Cassazione Civile, Ordinanza n. 33757/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all’anno d’imposta 2014 emesso dal Comune nei confronti di una società edilizia, per immobili qualificati dal contribuente come beni merce perché costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita. La società aveva sostenuto l’esenzione IMU prevista per tali fabbricati e aveva anche dedotto che l’omessa dichiarazione IMU fosse irrilevante perché non vi erano state variazioni rispetto alla dichiarazione originaria. La CTR aveva accolto l’appello della società ritenendo che la normativa sopravvenuta avesse natura di interpretazione autentica e avesse eliminato la decadenza connessa alla mancata dichiarazione. Il Comune, con unico motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. n. 102/2013 e dell’art. 1, comma 769, l. n. 160/2019, sostenendo che la nuova disciplina non ha natura interpretativa, non abroga l’obbligo dichiarativo e che, in difetto di dichiarazione presentata a pena di decadenza, l’esenzione non spetta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Comune. Ha affermato che per fruire dell’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice è necessaria la presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013, espressamente prevista a pena di decadenza. Ha escluso che la conoscenza aliunde dei fatti da parte del Comune o l’assenza di variazioni rispetto alla dichiarazione originaria possano sostituire l’adempimento. Ha inoltre escluso che la disciplina introdotta dalla l. n. 160/2019, vigente dal 2020, possa applicarsi retroattivamente all’annualità oggetto del giudizio, non avendo natura interpretativa né operando il favor rei fuori dal campo sanzionatorio. La sentenza regionale è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. Spese di merito compensate; spese di legittimità poste a carico della società.
Norme richiamate
art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102
Prevede l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.
art. 2, comma 5-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102
La presentazione della dichiarazione è condizione necessaria e imprescindibile per ottenere il beneficio fiscale; l’omissione comporta la decadenza dall’esenzione.
art. 1, comma 769, della l. 27 dicembre 2019, n. 160
Non ha abrogato l’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013 e non ha eliminato l’obbligo dichiarativo ai fini dell’esenzione per i fabbricati-merce.
art. 1, comma 751, della l. 27 dicembre 2019, n. 160
Disciplina dal 2020 i fabbricati-merce prevedendo inizialmente un’aliquota base e, dal 1° gennaio 2022, l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita non locati.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 384 c.p.c., comma 1
Consente la decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il favor rei riguarda le sole sanzioni tributarie e non determina una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria subordina espressamente un’agevolazione o esenzione alla presentazione di una dichiarazione a pena di decadenza, l’adempimento formale è requisito costitutivo del beneficio e non può essere sostituito da conoscenze di fatto dell’ente impositore o da dichiarazioni diverse.
- Le disposizioni che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non è ammessa interpretazione analogica o estensiva per eliminare un onere dichiarativo espressamente richiesto dalla legge.
- La sopravvenienza di una disciplina più favorevole non si applica automaticamente ai periodi d’imposta anteriori se la nuova norma non è qualificabile come interpretativa e in mancanza di una specifica previsione di retroattività; il favor rei opera, in ambito tributario, solo con riguardo alle sanzioni.
- Se la controversia è definita solo da una questione di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
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