Sentenza n. 212/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determina dirigenziale SUAP Commercio del Comune della Spezia n. 2531 del 23/7/2025, di approvazione delle operazioni relative alla selezione per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica, con mezzo atipico ai sensi degli artt. 47 e 59 del c.d.s., nella parte in cui l’ha esclusa dalla procedura per difetto dei requisiti di partecipazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: della determina dirigenziale SUAP Commercio del Comune della Spezia n. 3597 del 28/10/2025, di indizione di un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica, in considerazione del fatto che la precedente selezione era andata deserta per l’esclusione di tutti i concorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla selezione per due autorizzazioni al servizio di trasporto turistico non di linea mediante trenino turistico e successivo nuovo avviso pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente impugnava l’esclusione dalla procedura selettiva, disposta perché non aveva prodotto il documento di circolazione completo del complesso veicolare composto da motrice e due rimorchi. Deduceva la violazione degli artt. 2 e 9 dell’avviso, il difetto dei presupposti, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà, l’illogicità, l’ingiustizia, il difetto di istruttoria e di motivazione. Sosteneva che il documento di circolazione aggiornato costituiva una condizione per la circolazione e per l’esecuzione del servizio, non un requisito sostanziale di partecipazione, e che essa aveva comunque dimostrato la disponibilità giuridica di un complesso veicolare conforme al D.M. n. 55/2007. Deduceva inoltre la violazione dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità, tipicità e tassatività delle cause di esclusione, rilevando che la documentazione prodotta consentiva di verificare il possesso del requisito. Con motivi aggiunti impugnava il nuovo avviso pubblico, sostenendo che era stato indetto mentre erano pendenti i ricorsi contro la prima selezione, sulla base dell’erroneo presupposto che quest’ultima fosse andata deserta per mancanza dei requisiti di tutti i concorrenti, nonché deducendo vizi propri dei nuovi requisiti ambientali e di alimentazione dei veicoli. Il Comune sosteneva invece che l’art. 9, punto 7, dell’avviso richiedesse già al momento della partecipazione la disponibilità di un complesso veicolare composto da motrice e massimo due rimorchi, con documento di circolazione conforme, e che tale carenza non fosse sanabile mediante soccorso istruttorio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse alla decisione del ricorso introduttivo, poiché il nuovo avviso era stato indetto proprio sul presupposto dell’esclusione di tutti i concorrenti nella precedente procedura. Nel merito ha accolto il ricorso principale. Interpretando sistematicamente l’avviso alla luce del D.M. 15 marzo 2007, n. 55, del principio di massima partecipazione e della tassatività delle cause di esclusione, ha distinto tra il requisito di partecipazione e la condizione di esecuzione del servizio. L’art. 9, punto 7, richiedeva la disponibilità giuridica di un complesso veicolare conforme ai requisiti tecnici del D.M. n. 55/2007; la regolare immatricolazione del complesso nella concreta configurazione con massimo due rimorchi costituiva invece una condizione per la circolazione e per la regolare esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario. La normativa tecnica consentiva infatti l’immatricolazione di trenini composti da una motrice e fino a tre rimorchi, ferma restando la necessità di aggiornare la carta di circolazione qualora venisse modificata la composizione del complesso. Richiedere tale aggiornamento già prima della partecipazione, senza certezza sull’aggiudicazione, avrebbe imposto un onere sproporzionato ed esorbitante. Poiché la società aveva dimostrato la disponibilità giuridica di un complesso conforme al D.M. n. 55/2007, l’esclusione è stata ritenuta illegittima. È stato accolto anche il ricorso per motivi aggiunti limitatamente al motivo derivato: il nuovo avviso risultava fondato sull’illegittimo presupposto che la precedente gara fosse andata deserta per la carenza dei requisiti di tutti i concorrenti. Il TAR ha annullato sia l’esclusione sia il nuovo avviso e ha condannato il Comune della Spezia al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli con caratteristiche atipiche.
La disciplina dei veicoli atipici, inclusi i trenini turistici, è completata dalla normativa tecnica ministeriale.
D.M. 15 marzo 2007, n. 55, art. 1
I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici [...] composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi.
La normativa tecnica consente trenini turistici composti da una motrice e fino a tre rimorchi; la composizione minima comprende l’autoveicolo e almeno un rimorchio.
D.M. 15 marzo 2007, n. 55, art. 7
La circolazione dei trenini turistici è subordinata all'immatricolazione [...] dei componenti il complesso, ognuno dei quali è dotato di targa e carta di circolazione.
L’immatricolazione e la corrispondenza tra composizione effettiva e carta di circolazione attengono alla regolare circolazione del trenino.
art. 78 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
La modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli impone l’aggiornamento della carta di circolazione mediante visita e prova; tale adempimento riguarda la circolazione del mezzo e non è stato ritenuto requisito sostanziale di partecipazione nella procedura in esame.
art. 236 d.P.R. 495/1992
Disciplina l’adeguamento della carta di circolazione conseguente alle modifiche delle caratteristiche del veicolo.
art. 1363 cod. civ.
L’avviso pubblico deve essere interpretato secondo il criterio sistematico.
art. 1366 cod. civ.
L’interpretazione dell’avviso deve essere conforme a buona fede.
art. 1369 cod. civ.
In caso di ambiguità, deve preferirsi il significato più conveniente all’oggetto della procedura.
art. 1370 cod. civ.
Le clausole ambigue predisposte dall’amministrazione devono essere interpretate nel senso più favorevole al concorrente.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, quando la lex specialis distingue tra la disponibilità giuridica di un bene o di un complesso conforme ai requisiti tecnici e gli adempimenti necessari per la concreta esecuzione del servizio, questi ultimi non possono essere trasformati in requisiti sostanziali di partecipazione in assenza di una previsione chiara e inequivoca.
- Le clausole della lex specialis che prevedono cause di esclusione devono essere interpretate restrittivamente e secondo i principi di tassatività e massima partecipazione; in presenza di ambiguità, deve essere preferita l’interpretazione che non imponga ai concorrenti oneri sproporzionati rispetto all’oggetto della procedura.
- L’aggiornamento della carta di circolazione conseguente alla modifica della composizione di un complesso veicolare può costituire una condizione per la regolare circolazione e per l’esecuzione del servizio, senza costituire necessariamente un requisito di partecipazione, quando la lex specialis richieda soltanto la disponibilità di un complesso conforme alla normativa tecnica applicabile.
- È sproporzionato imporre ai concorrenti di sostenere, prima di conoscere l’esito della selezione, gli oneri di adeguamento e aggiornamento documentale necessari per una specifica configurazione del mezzo destinata all’esecuzione del servizio, se la normativa consente configurazioni più ampie e la lex specialis non prescrive inequivocabilmente tale adeguamento come requisito di ammissione.
- L’annullamento dell’esclusione illegittima dalla procedura rende illegittimo, per invalidità derivata, il successivo avviso pubblico indetto sul presupposto che la precedente procedura fosse andata deserta per la carenza dei requisiti di tutti i concorrenti.
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