Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/06/2016 n. 3977 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - ICI - Autonomo atto impositivo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella di pagamento, sostenendo che essa costituisse un autonomo atto impositivo o comunque un autonomo atto impugnabile nel merito. La questione riguardava la natura della cartella emessa dopo che l’avviso di accertamento o di liquidazione era divenuto definitivo.

La decisione

La cartella di pagamento successiva a un avviso di accertamento o di liquidazione definitivo è stata qualificata come mera intimazione a pagare quanto già stabilito nell’atto originario. Non costituisce un autonomo atto impositivo e può essere contestata soltanto per vizi propri della cartella o per vizi dell’atto presupposto, se quest’ultimo non è divenuto definitivo o non è stato validamente notificato. Pertanto, le contestazioni riguardanti il merito dell’imposizione non possono essere riproposte impugnando la sola cartella, quando l’atto presupposto è ormai definitivo.

Norme richiamate

  • Disciplina della riscossione mediante ruolo e cartella di pagamento

    La cartella emessa in seguito a un avviso di accertamento o liquidazione definitivo ha funzione esecutiva e intimatoria: richiede il pagamento di una somma già determinata nell’atto presupposto, senza introdurre una nuova imposizione.

  • Principio dell’impugnabilità degli atti tributari e dei vizi propri dell’atto

    La cartella può essere contestata per i suoi vizi propri; le contestazioni relative al merito dell’imposta devono invece essere rivolte contro l’atto impositivo originario, salvo che quest’ultimo sia inesistente, invalido o non sia stato validamente notificato.

Massime di principio

  • Quando una cartella segue un avviso di accertamento o liquidazione divenuto definitivo, normalmente non riapre il merito della pretesa tributaria: svolge soltanto la funzione di intimare il pagamento.
  • Nell’impugnare una cartella è essenziale distinguere tra vizi propri della cartella, come errori di calcolo, difetti di notifica o irregolarità formali, e contestazioni sull’imposta, che devono essere rivolte contro l’atto impositivo presupposto.
  • Se l’atto presupposto non è stato notificato validamente, il contribuente può contestarlo insieme alla cartella; in caso contrario, la mancata impugnazione tempestiva dell’atto originario ne determina normalmente la definitività.
  • La sola emissione della cartella non consente, di regola, di riproporre questioni già definibili nell’ambito dell’accertamento originario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.