Sentenza n. 905/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammissione e aggiudicazione della gara per il servizio di ritiro, trasporto e conferimento a smaltimento o recupero dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo, nonché gli atti di gara presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'ammissione e la successiva aggiudicazione della procedura aperta telematica in favore della controinteressata. Ha dedotto, con il ricorso principale, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2023, della direttiva 2014/24/UE, del d.P.R. 445/2000 e della lex specialis, nonché violazione dei principi di par condicio, buon andamento, correttezza, trasparenza, ragionevolezza e imparzialità; ha inoltre denunciato eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza o inadeguatezza dell'istruttoria, difetto di motivazione e illegittimità derivata. In particolare, ha sostenuto che l'aggiudicataria avesse reso, in una precedente gara, una dichiarazione mendace circa l'iscrizione camerale relativa ad attività coerenti con l'appalto e che tale vicenda integrasse un grave illecito professionale ostativo alla partecipazione. Ha contestato anche la composizione della commissione di gara, il contenuto delle dichiarazioni rese dall'aggiudicataria nella gara controversa e, in via subordinata, la legittimità della lex specialis e della delibera di indizione. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, deducendo che la ricorrente principale avrebbe prodotto, in una precedente gara, una sola convenzione valida con impianti autorizzati allo smaltimento o recupero dei rifiuti, e avrebbe quindi reso informazioni false o fuorvianti rilevanti ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. 36/2023. I ricorsi sono stati esaminati entrambi perché reciprocamente e simmetricamente escludenti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al ricorso principale, ha rilevato che l'ANAC, all'esito del procedimento avviato sulla vicenda relativa alla precedente gara, aveva escluso la sussistenza di una dichiarazione mendace e non aveva applicato sanzioni. La questione sull'interpretazione del requisito di iscrizione camerale era stata inoltre oggetto di differenti valutazioni giurisdizionali, circostanza incompatibile con la volontarietà della falsità. La stazione appaltante aveva quindi legittimamente esercitato il proprio potere tecnico-discrezionale, ritenendo che la condotta dell'aggiudicataria non integrasse un'inaffidabilità escludente né compromettesse il rapporto fiduciario. Il sindacato giurisdizionale su tale valutazione resta limitato alla verifica della non pretestuosità e non può sostituire la valutazione amministrativa con una diversa mera opinione di condivisibilità. Le censure sulla composizione della commissione sono state respinte per mancanza di prova circa una concreta incidenza sull'andamento della procedura. Le dichiarazioni dell'aggiudicataria, benché facessero riferimento al precedente codice dei contratti, sono state ritenute sostanzialmente corrispondenti alla disciplina vigente e comunque superate dal DGUE, risultando coerenti con la lex specialis e con il d.lgs. 36/2023. Sono state respinte anche le censure subordinate sulla lex specialis, poiché il servizio era standardizzato, regolato da specifica normativa ambientale e caratterizzato da modalità tecniche e organizzative predeterminate, inclusa la clausola sociale. Quanto al ricorso incidentale, il TAR ha ritenuto che la precedente convenzione controversa esistesse ed esprimesse una reale volontà di messa a disposizione dell'impianto, pur essendo stata ritenuta non valida o non sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito di partecipazione. Non emergevano pertanto gli elementi della falsità, inclusa la consapevolezza di trarre in inganno, né risultavano integrate le ipotesi tipizzate dall'art. 98, comma 3, d.lgs. 36/2023. Anche in questo caso la valutazione della stazione appaltante è stata ritenuta ragionevole, coerente con la documentazione e riconducibile alla sua ampia discrezionalità. La ricorrente principale è stata condannata a rifondere all'amministrazione 2.500 euro oltre accessori; le spese tra le parti private sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 36/2023
Il Codice dei contratti pubblici disciplina la valutazione dell'affidabilità degli operatori economici e delle informazioni false o fuorvianti, nonché il principio di fiducia e le relative cause di esclusione.
art. 98, comma 3, d.lgs. 36/2023
ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio; aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni delle S.A. su esclusione, selezione o aggiudicazione
Le ipotesi tipizzate di grave illecito professionale richiedono una condotta riconducibile alle fattispecie previste e idonea a incidere sulle decisioni della stazione appaltante; nel caso concreto non sono state ravvisate.
artt. 94-98 d.lgs. 36/2023
Le disposizioni sono richiamate in relazione ai requisiti di affidabilità, al principio di fiducia e alle cause di esclusione degli operatori economici.
art. 57 direttiva 2014/24/UE
false informazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, informazioni fuorvianti in grado di influenzare le decisioni della S.A. relative all'esclusione, selezione o aggiudicazione, anche per negligenza
L'esclusione per grave illecito professionale presuppone una condotta qualificata e rilevante rispetto alle decisioni di esclusione, selezione o aggiudicazione.
d.P.R. 445/2000
È richiamato con riferimento alla veridicità e attendibilità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici nelle procedure di gara.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato dal ricorso incidentale in relazione al difetto di motivazione, senza che il TAR ravvisi una violazione concretamente rilevante.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento, correttezza, trasparenza, ragionevolezza e imparzialità sono richiamati quali parametri dell'azione della stazione appaltante.
d.lgs. 152/2006
La normativa ambientale disciplina le autorizzazioni, le modalità di gestione e le caratteristiche tecniche connesse al servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti sanitari.
Massime di principio
- La valutazione della stazione appaltante sull'esistenza di un grave illecito professionale e sull'affidabilità dell'operatore economico costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice entro il limite della non pretestuosità, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa per la sola ragione che quest'ultima non sia ritenuta condivisibile.
- Una precedente vicenda interpretativa relativa al possesso di un requisito di partecipazione, soprattutto quando non abbia condotto all'accertamento di una dichiarazione mendace o all'applicazione di sanzioni da parte dell'ANAC, non integra di per sé un grave illecito professionale né dimostra l'inaffidabilità escludente dell'operatore economico.
- La qualificazione di un'informazione come falsa o fuorviante rilevante ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. 36/2023 richiede che essa sia concretamente idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante e che la relativa valutazione sia coerente con gli elementi documentali acquisiti; la mera insufficienza o invalidità del documento prodotto per dimostrare un requisito non equivale automaticamente a falsità dichiarativa.
- La contestazione della composizione della commissione di gara non è sufficiente a determinare l'illegittimità della procedura quando il concorrente non dimostri una concreta incidenza della composizione contestata sull'andamento o sull'esito della gara.
- In una gara avente a oggetto un servizio standardizzato, puntualmente regolato dalla normativa di settore e caratterizzato da modalità tecniche e organizzative predeterminate, la stazione appaltante può legittimamente predisporre una lex specialis con criteri di valutazione non particolarmente complessi, purché coerenti con l'oggetto dell'affidamento e con le esigenze organizzative del servizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →