Sentenza del 08/07/2015 n. 14191 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato il recupero del credito d’imposta previsto dalla L. n. 388/2000, art. 8, relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate. Con il primo motivo ha sostenuto che l’acquisto del terreno edificabile destinato alla costruzione di capannoni industriali costituisse un investimento agevolabile, anche se i lavori non erano ancora iniziati. Con il secondo motivo ha contestato le sanzioni, invocando l’incertezza normativa derivante dalle nuove procedure introdotte dal D.L. n. 253/2002 per i lavori di ristrutturazione eseguiti dopo l’8 luglio 2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, precisando che il terreno destinato alla realizzazione di un fabbricato strumentale non deve essere considerato isolatamente: il suo costo è collegato alla sorte del fabbricato, poiché il terreno non può entrare in funzione autonomamente. Il credito può quindi essere riconosciuto, in proporzione agli investimenti realizzati nei singoli periodi d’imposta, se il fabbricato entra in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione o ultimazione, nel rispetto degli altri requisiti di legge. La Corte ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo chiaro l’obbligo di presentare preventivamente la richiesta di autorizzazione al Centro operativo di Pescara entro il 28 febbraio 2003; la difficoltà pratica di rispettare il termine non integra obiettiva incertezza normativa né una mera violazione formale. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al recupero del credito relativo al terreno e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per le spese.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
I beni oggetto dell’agevolazione "entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione"
Il requisito dell’entrata in funzione deve essere valutato con riferimento al bene strumentale complessivo da realizzare. Il terreno destinato alla costruzione di un fabbricato non entra in funzione autonomamente, ma segue la sorte del fabbricato; il relativo costo può quindi concorrere al credito se l’opera viene realizzata e resa operativa entro il termine previsto.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 5
Il credito d’imposta è determinato "con riguardo [...] ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta"
Il credito deve essere calcolato e indicato in proporzione agli investimenti effettivamente realizzati in ciascun periodo d’imposta, compreso il costo del terreno quando esso è funzionale alla successiva realizzazione del fabbricato strumentale.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 7
Il minore credito d’imposta [...] è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate
Se, dopo l’entrata in funzione, si verificano eventi che riducono il beneficio, come dismissione, cessione o destinazione del bene ad altra struttura produttiva, il credito deve essere rideterminato e l’eventuale differenza restituita nei termini previsti.
Decreto-legge n. 253 del 2002
Obbligo della richiesta preventiva di autorizzazione da inviare al Centro operativo di Pescara con apposito modello entro il 28 febbraio 2003
Per i lavori di ristrutturazione realizzati dopo l’8 luglio 2002 era necessaria la presentazione preventiva della richiesta di autorizzazione. L’inosservanza dell’adempimento non è giustificata dalla difficoltà pratica di rispettare il termine, quando la disposizione sia chiara.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 8
La disapplicazione delle sanzioni da parte del giudice tributario richiede la presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Le sanzioni possono essere escluse solo in presenza dei presupposti tassativi previsti dalla norma, quali l’incertezza normativa oggettiva o una mera violazione formale; tali condizioni non ricorrevano nel caso esaminato.
Decreto legislativo n. 471 del 1997, artt. 5 e 6
Le disposizioni sanzionatorie invocate dalla società non sono state ritenute applicabili per escludere le sanzioni, poiché l’obbligo procedurale previsto dal D.L. n. 253/2002 era sufficientemente chiaro.
Massime di principio
- Quando un terreno è acquistato esclusivamente per realizzare un fabbricato strumentale, ai fini di un’agevolazione fiscale il terreno può essere valutato insieme al fabbricato e non necessariamente come bene autonomo.
- L’acquisto del terreno, da solo, non consente automaticamente di fruire del beneficio: occorre che il fabbricato venga effettivamente realizzato ed entri in funzione entro il termine previsto dalla legge.
- Il credito d’imposta deve essere determinato in proporzione agli investimenti effettivamente realizzati nei singoli periodi d’imposta e può essere rideterminato se l’investimento non viene completato o il bene non viene mantenuto secondo le condizioni normative.
- Gli adempimenti preventivi richiesti per accedere a un’agevolazione devono essere rispettati puntualmente; la complessità burocratica o la difficoltà pratica non equivalgono, di per sé, a incertezza normativa.
- La disapplicazione delle sanzioni richiede un’incertezza normativa oggettiva, non una semplice difficoltà interpretativa o organizzativa del contribuente.
- In caso di annullamento parziale della decisione, la Cassazione può rinviare la causa al giudice di merito affinché verifichi concretamente il rispetto dei requisiti dell’agevolazione alla luce dei principi enunciati.
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