisione è stata adottata soltanto per perseguire gli obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 31 e nel rispetto dell’articolo 32, paragrafo 5.
Dispositivo
La Corte ha dunque affermato che:
- l’articolo 47 della Carta osta alla riunione obbligatoria dei ricorsi quando ciò comprometta il termine ragionevole;
- l’esame di un solo ricorso non basta, di per sé, a garantire il ricorso effettivo agli altri interessati;
- l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 si applica anche al cumulo di funzioni di amministratore temporaneo e di garanzia dei depositi;
- l’indipendenza operativa può essere assicurata anche mediante misure organizzative interne diverse dalla separazione strutturale rigida, purché effettive e trasparenti.
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