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Ordinanza

Ordinanza n. 175/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del decreto della Regione Liguria n. 2440 del 30.3.2026, nella parte in cui classifica il tratto di mare individuato con il punto IT007010054005 (spiaggia “Ghiaia”) come area di balneazione di qualità scarsa e lo rimuove dall’elenco delle acque balneabili, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 116/2008, disponendo che il Comune adotti un’ordinanza di divieto di balneazione; - di ogni atto presupposto, richiamato e conseguente, ivi incluse la nota della Regione Liguria prot. 60107 del 17.12.2025, la nota della Regione Liguria prot. n. 4061 del 29.1.2026 e la nota dell’Arpal prot. n. 2109 del 26.1.2026;

Giustizia amministrativa202600494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della Regione Liguria che classifica la spiaggia “Ghiaia” come area di balneazione di qualità scarsa, la rimuove dall’elenco delle acque balneabili e dispone l’adozione di un’ordinanza di divieto di balneazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto regionale n. 2440 del 30 marzo 2026 e gli atti presupposti e conseguenti, contestando la classificazione del tratto di mare antistante la spiaggia “Ghiaia” come area di qualità scarsa, la sua esclusione dall’elenco delle acque balneabili e la conseguente imposizione dell’adozione di un divieto di balneazione. Il testo non esplicita analiticamente i singoli vizi dedotti; precisa soltanto che le censure richiedono un approfondimento nella fase di merito. In sede cautelare il Comune ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento, valorizzando l’interesse alla fruizione del principale arenile cittadino accessibile gratuitamente e praticabile anche da persone con disabilità motoria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecuzione dei punti nn. 15 e 16 del decreto impugnato, ritenendo prevalente, nelle more della decisione di merito, l’interesse comunale alla fruizione della spiaggia “Ghiaia” e dello specchio acqueo antistante. La sospensione è stata subordinata a specifiche misure di tutela della salute pubblica: monitoraggio intensificato della qualità delle acque mediante tre campionamenti settimanali nei mesi da giugno a settembre 2026 per Escherichia coli ed enterococchi intestinali, analisi presso laboratorio accreditato, trasmissione periodica o immediata dei risultati alle autorità competenti, adozione di divieti temporanei di balneazione al superamento dei valori limite o in presenza di condizioni meteorologiche individuate come rischiose e installazione di cartellonistica informativa accessibile, anche in inglese e mediante simboli comprensibili alle persone con disabilità cognitive. In conseguenza della sospensione del punto n. 15, la Regione dovrà comunicare al Ministero della Salute la classificazione aggiornata indicando il dato come non disponibile (“N.D.”). Le censure di legittimità sono state riservate alla fase di merito, fissata per il 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l’istanza e sospeso parzialmente l’esecuzione dell’atto impugnato, subordinando la misura a prescrizioni di tutela della salute dei bagnanti.

  • art. 8, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 116/2008

    Costituisce la base normativa richiamata nel decreto regionale per la rimozione dell’area dall’elenco delle acque balneabili in ragione della classificazione qualitativa.

  • allegato A al D.M. 30 marzo 2010

    Individua i valori limite dei parametri qualitativi delle acque il cui superamento impone, secondo la prescrizione cautelare, l’adozione di un divieto temporaneo di balneazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’interesse alla fruizione di un arenile pubblico di primaria rilevanza sociale, accessibile gratuitamente e utilizzabile anche da persone con disabilità motoria, può prevalere temporaneamente sull’efficacia di un provvedimento che ne limita la balneazione, purché siano contestualmente imposte rigorose misure di monitoraggio e tutela della salute pubblica.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere subordinata a prescrizioni operative specifiche, tra cui campionamenti periodici presso laboratori accreditati, obblighi di comunicazione alle autorità competenti, adozione immediata di divieti temporanei al superamento dei valori limite e adeguata informazione dell’utenza.
  • Quando la sospensione cautelare incide sulla classificazione amministrativa di acque di balneazione, l’amministrazione competente può essere tenuta ad aggiornare le comunicazioni istituzionali indicando provvisoriamente il dato come non disponibile, in attesa della definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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