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Sentenza

Sentenza del 20/06/2016 n. 68 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Credito di imposta - Richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi - Prescrizione del diritto - Ordinario termine decennale - Si applica - Decorrenza - Dalla data di presentazione della dichiarazione - Inserimento del credito nel "cassetto fiscale del contribuente" - Causa di interruzione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva di avere diritto al rimborso del credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi. La questione riguardava il termine di prescrizione applicabile, la sua decorrenza e l’eventuale efficacia interruttiva dell’inserimento del credito nel cosiddetto "cassetto fiscale". Secondo il principio affermato, l’indicazione del credito nella dichiarazione è sufficiente a formulare la richiesta di rimborso e non richiede ulteriori adempimenti da parte del contribuente.

La decisione

Il diritto al rimborso è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’articolo 2946 del Codice civile, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il termine previsto dall’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 riguarda esclusivamente il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare il diritto e non determina la decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso. L’inserimento del credito nel "cassetto fiscale" ha una mera funzione informativa e non costituisce riconoscimento del debito da parte dell’Amministrazione; pertanto, non interrompe la prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 del Codice civile.

Norme richiamate

  • Articolo 2946 del Codice civile

    La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni.

    Il diritto al rimborso del credito d’imposta si prescrive nel termine ordinario decennale.

  • Articolo 43 del D.P.R. 600/1973

    Il termine previsto dalla norma limita il potere dell’Amministrazione finanziaria di accertare o contestare il diritto, ma non incide sulla decorrenza della prescrizione del diritto del contribuente al rimborso.

  • Articolo 2944 del Codice civile

    La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

    La consultazione del credito nel cassetto fiscale non equivale a un riconoscimento del debito da parte dell’Amministrazione e non produce effetto interruttivo della prescrizione.

Massime di principio

  • Quando un credito d’imposta è esposto nella dichiarazione dei redditi con richiesta di rimborso, di regola tale indicazione può essere sufficiente, senza necessità di una separata istanza, salvo specifiche previsioni normative.
  • Il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla presentazione della dichiarazione nella quale il credito è stato indicato, non dalla scadenza dei termini entro cui l’Amministrazione può effettuare i controlli.
  • I termini concessi all’Amministrazione per contestare un credito e i termini di prescrizione del diritto del contribuente sono autonomi e perseguono finalità diverse.
  • La presenza di un credito nel cassetto fiscale costituisce normalmente una registrazione o informazione consultabile, ma non implica automaticamente ammissione del debito o riconoscimento del diritto al rimborso da parte dell’Amministrazione.
  • Per evitare contestazioni sulla prescrizione, il contribuente dovrebbe conservare la dichiarazione presentata e valutare l’invio di atti formali idonei a sollecitare il rimborso o a interrompere la prescrizione, quando necessario.

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