Sentenza del 20/06/2016 n. 66 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Accertamento - Contraddittorio endo-procedimentale- Obbligo - Tributi non armonizzati - Non sussiste, salvo previsione espressa - Tributi armonizzati - Sussiste - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’asserita violazione dell’obbligo di instaurare il contraddittorio endo-procedimentale prima dell’emissione di un atto tributario pregiudizievole per il contribuente. La questione è stata esaminata distinguendo tra tributi non armonizzati e tributi armonizzati.
La decisione
La sentenza afferma che, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, salvo che tale obbligo sia previsto espressamente dalla legge. Per i tributi armonizzati, invece, il diritto del contribuente a essere ascoltato prima dell’adozione dell’atto deriva dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La violazione può determinare l’invalidità dell’atto, ma il contribuente deve indicare concretamente le ragioni difensive che avrebbe fatto valere e dimostrare che l’opposizione non è pretestuosa.
Norme richiamate
Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Il contribuente ha il diritto di essere ascoltato prima che venga emesso un provvedimento individuale che lo riguardi sfavorevolmente.
La norma impone il contraddittorio preventivo per i tributi armonizzati. Tuttavia, il contribuente deve dimostrare in giudizio quali concrete difese avrebbe potuto svolgere e che tali difese non sono meramente pretestuose.
Massime di principio
- Nel sistema tributario italiano il contraddittorio endo-procedimentale non è, in via generale, obbligatorio per ogni tipo di tributo.
- Per i tributi non armonizzati l’obbligo di contraddittorio sussiste soltanto quando una specifica disposizione di legge lo prevede.
- Per i tributi armonizzati il contribuente deve essere ascoltato prima dell’emissione di un atto sfavorevole, in applicazione del diritto dell’Unione europea.
- La mera violazione formale del contraddittorio non è necessariamente sufficiente: il contribuente deve indicare le difese concrete che avrebbe presentato e dimostrarne la possibile rilevanza.
- In assenza di una previsione normativa specifica o di una materia soggetta al diritto dell’Unione europea, l’omesso contraddittorio preventivo, di regola, non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto.
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