Sentenza del 08/07/2015 n. 688 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento - Avviso di accertamento - Sottoscrizione da parte di delegato del Capo dell'Ufficio - Validità - Sussiste - Plusvalenza da trasferimento di terreni edificabili - Tassazione su prezzo effettivo corrisposto e non su quello indicato ai fini dell'imposta di registro. -Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso perché sottoscritto da un soggetto diverso dal Capo dell'Ufficio, senza adeguata prova della delega, e ha contestato il criterio di determinazione della plusvalenza. Secondo il contribuente, la plusvalenza doveva essere calcolata sul prezzo effettivamente corrisposto per la cessione dei terreni, non sul maggiore valore indicato ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
La decisione
La sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario delegato è astrattamente valida ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600/1973, ma, se contestata, l'Amministrazione deve dimostrare sia il potere sostitutivo del sottoscrittore sia l'esistenza e l'estensione della delega, anche nel corso del giudizio. Quanto alla plusvalenza, essa deve essere determinata sulla base del prezzo effettivamente corrisposto per l'immobile. Il semplice valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale non è sufficiente, salvo che l'Ufficio provi che tale valore corrisponda al prezzo realmente pagato. La pretesa fiscale risulta quindi non adeguatamente fondata nella parte in cui utilizza automaticamente il valore dichiarato ai fini delle imposte indirette.
Norme richiamate
Art. 42 del DPR n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La firma di un funzionario delegato è valida, ma, in caso di contestazione, l'Amministrazione deve provare l'esistenza della delega e il potere del sottoscrittore di adottare l'atto.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è firmato da un funzionario diverso dal dirigente responsabile, il contribuente può contestare la delega; spetta all'Amministrazione dimostrarne l'esistenza, la validità e l'ambito.
- La plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile deve essere calcolata sul corrispettivo effettivamente percepito o pattuito, non automaticamente sul valore dichiarato per l'imposta di registro o per le imposte ipotecarie e catastali.
- Il valore utilizzato per le imposte indirette può costituire un elemento indiziario, ma non dimostra da solo che quello sia stato il prezzo effettivamente pagato.
- Se l'Ufficio intende tassare una plusvalenza sulla base del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, deve fornire ulteriori elementi o prove che colleghino tale valore al corrispettivo reale della cessione.
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