Sentenza n. 26/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 132/2024, resa tra le parti, pubblicata in data 10 gennaio 2024 e non notificata, con cui era dichiarato in parte improcedibile ed in parte infondati i ricorsi proposti per l’annullamento, a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 2969 del 20 febbraio 2020 con il quale la Soprintendenza di Messina ha comunicato di aver “avviato le procedure di richiesta per il finanziamento da parte dell'Assessorato BB.CC.AA. e I.S. di Palermo di una perizia di scavo archeologico nell'area “B”” e, in ragione di ciò, ha disposto nelle more il divieto di esecuzione di qualsivoglia attività fino al compimento degli scavi di cui alla suddetta perizia; - degli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compresi, ove occorra, la nota prot. n. 3397 del 26 febbraio 2020, di trasmissione del verbale redatto in data 18 febbraio 2020, e il predetto verbale; e per la condanna al risarcimento di tutti i danni prodotti dal provvedimento impugnato; b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 22 gennaio 2021: - della determina prot. 21305 del 20 novembre 2020 con la quale il RUP ha approvato l'aggiudicazione definitiva dei lavori di scavo alla Ditta “ISA Restauri e Costruzioni s.r.l.”; - del decreto d.d. n. 1268/2020 del 24 settembre 2020 di variazione compensativa - esercizio finanziario 2020 - dal capitolo 776016 al capitolo 776015; - e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi, ove occorra, le note prot. n. 40834 del 16 ottobre 2020 e prot. n. 2945 del 31 luglio 2020 del Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S, la validazione tecnica del RUP del 30 settembre 2020, il parere tecnico del RUP prot. int. n. 16669 del 2 ottobre 2020 (entrambi non conosciuti nel loro contenuto) e la perizia di somma urgenza; c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 21 aprile 2021: - del d.D.G. n. 208/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale BB.CC. e AA. della Regione Siciliana ha decretato “l'occupazione temporanea ed urgente delle aree site nel Comune di Messina (FMC 231, particelle 8 (parte), 10 (parte), 12, 14 (parte), 15, inserite nel piano particellare con l'elenco delle relative ditte proprietarie”; - delle note prot. n. 4223/2021 e 424/2021con le quali è stato comunicato che in data 14 aprile 2021 si sarebbe proceduto all'esecuzione del suddetto decreto di occupazione (in corso di notifica) con la stesura di apposito verbale di consistenza dei luoghi e assunzione in possesso temporaneo in contraddittorio; - del d.DS. n. 4399 del 14 dicembre 2020, registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 4640 – imp. n. 7 del 7 gennaio 2021, con il quale il Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S della Regione Siciliana ha provveduto “ad approvare in linea amministrativa la perizia di spesa, il contratto di appalto stipulato con la Ditta Isa Restauri e Costruzioni S.r.l., il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e ad impegnare la somma di € 62.307,96”; - della nota prot. n. 2858 del 20 gennaio 2021 del Dirigente del Servizio 7 del Dipartimento BB.CC. e I.S. di comunicazione del suddetto d.D.S. n. 4399 del 14 dicembre 2020; - e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi, ove occorra, la verifica del progetto del RUP del 7 settembre 2020, la Determina del RUP prot. n. 16741 del 2 ottobre 2020, la determina del RUP prot. n. 19660 del 3 novembre 2020, il contratto prot. n. 21361 del 23 novembre 2020, numero RdO 2659699; d) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 26 ottobre 2021: - del provvedimento della Soprintendenza di Messina prot. n. 16552 del 15 luglio 2021, di autorizzazione alla ripresa dei lavori, nella parte in cui presuppone la legittimità della sospensione dei lavori disposta con il provvedimento della Soprintendenza prot. n. 2909/2020; - e di tutti i successivi atti e provvedimenti connessi e conseguenti nonché la legittimità delle indagini archeologiche effettuate nell'area B (giusta perizia D.D.S. n. 4399 del 14 dicembre 2020);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 132/2024, relativa agli atti di sospensione dei lavori, agli scavi archeologici di approfondimento, all'occupazione temporanea delle aree e agli atti di affidamento e finanziamento delle indagini
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione culturale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sospensione dei lavori nell'area B di un compendio immobiliare sottoposto a vincolo archeologico, disposta dalla Soprintendenza dopo una prima fase di scavi eseguita dai proprietari. Deduceva error in iudicando, travisamento dei fatti, omessa pronuncia e motivazione contraddittoria, violazione degli artt. 1, 2, 10-ter, 6 e 21-quater l. n. 241/1990, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, sviamento, violazione dei principi di economicità, buon andamento e proporzionalità, nonché degli artt. 41 e 42 Cost. Sosteneva che l'Amministrazione avesse illegittimamente modificato il proprio precedente orientamento, imponendo una sospensione sostanzialmente sine die e aggravando ingiustificatamente i costi pubblici e privati. