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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25766/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la richiesta, formulata nell'interesse di un condannato, di ottenere il riconoscimento in Italia di due sentenze penali svizzere irrevocabili, pronunciate dal Tribunale cantonale di Svitto nel 2007 e nel 2009, al fine di far valere effetti favorevoli in executivis, in particolare il ne bis in idem, la fungibilità della pena già espiata all'estero e, soprattutto, l'applicazione della continuazione con alcuni reati già definiti con sentenze italiane irrevocabili. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento e ritenuto manifestamente infondata e non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 c.p. in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost. Il ricorrente ha dedotto nove motivi: violazione dell'art. 54 CAAS e dell'art. 50 CDFUE per errata esclusione dell'identità del fatto in relazione a un reato associativo; omesso rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE; erronea applicazione del criterio temporale rispetto all'art. 54 CAAS; violazione dell'art. 730 c.p.p. e del d.lgs. n. 73/2016 per mancata considerazione delle sentenze straniere ai fini della pena; violazione del principio di fungibilità delle detenzioni ex art. 56 CAAS e art. 138 c.p.; vizio di motivazione sull'idem factum; ulteriore violazione del d.lgs. n. 73/2016 sostenendo l'estensione alla Svizzera; questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 c.p. e dell'art. 696 c.p.p.; e, infine, ulteriore violazione dell'art. 54 CAAS e dell'art. 50 CDFUE per asserita prova documentale dell'idem factum.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il procedimento come incidente di esecuzione volto a sindacare il diniego del Procuratore generale di promuovere il procedimento di riconoscimento delle sentenze straniere ai sensi dell'art. 730 c.p.p., affermando il principio per cui tale diniego può essere opposto dall'interessato davanti alla Corte di appello mediante incidente di esecuzione. Ha quindi ritenuto formalmente ammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello. Nel merito, tuttavia, ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al ne bis in idem e alla fungibilità della pena perché il tema era stato previamente rinunciato nel corso del procedimento e comunque perché il divieto di bis in idem ex CAAS non richiede il previo riconoscimento della sentenza straniera. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla continuazione, osservando che il riconoscimento della sentenza straniera non può essere richiesto per ottenere l'applicazione della continuazione in executivis e che la disciplina del d.lgs. n. 73/2016 non si applica alla Svizzera, non essendo uno Stato membro dell'Unione europea. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità contraria all'omologazione tra sentenze italiane e straniere ai fini dell'art. 671 c.p.p. Conclusivamente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 CAAS

    Il divieto di bis in idem opera direttamente e non richiede il previo riconoscimento della sentenza straniera nello Stato richiesto.

  • art. 50 CDFUE

    Invocato in relazione al ne bis in idem, ma ritenuto non decisivo ai fini della richiesta di riconoscimento e della continuazione.

  • art. 267 TFUE

    Il ricorrente lamentava l'omesso rinvio pregiudiziale; la Corte ha respinto implicitamente la censura dichiarandola inammissibile perché non pertinente al tema devoluto.

  • art. 730 c.p.p.

    La richiesta di riconoscimento delle sentenze penali straniere deve essere promossa dal Procuratore generale, con indicazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

  • art. 734 c.p.p.

    La sentenza di riconoscimento deve enunciare espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento, in coerenza con la richiesta del Procuratore generale.

  • art. 12 c.p.

    Non consente il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'applicazione della continuazione con reati giudicati in Italia.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come disposizione sulla continuazione, ma escluso che possa essere applicata tramite riconoscimento di sentenze straniere per fini esecutivi.

  • art. 671 c.p.p.

    È la norma sull'applicazione della continuazione in executivis, ma la Corte ribadisce che non può operare attraverso il riconoscimento di condanne straniere.

  • art. 56 CAAS

    Richiamato dal ricorrente per la fungibilità delle detenzioni; la censura è stata dichiarata inammissibile in quanto dipendente dal tema del ne bis in idem non devoluto.

  • art. 138 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per il computo della pena espiata all'estero, ma la domanda è stata ritenuta non accoglibile per le ragioni sopra dette.

  • d.lgs. n. 73 del 2016

    La disciplina di recepimento della decisione quadro 2008/675/GAI si applica agli Stati membri UE e non alla Svizzera.

  • art. 3 d.lgs. n. 73 del 2016

    Invocato per la considerazione delle condanne straniere ai fini della pena; la Corte ne limita l'ambito agli Stati membri dell'Unione europea.

  • art. 696 c.p.p.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale; la Corte non ravvisa i presupposti per superare il precedente della Corte costituzionale.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Base formale di molte censure di violazione di legge prospettate nel ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Non espressamente richiamato nel dispositivo, ma il ricorso conteneva anche doglianze di vizio di motivazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Citato per la sintesi dei motivi del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di costituzionalità dell'art. 12 c.p., ma la Corte ribadisce il precedente della Corte costituzionale del 1997.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di costituzionalità, in particolare con riferimento alla finalità rieducativa della pena.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Richiamato nel motivo di costituzionalità per sostenere la necessità di valorizzare le condanne straniere ai fini del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Il diniego del Procuratore generale di promuovere il procedimento di riconoscimento di una sentenza penale straniera ai sensi dell'art. 730 c.p.p. può essere sottoposto al controllo della Corte di appello mediante incidente di esecuzione promosso dall'interessato.
  • Il riconoscimento della sentenza penale straniera non può essere richiesto allo scopo di ottenere l'applicazione della continuazione tra reati giudicati all'estero e reati giudicati in Italia, perché la continuazione richiede un giudizio di merito non compatibile con la funzione del riconoscimento ex art. 12 c.p.
  • Il divieto di bis in idem derivante dalla CAAS opera direttamente e non presuppone il previo riconoscimento della sentenza straniera nello Stato richiesto.
  • Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 73 del 2016 sulla considerazione delle condanne straniere ai fini della pena si applicano agli Stati membri dell'Unione europea e non possono essere automaticamente estese alla Svizzera, pur aderente allo spazio Schengen.
  • Il principio di fungibilità della pena espiata all'estero non può essere autonomamente utilizzato per aggirare i limiti del riconoscimento della sentenza straniera quando difetti la base normativa per far valere il precedente giudicato ai fini richiesti.
  • Le questioni di legittimità costituzionale già dichiarate manifestamente infondate o inammissibili dalla Corte costituzionale non possono essere riproposte senza un effettivo mutamento del quadro normativo idoneo a superare la ratio della precedente decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

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