Sentenza n. 892/2026 - Lecce, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ingiunzione della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che le ingiungeva una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di opere edilizie abusive in violazione del d.P.R. n. 380/2001. Con il primo motivo ha dedotto l’illegittimità derivata della sanzione, censurando la revoca o l’annullamento del titolo edilizio in sanatoria e l’ordinanza di demolizione, per omessa notificazione a tutti i coeredi, mancata restituzione o messa a disposizione delle somme versate a titolo di oblazione e vizi del procedimento notificatorio. Con il secondo motivo ha contestato l’ordinanza di demolizione e i relativi presupposti, deducendo travisamento dei fatti, contraddittorietà, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, mancata preventiva acquisizione dell’area al patrimonio comunale e erronea qualificazione dell’area come pubblica, sostenendo che essa fosse privata per originaria pertinenza INA-CASA, riscatto o usucapione. Ha inoltre richiamato la violazione del termine ragionevole per l’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Con il terzo motivo ha dedotto l’illegittimità della sanzione per invalidità del provvedimento di revoca del condono, assenza di mutamenti della situazione di fatto, violazione dell’affidamento e della buona fede, difetto di motivazione sull’interesse pubblico attuale alla demolizione, nonché difetto di istruttoria e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella determinazione della sanzione al massimo edittale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha dichiarato inammissibili le censure rivolte alla revoca o all’annullamento del titolo edilizio in sanatoria e all’ordinanza di demolizione, perché tali atti non erano oggetto del giudizio e le relative doglianze erano state proposte tardivamente nell’impugnazione della successiva sanzione pecuniaria. Il giudice ha invece esaminato nel merito i profili del terzo motivo riguardanti la quantificazione della sanzione e li ha ritenuti infondati. Dalla documentazione risultava che l’importo era stato determinato sulla base del regolamento comunale sulle sanzioni e, soprattutto, del fatto che le opere insistevano su un’area pubblica intestata all’Ente Urbano e destinata a opere e spazi pubblici. In applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, la sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ordinariamente compresa tra 2.000 e 20.000 euro, deve essere irrogata nella misura massima quando l’abuso è realizzato sulle aree o sugli edifici indicati dall’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. In tale ipotesi il Comune non dispone di margini di discrezionalità nella scelta dell’importo massimo. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima […]
La sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione deve essere applicata nella misura massima quando l’abuso riguarda le aree o gli edifici qualificati dall’art. 27, comma 2, senza margini di discrezionalità per l’amministrazione.
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate […] a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica […] provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi…
La disposizione individua le aree, tra cui quelle destinate a opere e spazi pubblici, per le quali l’abuso edilizio comporta l’applicazione del regime speciale richiamato dall’art. 31, comma 4-bis.
art. 21-nonies l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione alla revoca o all’annullamento del titolo edilizio in sanatoria dopo ventiquattro anni; la censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro un atto presupposto non oggetto del giudizio.
art. 3 l. 241/1990
La violazione dell’obbligo di motivazione è stata dedotta con riferimento agli atti presupposti e alla quantificazione della sanzione, ma il giudice ha ritenuto adeguatamente spiegata la misura massima mediante il richiamo alla disciplina normativa e alla natura pubblica dell’area.
Massime di principio
- Le censure relative alla legittimità della revoca o dell’annullamento del titolo edilizio in sanatoria e dell’ordinanza di demolizione non possono essere fatte valere, se tardive, mediante l’impugnazione della successiva ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza: si tratta di atti presupposti autonomi, non direttamente oggetto del giudizio.
- Quando l’abuso edilizio sia realizzato su un’area destinata a opere o spazi pubblici, rientrante tra quelle indicate dall’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, la sanzione amministrativa per l’inottemperanza all’ordine di demolizione deve essere applicata nella misura massima prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del medesimo decreto.
- Nell’ipotesi prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, la qualificazione dell’area come pubblica e destinata a opere o spazi pubblici esclude margini di discrezionalità dell’amministrazione nella determinazione dell’importo della sanzione, che deve essere fissato nel massimo edittale.
- La motivazione dell’ordinanza sanzionatoria è sufficiente quando richiama la disciplina regolamentare applicabile e indica concretamente che l’abuso ricade su un’area soggetta al regime speciale che impone l’irrogazione della sanzione nella misura massima.
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