Sentenza del 08/07/2015 n. 1507 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte di registro- costituzione societaria con apporto di immobile ipotecato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. Il contribuente sosteneva di trovarsi in una situazione oggettiva che impediva la locazione degli immobili e, quindi, di poter beneficiare della disapplicazione della normativa antielusiva. Il diniego dell'Amministrazione era stato contestato, ma la dedotta impossibilità di locare gli immobili non risultava supportata da elementi probatori idonei e specifici.
La decisione
Il diniego del Direttore Regionale delle Entrate non costituisce un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di una comunicazione del convincimento dell'Amministrazione priva di efficacia vincolante per il contribuente. Pertanto, il contribuente ha la facoltà, ma non l'obbligo, di impugnare tale diniego. In ogni caso, la semplice allegazione di non aver potuto locare gli immobili, senza documentazione e riscontri concreti, non è sufficiente a dimostrare le specifiche situazioni oggettive richieste dall'art. 30, commi 3 e 3-bis, della legge n. 724/1994. L'eventuale pretesa tributaria può essere contestata in sede di impugnazione dell'atto impositivo successivo.
Norme richiamate
Art. 30, commi 3 e 3-bis, legge n. 724/1994
"specifiche situazioni oggettive"
La disapplicazione della disciplina delle società non operative richiede la prova di circostanze oggettive, concrete e documentate che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o dei proventi presunti. La mera dichiarazione di non aver trovato conduttori non è sufficiente.
Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
Il diniego di disapplicazione di norme antielusive esprime il parere dell'Amministrazione su uno specifico rapporto tributario, ma non è necessariamente un atto impositivo autonomamente impugnabile.
Art. 19, d.lgs. n. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili non comprende il diniego di disapplicazione previsto dall'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente può comunque scegliere di contestarlo, senza che ciò costituisca un onere indispensabile.
Art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel contesto delle modalità di controllo e liquidazione delle imposte, non modifica il principio secondo cui il diniego di disapplicazione non è, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile.
Art. 54-bis, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione ai controlli automatizzati dell'IVA; la disposizione non rende autonomamente impugnabile il diniego di disapplicazione delle norme antielusive.
Art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato nel quadro della disciplina della riscossione, senza incidere sul principio centrale relativo alla natura non autonomamente impositiva del diniego.
Art. 10, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in materia di legittimazione processuale nel processo tributario.
Massime di principio
- Il diniego di disapplicazione di una norma antielusiva, quando si limita a comunicare il convincimento dell'Amministrazione, non è normalmente un atto impositivo autonomamente impugnabile; il contribuente può scegliere se contestarlo oppure attendere l'eventuale avviso di accertamento.
- La mancata impugnazione immediata del diniego non comporta necessariamente la perdita della possibilità di difendersi: le contestazioni possono essere riproposte contro il successivo atto impositivo, se emanato.
- Per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative occorre provare circostanze oggettive, specifiche e documentate, non semplici dichiarazioni o difficoltà generiche di gestione.
- In caso di immobili non locati, è opportuno dimostrare concretamente l'impossibilità di locazione mediante documentazione come perizie, condizioni di mercato, tentativi documentati di locazione, vincoli urbanistici o giuridici, indisponibilità dell'immobile e trattative fallite.
- La costituzione di una società o il conferimento di un immobile ipotecato non esclude automaticamente l'applicazione della disciplina sulle società di comodo: rilevano la situazione concreta dell'immobile e la prova delle ragioni oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi presunti.
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