Cassazione Penale, Ordinanza n. 27896/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non censurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione circa l'assenza di un anticipato e unitario disegno criminoso, desunta dalla distanza temporale tra i fatti e dalla loro natura estemporanea. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorso per cassazione investe un'ordinanza del tribunale resa in sede esecutiva, con cui è stata esclusa la sussistenza del vincolo della continuazione tra più condotte delittuose. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che i fatti dovessero essere ricondotti a un unico disegno criminoso, anche valorizzando il proprio stato di tossicodipendenza come elemento idoneo a incidere sull'ideazione unitaria. La Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione ha escluso la continuazione sulla base di una valutazione logica e aderente al dato normativo, evidenziando l'estemporaneità delle condotte e il consistente intervallo temporale tra esse, nonché la non decisiva incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla pretesa unitarietà dell'ideazione criminosa. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 196/2003
omettendo le generalità e gli altri dati identificativi
richiamo al dovere di anonimizzazione del provvedimento in caso di diffusione, senza incidenza sulla decisione di merito
art. 81 c.p.
norma implicata dal tema della unicità del disegno criminoso e della continuazione tra reati, esclusa dal giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario accertare l'esistenza di un anticipato e unitario disegno criminoso, non essendo sufficiente la mera pluralità di condotte analoghe o la contiguità soggettiva dell'agente.
- La distanza temporale significativa tra le condotte costituisce indice logicamente rilevante per escludere l'unicità del disegno criminoso e per qualificare i fatti come estemporanei e tra loro autonomi.
- Lo stato di tossicodipendenza, di per sé, non impone il riconoscimento della continuazione quando il giudice di merito abbia congruamente spiegato che esso non ha inciso in modo rilevante sull'ideazione unitaria del programma criminoso.
- La valutazione del giudice dell'esecuzione sulla sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; se sorretta da motivazione logica e coerente, è insindacabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27700/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27753/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27756/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27758/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27759/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27760/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →