Sentenza del 11/07/2017 n. 686 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Tributi locali - Tasse automobilistiche - Definitività della pretesa - Termine di prescrizione decennale per riscossione del credito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il credito derivante da un accertamento definitivo della tassa automobilistica si prescrive in dieci anni. La pretesa non è qualificabile come prestazione periodica, poiché deriva da un'autonoma valutazione dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Pertanto, dalla definitività dell'accertamento o dal passaggio in giudicato della sentenza decorre il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il termine di prescrizione applicabile alla riscossione della tassa automobilistica quando la pretesa tributaria sia stata accertata e l'accertamento sia divenuto definitivo, per mancata impugnazione o per effetto di una sentenza passata in giudicato. Si discute, in particolare, se trovi applicazione la prescrizione breve propria delle prestazioni periodiche oppure la prescrizione ordinaria decennale.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
La prescrizione ordinaria è di dieci anni.
Si applica al credito tributario risultante da un accertamento divenuto definitivo, poiché tale credito non costituisce una prestazione periodica ma deriva da un'autonoma e definitiva valutazione dei presupposti dell'imposizione.
Massime di principio
- Quando un accertamento tributario diventa definitivo per mancata impugnazione o per il passaggio in giudicato di una sentenza, il credito risultante può essere soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- La natura periodica dell'imposta non implica automaticamente l'applicazione della prescrizione breve: occorre distinguere tra il tributo dovuto periodicamente e il credito già accertato in modo definitivo.
- Il termine di prescrizione decennale decorre dalla definitività dell'accertamento o dal passaggio in giudicato della decisione, salvo eventuali atti interruttivi validamente notificati.
- In situazioni analoghe, è necessario verificare la data di definitività della pretesa, gli eventuali atti interruttivi e la data di notifica degli atti di riscossione prima di eccepire la prescrizione.
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