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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-680/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2024. — DD contro Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. — Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Agenti temporanei – Procedimento disciplinare – Indagine amministrativa – Nozione di “plagio” – Designazione, da parte dell’Autorità che ha il potere di nomina, di un investigatore con il quale essa intrattiene un rapporto d’affari – Conflitto d’interessi – Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Imparzialità oggettiva – Articolo 17 bis – Libertà d’espressione del funzionario – Articoli 11, 12 e 21 – Rispetto dei principi di lealtà e imparzialità. — Causa C-680/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione proposta da un agente temporaneo della FRA contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la sua destituzione per comportamento assimilato a plagio. Viene ribadito che l’imparzialità oggettiva dell’investigatore deve escludere ogni legittimo dubbio, ma che le censure del ricorrente miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in impugnazione. La Corte conferma anche che gli obblighi di lealtà, imparzialità e corretta attribuzione delle fonti possono limitare legittimamente la libertà di espressione del funzionario.

Impugnazione in materia di funzione pubblica: legittimità della sanzione disciplinare di destituzione per plagio e della regolarità dell’indagine amministrativa, con particolare riguardo all’imparzialità dell’investigatore e alla libertà di espressione del funzionario.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto, snaturamenti o vizi di motivazione nel confermare: 1) l’assenza di un conflitto di interessi e di una mancanza di imparzialità oggettiva dell’investigatore incaricato dall’APN; 2) la qualificazione del comportamento del ricorrente come "plagio" e come violazione degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto; 3) la compatibilità della sanzione con la libertà di espressione di cui all’articolo 11 della Carta; 4) la regolarità dell’avvio dell’indagine e del procedimento disciplinare; 5) l’adeguatezza della motivazione e del controllo giurisdizionale su alcuni motivi di ricorso.

Principio di diritto

La Corte conferma che, in un procedimento disciplinare dell’Unione, l’imparzialità oggettiva dell’investigatore va valutata sulla base di un legittimo dubbio non dissipato, ma il ricorrente non può ottenere in impugnazione un nuovo apprezzamento delle prove. Inoltre, la presentazione deliberata come opera propria di un testo in larga parte copiato e privo di riferimenti può integrare una violazione degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto, senza che ciò comporti una violazione della libertà di espressione, poiché tali disposizioni costituiscono una limitazione legittima, prevista dalla legge e non eccessiva, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. La Corte respinge infine le censure sulla regolarità dell’avvio dell’indagine e dichiara irricevibili o infondati i motivi che miravano, in sostanza, a una rivalutazione dei fatti.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Statuto dei funzionari dell’Unione europea: articoli 11, 12, 17 bis, 21, 86
  • Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea: articoli 1, 2, 3, 12, 18, 22
  • Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA), articolo 11
  • Regolamento (UE) 2018/1725
  • Regolamento (CE) n. 45/2001
  • Direttiva 2001/29/CE

Impugnazione contro la destituzione di un agente temporaneo della FRA per plagio

La causa riguarda un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea proposta da DD contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la sua destituzione disposta dalla FRA. Il contenzioso si inserisce nel regime disciplinare dello Statuto dei funzionari e riguarda, in particolare, la redazione di una relazione presentata come frutto del lavoro personale del ricorrente ma ritenuta in larga parte copiata da fonti esterne senza adeguati riferimenti.

Fatti e procedimento disciplinare

DD, agente temporaneo della FRA, era stato reintegrato dopo una precedente sentenza di annullamento della risoluzione del suo contratto. Successivamente, gli fu richiesto di redigere una relazione interna sulla libertà di pensiero e religione; il documento da lui trasmesso fu poi ritenuto sostanzialmente copiato da fonti esterne, in particolare del Consiglio d’Europa, senza citazioni complete. A seguito di una segnalazione e dopo una consultazione dell’OLAF, la FRA avviò un’indagine amministrativa, poi un procedimento disciplinare dinanzi alla commissione di disciplina, che propose una retrocessione di due gradi. Il direttore della FRA, quale autorità che ha il potere di nomina, ritenne invece la retrocessione insufficiente e inflisse la destituzione, confermata poi dal rigetto del reclamo.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama gli articoli 11, 12, 17 bis e 21 dello Statuto, nonché l’articolo 86 e gli articoli 1, 2, 3 e 22 dell’allegato IX. In primo piano anche l’articolo 41 della Carta, relativo al diritto a una buona amministrazione e all’imparzialità, l’articolo 11 della Carta sulla libertà di espressione e l’articolo 52, paragrafi 1 e 3, sulla disciplina delle limitazioni ai diritti fondamentali. È richiamato inoltre l’articolo 47 della Carta, nonché l’articolo 11 del RAA, che rende applicabili agli agenti temporanei gli obblighi statutari richiamati.