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 28, 88, 89 e 150 d.lgs. n. 42/2004, dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 176 d.P.R. n. 207/2010, contestando l'adozione della procedura d'urgenza, l'affidamento degli scavi a una ditta specializzata e la durata della procedura. Infine chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dal fermo del cantiere e dagli interventi di consolidamento resi necessari dagli ulteriori scavi, invocando la responsabilità dell'Amministrazione per atto illegittimo, condotta colposa, violazione della buona fede e dell'affidamento, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Aveva altresì chiesto una consulenza tecnica o una verificazione.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello, ritenendo infondate le censure e rilevando che l'interesse demolitorio o caducatorio era ormai venuto meno per la cessazione dell'occupazione e la ripresa dei lavori, residuando soltanto l'interesse risarcitorio. Il Collegio ha escluso qualsiasi contraddizione tra la prima indagine archeologica, svolta dai proprietari sotto la vigilanza della Soprintendenza fino alla quota delle fondazioni, e la successiva decisione di approfondire gli scavi a una quota inferiore. La rilevanza archeologica dell'area era già stata accertata e aveva giustificato l'apposizione del vincolo sul sottosuolo; inoltre, i reperti rinvenuti durante gli ulteriori scavi confermavano la plausibilità della valutazione tecnica dell'Amministrazione. Le determinazioni della Soprintendenza sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnico-archeologica, adeguatamente motivate e fondate sugli artt. 28, 88 e 89 del d.lgs. n. 42/2004. Anche la sospensione dei lavori è stata ritenuta legittima quale misura cautelare e preventiva adottata nelle more della verifica archeologica. Il Collegio ha ritenuto legittimo anche l'affidamento delle indagini a una ditta specializzata. Le contestazioni sulla procedura d'urgenza sono state dichiarate inammissibili, essendo la procedura motivata e finalizzata al contemperamento tra tutela archeologica e interessi proprietari; le censure sui tempi del procedimento sono state comunque smentite dalla puntuale ricostruzione dell'iter amministrativo, conclusosi con l'occupazione temporanea dal 14 aprile al 12 giugno 2021 e con l'autorizzazione alla ripresa dei lavori del 15 luglio 2021. È stata esclusa l'illiceità oggettiva e soggettiva della condotta amministrativa e, quindi, respinta la domanda risarcitoria. Il Collegio ha precisato che la domanda di indennità per attività lecita, dedotta solo in appello, non rientrava nel thema decidendum, anche perché l'indennità risultava prevista nel decreto di occupazione. Le spese del grado sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. n. 42/2004
misure cautelari e preventive, inclusa la sospensione di lavori già iniziati
La Soprintendenza può sospendere temporaneamente lavori già iniziati quando ciò sia necessario per verificare e tutelare le emergenze archeologiche, nelle more dell'approfondimento istruttorio.
art. 88 d.lgs. n. 42/2004
La disposizione concorre a fondare i poteri dell'autorità di tutela in materia di ricerche archeologiche e di accertamento delle evidenze presenti nell'area vincolata.
art. 89 d.lgs. n. 42/2004
La scelta delle modalità di esecuzione delle indagini archeologiche e dell'affidamento a un soggetto specializzato rientra nelle valutazioni proprie dell'autorità archeologica.
art. 10 e 13 d.lgs. n. 42/2004
Il vincolo archeologico diretto sul sottosuolo costituisce il presupposto della tutela e legittima l'Amministrazione ad adottare misure di approfondimento e conservazione delle evidenze archeologiche.
art. 2043 c.c.
La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede l'accertamento dell'illiceità della condotta, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo; in mancanza, il risarcimento non può essere riconosciuto.
art. 80 d.lgs. n. 50/2016
La verifica dei requisiti dell'aggiudicatario è stata richiamata nella ricostruzione dell'iter amministrativo dell'affidamento degli scavi.
Massime di principio
- In presenza di un vincolo archeologico sul sottosuolo, la Soprintendenza può disporre ulteriori indagini a una quota più profonda rispetto a quella già esplorata, senza che ciò integri contraddittorietà dell'azione amministrativa, quando le diverse attività rispondano a distinti livelli di approfondimento e siano sorrette da valutazioni tecnico-scientifiche.
- La sospensione temporanea di lavori già iniziati può essere adottata dall'autorità di tutela, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 42/2004, quale misura cautelare e preventiva nelle more della verifica archeologica, purché sia funzionale alla tutela del patrimonio e limitata al tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti.
- Le valutazioni tecnico-archeologiche della Soprintendenza sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti dell'irragionevolezza, dell'illogicità, del travisamento o dell'errore tecnico manifesto; la mera diversa valutazione del privato, non supportata da dati tecnici idonei a confutare quelli dell'Amministrazione, non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità dell'atto.
- La cessazione dell'occupazione temporanea e la ripresa dei lavori fanno venir meno l'interesse all'annullamento degli atti ormai esauriti, lasciando eventualmente residuare il solo interesse risarcitorio, che richiede comunque la prova dell'illiceità oggettiva e soggettiva della condotta amministrativa.
- Nel giudizio amministrativo non può essere esaminata una pretesa indennitaria per attività lecita introdotta solo in appello, quando in primo grado sia stata proposta esclusivamente una domanda risarcitoria da atto illecito.
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