Sentenza del 16/02/2018 n. 3798 - Corte di Cassazione
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Concessione demaniale - Obbligo tributario del concessionario - Sussistenza - Trasferimento ai terzi locatari - Esclusione - Onere della prova contraria a carico del contribuente - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento TARSU relativo al 2006, contestando l'assoggettabilità a tributo delle aree portuali, la competenza del Comune nella gestione dei rifiuti, la determinazione e motivazione delle superfici tassate, l'individuazione del soggetto obbligato per le aree utilizzate da diportisti e attività commerciali e il mancato riconoscimento della riduzione per la stagionalità dell'attività. La società sosteneva che l'obbligo dovesse gravare sui singoli utilizzatori delle aree o su un'Autorità portuale e non sulla concessionaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, in assenza di un'Autorità portuale competente nel porto di Nettuno e poiché il servizio di raccolta dei rifiuti era svolto dal Comune, quest'ultimo poteva legittimamente applicare la TARSU. La concessione demaniale non esclude il tributo e il contratto di ormeggio o l'uso delle aree da parte di terzi non trasferisce automaticamente l'obbligo tributario, che resta a carico del concessionario detentore dell'area. La società avrebbe dovuto indicare nella denuncia le obiettive condizioni di inutilizzabilità delle aree e provarle con elementi oggettivi; tale prova non è stata fornita. Sono state inoltre dichiarate inammissibili o infondate le censure relative alla motivazione dell'avviso, alle superfici e alla riduzione per stagionalità. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
Esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Le aree sono presunte produttive di rifiuti e quindi tassabili, salvo prova contraria del contribuente circa la loro concreta inutilizzabilità o l'esclusione dall'ordinario conferimento in regime di privativa comunale.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 1
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62.
Il soggetto passivo è individuato principalmente nel detentore o occupante dell'area, indipendentemente dall'identificazione del soggetto che produce materialmente i rifiuti.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 8
Sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, e relativi decreti attuativi.
Le competenze portuali speciali prevalgono solo nei casi e nei porti in cui siano effettivamente operative le Autorità portuali previste dalla normativa.
L. n. 84 del 1994, art. 6, comma 1, lett. c)
Affidamento e controllo dell'attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali.
Tra i servizi di interesse generale portuale possono rientrare pulizia e raccolta dei rifiuti, ma tale disciplina non sottrae il potere impositivo al Comune se nel porto interessato non è stata istituita un'Autorità portuale competente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57
Nel giudizio tributario non sono ammesse domande o motivi nuovi in appello fondati su fatti e argomentazioni che ampliano la causa petendi originaria.
Codice di procedura civile, art. 366
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; chi contesta la motivazione dell'avviso di accertamento deve riportarne testualmente i passaggi rilevanti.
Regolamento comunale TARSU del Comune di Nettuno, Delib. n. 18 del 9 marzo 2004
Le eventuali riduzioni, inclusa quella collegata alla stagionalità, richiedono la dimostrazione dei presupposti previsti dal regolamento e non operano automaticamente.
Massime di principio
- Per i tributi collegati alla detenzione di aree produttive di rifiuti, il concessionario o detentore dell'area è normalmente il soggetto obbligato, anche se l'area è demaniale e viene utilizzata in concreto da clienti, locatari o altri terzi.
- La stipula di contratti di ormeggio, locazione o utilizzo parziale dell'area non trasferisce automaticamente l'obbligo tributario: occorre dimostrare che il terzo abbia assunto una detenzione autonoma e che l'area sia stata indicata come oggettivamente inutilizzabile dal concessionario.
- La natura demaniale dell'area non esclude di per sé la TARSU; è decisivo verificare chi detiene l'area, se essa è potenzialmente produttiva di rifiuti e quale ente svolge effettivamente il servizio.
- Il contribuente che invoca esenzione, esclusione o riduzione deve indicare tempestivamente nella denuncia originaria o di variazione le condizioni specifiche e fornire in giudizio prove oggettive e documentazione idonea.
- La stagionalità dell'attività non comporta automaticamente una riduzione: devono essere provati sia il periodo effettivo di utilizzo sia la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge o dal regolamento comunale.
- In appello tributario non è possibile introdurre una nuova causa basata su fatti o argomentazioni che modifichino l'originaria materia del contendere, anche se il nuovo argomento deriva da una sentenza successiva.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente l'avviso o la valutazione delle prove: le censure devono indicare puntualmente la violazione normativa e riportare gli elementi necessari per consentire il controllo della decisione.
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