Sentenza del 08/07/2015 n. 1505 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario ICI- Immobili dello stato destinati a compiti istituzionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha riconosciuto l’esenzione dall’ICI. Ha ritenuto prevalente la proprietà statale e la concreta destinazione degli immobili a finalità istituzionali, escludendo che la distinta soggettività giuridica dell’ente gestore fosse sufficiente, da sola, a far venir meno il beneficio. Pertanto, la pretesa impositiva è stata respinta o comunque esclusa con riferimento agli immobili aventi tali caratteristiche.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’assoggettabilità all’ICI di immobili di proprietà dello Stato, detenuti e gestiti da un ente pubblico distinto dallo Stato stesso, ma destinati allo svolgimento di compiti istituzionali. Il tema centrale era se l’esenzione prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 potesse applicarsi anche quando l’immobile non fosse direttamente posseduto dall’amministrazione statale, bensì da un ente pubblico dotato di autonoma personalità giuridica.
Norme richiamate
Art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Prevede l’esenzione dall’ICI per determinati immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici, quando siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La norma è stata interpretata valorizzando la proprietà statale e la destinazione istituzionale effettiva del bene.
Art. 65, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Rileva nell’inquadramento dei rapporti tra lo Stato e gli enti pubblici incaricati della gestione di beni o funzioni pubbliche, contribuendo a escludere che l’autonomia soggettiva dell’ente gestore faccia venir meno la natura istituzionale dell’utilizzo.
Art. 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
Richiamato nel quadro normativo relativo agli enti pubblici e alla gestione dei patrimoni, senza modificare il principio per cui l’esenzione dipende dalla titolarità pubblica e dalla destinazione istituzionale dell’immobile.
Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nell’ambito delle disposizioni fiscali antielusive e di qualificazione delle operazioni, senza prevalere sulla specifica disciplina dell’esenzione ICI.
Art. 2489 del codice civile
Richiamato in relazione ai poteri e alle responsabilità nella gestione patrimoniale degli enti, ma non idoneo a escludere l’esenzione quando permangano proprietà statale e finalità istituzionali.
Art. 2486 del codice civile
Richiamato nel contesto della gestione e conservazione del patrimonio dell’ente; non incide sul requisito sostanziale della destinazione istituzionale ai fini dell’esenzione.
Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 17010 del 5 ottobre 2012
Afferma che gli immobili statali destinati a compiti istituzionali restano esenti dall’ICI anche se gestiti o detenuti da enti pubblici dotati di autonoma soggettività giuridica.
Massime di principio
- Per valutare l’esenzione ICI di un immobile pubblico occorre verificare sia la titolarità pubblica del bene sia la sua concreta destinazione esclusiva a compiti istituzionali.
- La distinta personalità giuridica dell’ente che detiene o gestisce l’immobile non comporta automaticamente la perdita dell’esenzione, se l’ente agisce quale soggetto strumentale alla realizzazione di finalità pubbliche.
- La destinazione istituzionale deve essere effettiva e documentabile; un utilizzo commerciale o estraneo ai compiti istituzionali può invece escludere il beneficio.
- In caso di contestazione, l’ente che invoca l’esenzione deve dimostrare la natura pubblica del bene, il titolo di detenzione o gestione e l’utilizzo concreto per finalità istituzionali.
- Il principio riguarda specificamente l’ICI e deve essere verificato alla luce della disciplina applicabile al tributo sostitutivo, nonché di eventuali modifiche normative intervenute successivamente.
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