Sentenza del 08/07/2015 n. 1508 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
sentenza n. 1508/13/15 depositata l'8.7.2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'imputazione temporale dei componenti positivi o negativi del reddito. La sentenza ha richiamato il principio secondo cui le regole sulla competenza fiscale, previste dall'art. 75 del d.P.R. 917/1986, oggi art. 109 del T.U.I.R., sono tassative e inderogabili. Il contribuente non può quindi scegliere liberamente l'esercizio nel quale dichiarare un componente reddituale, dovendo imputarlo all'esercizio individuato dalla legge sulla base del principio di competenza.
La decisione
La decisione ha confermato l'applicazione rigorosa del principio di competenza fiscale e ha escluso la possibilità di differire o anticipare arbitrariamente l'imputazione di componenti reddituali. In assenza di elementi ulteriori nel testo, non sono indicati in modo espresso il dispositivo concreto, l'importo della pretesa o l'esito formale del ricorso. Il principio affermato è comunque favorevole alla posizione dell'Amministrazione finanziaria quando la ripresa fiscale si fonda sulla corretta imputazione temporale.
Norme richiamate
Art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, oggi art. 109 del T.U.I.R.
Le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative e inderogabili.
I componenti positivi e negativi devono essere imputati all'esercizio di competenza individuato dalla legge; il contribuente non può scegliere discrezionalmente un esercizio diverso.
Art. 41 del d.P.R. 600/1973
Richiamato nel contesto dei poteri e dei criteri dell'accertamento tributario.
Art. 55 del d.P.R. 633/1972
Richiamato in relazione alla disciplina dell'accertamento IVA.
Art. 25 del d.lgs. 446/1997
Richiamato con riferimento alla disciplina dell'IRAP e all'imputazione dei componenti rilevanti.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 26665 del 18 dicembre 2009
Richiamata quale precedente a sostegno della natura inderogabile delle regole sulla competenza fiscale.
Cassazione, ordinanza n. 28159 del 17 dicembre 2013
Richiamata quale ulteriore precedente sul divieto di imputare liberamente i componenti reddituali a un esercizio diverso da quello di competenza.
Massime di principio
- In materia fiscale, il principio di competenza impone di imputare ogni componente reddituale all'esercizio previsto dalla legge, anche se il contribuente preferirebbe contabilizzarlo in un periodo diverso.
- La scelta contabile o dichiarativa non può modificare le regole fiscali di competenza: eventuali differimenti o anticipazioni arbitrari possono legittimare una rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- Per valutare la corretta imputazione temporale occorre verificare quando il componente è divenuto certo nell'esistenza e determinabile nell'ammontare, secondo la disciplina applicabile al tributo interessato.
- La violazione delle regole di competenza non viene normalmente sanata dal fatto che il componente sia stato dichiarato in un esercizio successivo, poiché ogni periodo d'imposta deve essere determinato secondo le regole proprie.
- I riferimenti normativi e giurisprudenziali devono essere verificati sul testo integrale della sentenza, soprattutto perché nel testo fornito alcuni estremi normativi risultano riportati in modo non completo o potenzialmente impreciso.
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