Cassazione Penale, Ordinanza n. 36102/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala nei confronti di due imputati per furto aggravato in concorso. In particolare, il fatto riguardava la sottrazione di beni voluttuari esposti alla pubblica fede, ritenuti tali perché sottoposti a una vigilanza solo saltuaria e occasionale. Uno dei ricorrenti ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in modo ritenuto del tutto generico e privo di specifiche ragioni di diritto. L'altra ricorrente ha articolato quattro motivi: i primi tre sono stati giudicati meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte in appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato sia la natura dei beni sottratti sia l'esposizione alla pubblica fede e la abitualità desunta da precedenti penali specifici; il quarto motivo, relativo a mancanza e illogicità della motivazione, è stato ritenuto inammissibile perché il trattamento sanzionatorio risultava adeguatamente motivato.
Norme richiamate
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in deduzioni generiche o stereotipate, prive di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata e di reali argomentazioni in diritto.
- Le censure già esaminate e disattese dal giudice di appello non possono essere riproposte in cassazione senza confrontarsi con le ragioni espresse dalla decisione impugnata; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- Ai fini dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, rileva una vigilanza solo saltuaria o occasionale sui beni sottratti.
- Il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio non è deducibile quando la sentenza impugnata contenga una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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