Cassazione Penale, Sentenza n. 25014/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione sul presupposto di tre motivi, in particolare: (a) vizio di motivazione rispetto alla configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p., sostenendo che si trattava di contraffazione "grossolana" e che pertanto avrebbe dovuto essere assolto; (b) violazione e falsa applicazione degli artt. 69, 99 e 157 c.p., ossia mancata e insufficiente motivazione del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, con la conseguenza che, operato correttamente il bilanciamento in termini di equivalenza, i reati (o comunque l'art. 474 c.p.) sarebbero risultati prescritti alla data del 23/05/2020; richiedeva l'annullamento senza rinvio per estinzione per prescrizione oppure, in subordine, il rinvio per rivalutare il profilo del bilanciamento fra attenuanti e recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo (sulla qualificazione del fatto rispetto all'art. 474 c.p.) manifestamente infondato, confermando che la detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti integra il reato di cui all'art. 474 c.p. anche quando la contraffazione sia grossolana, poiché si tratta di reato di pericolo a tutela della fede pubblica. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alla prescrizione: ha rilevato che il Tribunale non aveva riconosciuto la recidiva né aveva aumentato la pena per essa, e il giudizio di valutazione della recidiva non può essere confuso con il giudizio sulle attenuanti generiche ai fini del computo della prescrizione; di conseguenza, tenuto conto del tempus commissi delicti (23/11/2012) e dei termini ordinari, il reato di cui all'art. 474 c.p. era prescritto alla data del 23/05/2020. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'art. 474 c.p. per prescrizione e ha rideterminato la pena complessiva in mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto (il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. non era prescritto).
Norme richiamate
art. 474 c.p.
La Corte interpreta l'art. 474 (commercio di prodotti con segni falsi) come reato di pericolo a tutela della fede pubblica nei marchi; la configurabilità non è esclusa dalla 'grossolanità' della contraffazione perché non è richiesto che il compratore sia effettivamente indotto in inganno.
art. 648 c.p.
Il delitto di ricettazione (art. 648) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474) possono concorrere tra loro perché descrivono condotte diverse; inoltre l'ipotesi attenuata del secondo comma dell'art. 648 è interpretata come circostanza attenuante speciale e non come autonoma fattispecie ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 473 c.p.
Richiamato in quanto norma gemella a art. 474; la Corte osserva che la contraffazione va valutata in termini globali e sintetici (identità sostanziale del nucleo ideologico del marchio).
artt. 69, 99 e 157 c.p.
Gli artt. 69 e 99 riguardano l'operatività delle circostanze attenuanti e l'art. 157 la determinazione del tempo in relazione alla prescrizione. La Corte ha ritenuto che la mancata concessione delle attenuanti generiche, motivata con i precedenti penali, non giustificava l'uso della recidiva nel calcolo della prescrizione se la recidiva non era stata formalmente riconosciuta né aveva comportato aumento di pena.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata in relazione alla presentazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; non incide direttamente sulla decisione sostanziale, ma costituisce riferimento procedurale per le conclusioni depositate in Cassazione.
Massime di principio
- La configurazione del reato di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) non è esclusa dalla 'grossolanità' della contraffazione: si tratta di un reato di pericolo teso a tutelare la fede pubblica nei marchi, valutata globalmente.
- La recidiva e la valutazione dei precedenti penali sono distinte dal giudizio sulle attenuanti generiche; ai fini del computo della prescrizione non si può tenere conto della recidiva se non è stata formalmente riconosciuta o non ha comportato aumento di pena.
- Se un reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente a quel capo e rideterminare la pena residua per le altre condanne sopravvissute.
- L'ipotesi attenuata dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante speciale e, ai fini della prescrizione, va considerata la pena prevista dal primo comma dell'art. 648.
- In sede di motivazione della decisione sulle attenuanti generiche, il richiamo a precedenti penali specifici giustifica il diniego delle attenuanti; tuttavia tale valutazione deve essere distinta dall'accertamento della recidiva ai fini prescrizionali.
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