Primo motivo: imparzialità oggettiva dell’investigatore

Il ricorrente contestava l’imparzialità dell’investigatore, sostenendo che avesse con la FRA rapporti economici e anche di consulenza tali da generare un conflitto di interessi. La Corte ricorda che l’imparzialità oggettiva tutela l’apparenza di indipendenza e che basta un legittimo dubbio non dissipato, senza necessità di provare una parzialità soggettiva. Tuttavia, il ricorrente, sotto la veste della censura di errore di diritto, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova, cosa non consentita in impugnazione. La Corte esclude inoltre che un mero rapporto finanziario pregresso con la FRA sia di per sé sufficiente a viziarne l’imparzialità, se non riguarda l’oggetto dell’indagine.

Secondo motivo: nozione di plagio, Statuto e libertà di espressione

La Corte conferma che il Tribunale poteva definire, ai fini del caso concreto, la condotta contestata come presentazione deliberata di un testo altrui come lavoro proprio, anche se la nozione di plagio non è una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Ciò era necessario per verificare se la condotta rientrasse negli obblighi imposti dagli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto e se fosse sufficientemente prevedibile per il funzionario. La Corte ritiene corretta anche la conclusione secondo cui il diritto nazionale sul copyright non era determinante ai fini della violazione statutaria.

Quanto alla libertà di espressione, la Corte osserva che l’articolo 17 bis dello Statuto riconosce espressamente tale diritto, ma lo subordina al rispetto dei doveri di lealtà e imparzialità. Gli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto costituiscono quindi limitazioni legittime ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in quanto previste dalla legge, perseguono un obiettivo di interesse generale e non risultano eccessive. Il ricorrente restava libero di esprimere le proprie opinioni, ma non di presentare il lavoro altrui come proprio senza citarne le fonti.

Regolarità dell’avvio dell’indagine e del procedimento disciplinare

La Corte conferma che l’amministrazione può avviare un’indagine amministrativa quando dispone di indizi che facciano ragionevolmente sospettare una mancanza disciplinare, e un procedimento disciplinare quando dispone di elementi sufficientemente precisi e pertinenti. Nel caso concreto, era sufficiente che la decisione di avvio dell’indagine descrivesse la condotta contestata, senza dover specificare sin da subito le disposizioni statutarie esattamente violate. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto regolare l’apertura dell’indagine e, successivamente, del procedimento disciplinare.

Irricevibilità dei motivi relativi a fatti, prove e motivazione

I motivi terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo vengono respinti in larga parte come irricevibili o manifestamente irricevibili. La Corte ribadisce che in impugnazione non può essere richiesta una nuova valutazione dei fatti o delle prove, salvo snaturamento manifesto, che deve essere precisato e dimostrato. Inoltre, i motivi devono indicare con chiarezza i passaggi contestati della sentenza impugnata e gli errori di diritto dedotti; formule generiche o prive di struttura coerente non consentono il controllo di legittimità.

Decisione e spese

Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è accolto, la Corte respinge integralmente l’impugnazione. DD è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla FRA.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce tre punti di rilievo pratico: l’imparzialità oggettiva si valuta sulla base dell’apparenza di indipendenza ma non consente in impugnazione una rivalutazione delle prove; il plagio, in ambito disciplinare UE, può essere apprezzato come violazione dei doveri statutari anche senza ricorso decisivo al diritto d’autore nazionale; la libertà di espressione del funzionario è protetta, ma resta limitata dai doveri di lealtà, imparzialità e correttezza nell’attribuzione delle fonti.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaprocedimento disciplinareimparzialità amministrativalibertà di espressioneplagio e doveri di lealtà

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