Sentenza del 20/06/2016 n. 3977 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - ICI - Autonomo atto impositivo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento, sostenendo che essa costituisse un autonomo atto impositivo o comunque un autonomo atto impugnabile nel merito. La questione riguardava la natura della cartella emessa dopo che l’avviso di accertamento o di liquidazione era divenuto definitivo.
La decisione
La cartella di pagamento successiva a un avviso di accertamento o di liquidazione definitivo è stata qualificata come mera intimazione a pagare quanto già stabilito nell’atto originario. Non costituisce un autonomo atto impositivo e può essere contestata soltanto per vizi propri della cartella o per vizi dell’atto presupposto, se quest’ultimo non è divenuto definitivo o non è stato validamente notificato. Pertanto, le contestazioni riguardanti il merito dell’imposizione non possono essere riproposte impugnando la sola cartella, quando l’atto presupposto è ormai definitivo.
Norme richiamate
Disciplina della riscossione mediante ruolo e cartella di pagamento
La cartella emessa in seguito a un avviso di accertamento o liquidazione definitivo ha funzione esecutiva e intimatoria: richiede il pagamento di una somma già determinata nell’atto presupposto, senza introdurre una nuova imposizione.
Principio dell’impugnabilità degli atti tributari e dei vizi propri dell’atto
La cartella può essere contestata per i suoi vizi propri; le contestazioni relative al merito dell’imposta devono invece essere rivolte contro l’atto impositivo originario, salvo che quest’ultimo sia inesistente, invalido o non sia stato validamente notificato.
Massime di principio
- Quando una cartella segue un avviso di accertamento o liquidazione divenuto definitivo, normalmente non riapre il merito della pretesa tributaria: svolge soltanto la funzione di intimare il pagamento.
- Nell’impugnare una cartella è essenziale distinguere tra vizi propri della cartella, come errori di calcolo, difetti di notifica o irregolarità formali, e contestazioni sull’imposta, che devono essere rivolte contro l’atto impositivo presupposto.
- Se l’atto presupposto non è stato notificato validamente, il contribuente può contestarlo insieme alla cartella; in caso contrario, la mancata impugnazione tempestiva dell’atto originario ne determina normalmente la definitività.
- La sola emissione della cartella non consente, di regola, di riproporre questioni già definibili nell’ambito dell’accertamento originario.
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