Sentenza del 11/07/2017 n. 2372 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento con adesione - Mancata sottoscrizione dell'atto da parte del titolare dell'Ufficio - Violazione del principio di collaborazione e buona fede - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo al 2009, fondato sulle movimentazioni dei conti correnti, contestando il difetto di motivazione, l'omessa indicazione della categoria reddituale e la violazione dei principi di collaborazione e buona fede. In particolare, sosteneva che l'Ufficio avesse sottoscritto una proposta di accertamento con adesione e poi rifiutato unilateralmente di perfezionarla. Ha inoltre contestato la qualificazione come reddito imponibile di alcune operazioni bancarie, tra cui versamenti per complessivi 30.000 euro asseritamente riferiti alla restituzione di un prestito concesso al cognato.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la legittimità dell'accertamento, già ritenuto valido dalla Commissione tributaria provinciale. È stato stabilito che l'atto di adesione relativo al 2009 non si era perfezionato perché, pur essendo stato sottoscritto dal contribuente, non era stato sottoscritto dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato. Tale sottoscrizione è stata considerata un requisito essenziale di validità ed efficacia dell'accertamento con adesione, non una mera formalità; pertanto, non era configurabile una violazione dei principi di collaborazione e buona fede. L'accertamento è stato ritenuto sufficientemente motivato anche dopo l'autotutela parziale. Le movimentazioni finanziarie non giustificate sono rimaste soggette alla presunzione legale di imponibilità e il contribuente non ha fornito prova concreta della loro estraneità al reddito o dell'asserita restituzione del prestito. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997
l'accertamento sia sottoscritto dal contribuente e dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato
La sottoscrizione del titolare dell'Ufficio o del delegato è un presupposto essenziale per il perfezionamento e l'efficacia dell'accertamento con adesione. La mancata sottoscrizione rende l'atto invalido e inefficace.
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973
sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente ... se questo non dimostra di averne tenuto conto ... oppure che sono estranei alla produzione del reddito
Le movimentazioni bancarie non giustificate sono assistite da una presunzione legale relativa di rilevanza reddituale. L'Amministrazione non deve dimostrare analiticamente che ogni operazione costituisca reddito; spetta al contribuente fornire una prova specifica, coerente e documentata dell'estraneità di ciascuna movimentazione.
Principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria
Il principio non può essere utilizzato per attribuire efficacia a un accordo di accertamento con adesione privo di un requisito essenziale previsto dalla legge. La mancata conclusione dell'accordo per assenza della sottoscrizione dell'Ufficio non costituisce, di per sé, violazione della collaborazione o della buona fede.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione si perfeziona solo quando l'atto è sottoscritto sia dal contribuente sia dal titolare dell'Ufficio o da un delegato; la sola firma del contribuente o una proposta non accettata formalmente non producono necessariamente un accordo vincolante.
- I principi di collaborazione e buona fede non possono sanare la mancanza di un requisito legale essenziale dell'atto né trasformare una trattativa non perfezionata in un accordo definitivo.
- In presenza di un accertamento bancario, il contribuente deve giustificare ogni singola operazione contestata con documenti e spiegazioni coerenti, dimostrando che essa è estranea all'attività produttiva di reddito o che è già stata fiscalmente considerata.
- La semplice dichiarazione che un versamento deriva dalla restituzione di un prestito, soprattutto se non tracciato e non supportato da documentazione, può essere ritenuta insufficiente.
- L'autotutela parziale che riduce o modifica la pretesa fiscale non determina automaticamente l'invalidità dell'avviso originario, se l'atto e il provvedimento successivo consentono di comprendere la pretesa residua e la relativa categoria reddituale.
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