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Sentenza

Sentenza del 20/06/2016 n. 3982 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Rimborso - Dichiarazione omessa - Diritto alla detrazione nell'anno successivo del credito maturato - Perdita - Diritto al rimborso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli effetti della presentazione tardiva, equiparata all'omessa presentazione, della dichiarazione IVA. Il contribuente aveva un'eccedenza d'imposta, anche derivante da precedenti dichiarazioni regolarmente presentate, e pretendeva di riportarla in detrazione nella dichiarazione dell'anno successivo. La questione era se la tardività della dichiarazione comportasse la perdita definitiva del credito oppure impedisse soltanto il suo utilizzo in compensazione, lasciando possibile la richiesta di rimborso.

La decisione

La sentenza ha escluso la possibilità di riportare il credito IVA nella dichiarazione annuale relativa all'anno successivo, poiché la dichiarazione tardiva equivale a omessa dichiarazione e viene meno il requisito della contiguità temporale tra i periodi d'imposta necessario per la compensazione. Tuttavia, il credito non è definitivamente perso: il contribuente può chiederne il rimborso, nei termini e con le modalità previste dalla legge, purché dimostri che le somme versate eccedono l'imposta effettivamente dovuta.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Disciplina la detrazione o il rimborso dell'eccedenza IVA. In caso di dichiarazione tardiva, il credito non può essere riportato in detrazione nell'anno successivo, ma può essere richiesto a rimborso secondo le condizioni di legge.

  • Art. 37, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

    La dichiarazione presentata tardivamente equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione omessa.

    La tardiva presentazione priva il contribuente della possibilità di utilizzare il credito mediante il normale riporto nella dichiarazione dell'anno successivo.

Massime di principio

  • La dichiarazione IVA tardiva o omessa può impedire l'utilizzo del credito in detrazione o compensazione nel periodo d'imposta successivo, per il venir meno della necessaria continuità temporale.
  • La perdita della possibilità di riportare il credito non comporta automaticamente la perdita sostanziale del credito IVA: se il credito è reale e adeguatamente documentato, può essere chiesto a rimborso nei termini e secondo le procedure previste.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra diritto alla detrazione mediante riporto del credito e diritto alla restituzione del credito tramite rimborso: il primo può essere precluso dalla tardività, mentre il secondo può rimanere esercitabile.
  • Il contribuente deve conservare la documentazione contabile e fiscale necessaria a dimostrare sia la formazione del credito sia l'effettivo versamento dell'imposta eccedente.

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