Sentenza del 20/06/2016 n. 316 - Comm. Trib. Prov. Venezia
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato il diniego di rimborso dell'IVA versata sulla quota di prezzo successivamente retrocessa alle Regioni mediante il payback farmaceutico dell'1,83% e del 5%. Sostenevano che tali somme costituissero una riduzione del corrispettivo e dovessero quindi essere escluse dalla base imponibile IVA, con conseguente rimborso dell'imposta versata in eccesso. Contestavano inoltre il difetto di motivazione del diniego, l'erroneo inquadramento giuridico del payback e la violazione degli artt. 73 e 90 della direttiva 2006/112/CE.
La decisione
La Commissione tributaria ha riunito i ricorsi e li ha accolti. Ha stabilito che il payback farmaceutico, pur essendo imposto dalla legge e destinato alle Regioni, ha natura sostanziale di sconto o riduzione del prezzo dei medicinali, non di tributo o prestazione patrimoniale estranea alla vendita. Di conseguenza, l'IVA deve essere determinata sul prezzo al netto del payback. Il rimborso può essere ottenuto mediante nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 oppure mediante domanda di rimborso. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla restituzione delle somme richieste e al pagamento di 70.000 euro di spese di lite; la sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva. Poiché le società avevano recuperato l'IVA dai clienti mediante rivalsa, la somma rimborsata dovrà essere riversata alle Regioni, secondo le modalità stabilite dal giudice civile o da accordi tra le parti, per evitare un indebito arricchimento.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, n. 2, D.P.R. 633/1972
Le riduzioni di prezzo, comprese quelle a titolo di sconto, premio o abbuono, possono essere escluse dalla base imponibile alle condizioni previste dalla norma.
La Commissione ha ritenuto che la disposizione debba comprendere anche le riduzioni del prezzo imposte o disciplinate dalla legge, non soltanto quelle derivanti da un accordo commerciale.
Art. 26 D.P.R. 633/1972
Disciplina le variazioni dell'imponibile e dell'imposta dopo l'emissione della fattura.
È stato ritenuto applicabile al payback, consentendo la rettifica dell'IVA anche quando la riduzione del corrispettivo deriva da una fonte legale e non contrattuale.
Art. 90 Direttiva 2006/112/CE
In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo che l'operazione è stata effettuata, la base imponibile deve essere debitamente ridotta.
La norma impone di non assoggettare a IVA una parte di prezzo che, per effetto del payback, non rappresenta il corrispettivo economico definitivo; non è decisiva la fonte contrattuale, amministrativa o legale della riduzione.
Art. 73 Direttiva 2006/112/CE
La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo ottenuto o da ottenere dal fornitore o prestatore.
La base imponibile deve corrispondere al corrispettivo effettivo dell'operazione, non a un importo meramente formale o successivamente ridotto.
Art. 11, comma 6, D.L. 78/2010
Prevede una quota di sconto a carico delle farmacie e una quota a carico delle aziende farmaceutiche, anche mediante versamento alle Regioni.
La Commissione ha valorizzato la funzione unitaria delle due quote: entrambe riducono il prezzo effettivo dei farmaci a carico del Servizio sanitario pubblico, anche se una è applicata direttamente e l'altra è rimborsata successivamente.
Art. 1, comma 796, legge 296/2006
Consente alle aziende farmaceutiche di sostituire la riduzione del 5% del prezzo con il versamento alle Regioni di un importo equivalente.
Il payback è stato considerato una modalità differita e consuntiva di applicazione dello sconto sul prezzo dei farmaci di fascia A e H.
Art. 23 Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La natura obbligatoria del payback non basta a qualificarlo come tributo: occorre verificare la sua funzione concreta. Secondo la Commissione, la funzione del payback è ridurre il prezzo dei medicinali e non finanziare genericamente la spesa pubblica.
Art. 32 Costituzione
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
È richiamato per giustificare la regolazione pubblicistica del mercato farmaceutico e gli interventi sui prezzi finalizzati a contenere la spesa sanitaria.
Art. 41 Costituzione
L'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.
La regolazione pubblica dei prezzi e l'imposizione del payback sono compatibili con la libertà d'impresa quando perseguono il contenimento della spesa sanitaria senza comprimere irragionevolmente la redditività.
Art. 53 Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La Commissione ha richiamato il principio per escludere che la Regione possa sopportare definitivamente un'IVA superiore al prezzo effettivo del farmaco.
Direttiva 89/105/CEE
Riguarda la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi dei medicinali e il loro finanziamento pubblico.
È stata richiamata per confermare la legittimità degli interventi nazionali trasparenti di regolazione dei prezzi dei medicinali, compresi quelli analoghi al payback.
Massime di principio
- Una somma imposta dalla legge non è automaticamente un tributo: per qualificarla occorre esaminarne funzione, struttura e collegamento con l'operazione economica.
- Quando una restituzione o riduzione incide sul corrispettivo effettivo di una vendita, l'IVA deve essere calcolata sul prezzo realmente conseguito, anche se la riduzione è successiva, obbligatoria o non prevista da un contratto commerciale.
- Il requisito della pattuizione contrattuale dello sconto non può essere applicato in modo da tassare una ricchezza inesistente, in contrasto con il principio di neutralità dell'IVA e con l'art. 90 della direttiva 2006/112/CE.
- La rettifica dell'IVA può avvenire tramite nota di variazione oppure tramite domanda di rimborso, purché sia dimostrabile il collegamento tra la riduzione e le operazioni originarie.
- Il rimborso fiscale spetta normalmente al soggetto passivo che ha versato l'IVA, ma non deve tradursi in un arricchimento definitivo se l'imposta è stata economicamente sostenuta dal cliente finale; occorre quindi regolare i rapporti restitutori in sede civile.
- La decisione riguarda specificamente il payback farmaceutico e non implica automaticamente che ogni contributo obbligatorio o prelievo pubblico riduca la base imponibile IVA: è necessario verificare caso per caso se si tratti realmente di una riduzione del prezzo o di un'obbligazione autonoma.
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