Sentenza del 11/07/2017 n. 394 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP che aveva annullato la cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2008, per complessivi 1.506,22 euro, comprensivi di imposta, sanzioni e interessi. La pretesa nasceva dal disconoscimento del credito d'imposta di 838 euro indicato nella dichiarazione relativa al 2007, presentata oltre novanta giorni dalla scadenza e quindi considerata omessa, nonché del credito di 418 euro riportato nella dichiarazione relativa al 2008. L'Agenzia ha sostenuto che una dichiarazione presentata oltre novanta giorni è omessa e non può essere riconosciuta, emendata o integrata, né può fondare automaticamente il diritto al credito se il contribuente non ne dimostra l'esistenza.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo delle somme richieste, affermando che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni deve essere considerata omessa e che il contribuente non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare il credito d'imposta relativo al 2007. Ha inoltre ritenuto corrette le sanzioni applicate nella misura minima prevista dalla legge. Il ricorso originario del contribuente è stato quindi respinto e le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
La disposizione è stata ritenuta applicabile per l'irrogazione delle sanzioni nella misura minima, poiché il contribuente aveva versato un'imposta inferiore a quella dovuta in conseguenza del mancato riconoscimento del credito.
Articoli 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente.
La CTR ha richiamato, per analogia, i principi elaborati in materia di IVA: l'Amministrazione può procedere al controllo automatizzato e all'iscrizione a ruolo quando la verifica si basa sul raffronto dei dati disponibili, fermo restando che il contribuente può dimostrare in giudizio l'effettiva spettanza del credito. Nel caso concreto, tale dimostrazione non è stata fornita.
Sezioni Unite, sentenza n. 17758 dell'8 settembre 2016
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, della spettanza della detrazione.
Il principio richiamato ammette che il contribuente possa provare successivamente l'esistenza del credito, ma pone su di lui l'onere di allegare e dimostrare gli elementi sostanziali che fondano il diritto. La CTR ha ritenuto che tale onere non fosse stato assolto.
Massime di principio
- Una dichiarazione dei redditi presentata oltre novanta giorni dal termine ordinario è normalmente considerata omessa e non può essere trattata come una dichiarazione tardiva emendabile o integrabile.
- Il credito d'imposta indicato per la prima volta in una dichiarazione riferita a un'annualità successiva non viene automaticamente riconosciuto se la dichiarazione dell'anno originario è omessa: il contribuente deve fornire una prova concreta dell'esistenza e della spettanza del credito.
- L'Amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo le somme risultanti dal controllo automatizzato quando la verifica si basa su dati formali e non richiede valutazioni istruttorie complesse.
- L'eventuale assenza di un danno finanziario per l'Erario o la natura meramente formale dell'errore non comportano, da sole, l'annullamento della cartella né il riconoscimento automatico del credito.
- In un giudizio contro la cartella, il contribuente deve rispettare il petitum e la causa petendi originariamente proposti e deve allegare tempestivamente tutta la documentazione necessaria a dimostrare il credito contestato.
- Le sanzioni possono essere applicate anche quando il contribuente abbia versato parte dell'imposta, se il pagamento risulta comunque inferiore al dovuto a causa del disconoscimento del credito.
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