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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21189/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta ex art. 216 l. fall. I motivi erano tre: primo, denunciava il travisamento della prova in relazione alla pretesa distrazione di beni ammortizzabili; secondo, deduceva la violazione dell'art. 102, comma 5, TUIR con riferimento alle fatture relative ai beni ammortizzabili; terzo, lamentava ancora travisamento della prova quanto alla distrazione di somme di denaro. La Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, già esaminato dai giudici di merito, e che non fossero specificamente individuati errori di percezione idonei a incidere in modo decisivo sulla motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la deducibilità del travisamento della prova perché le censure non indicavano con precisione dati decisivi idonei a disarticolare il ragionamento probatorio e, in ogni caso, miravano a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze di fatto già disattese in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    indica il reato di bancarotta fraudolenta per il quale la condanna di merito è stata confermata e avverso cui è stato proposto ricorso.

  • art. 102, comma 5, TUIR

    è richiamato dal ricorrente quale parametro violato in relazione al trattamento delle fatture relative ai beni ammortizzabili, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché di fatto e reiterativa.

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se riguarda un errore percettivo specifico, indicato in modo puntuale, e solo quando il dato travisato o omesso abbia carattere decisivo, tale da incidere sull'intero impianto argomentativo della sentenza impugnata.
  • In presenza di cd. doppia conforme, il controllo di legittimità resta ulteriormente circoscritto al devolutum e non consente una rilettura complessiva del compendio probatorio.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che si traduca nella mera richiesta di una diversa valutazione dei fatti e delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Le doglianze che ripropongono in modo pedissequo questioni di fatto già dedotte e respinte in appello non assolvono alla funzione di critica argomentata della sentenza e sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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