Sentenza del 11/07/2017 n. 667 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Ici - Imu - Agevolazioni - Abitazione principale - Detrazione - Requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione dell'abitazione principale ai fini dell'ICI e, in particolare, il riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 8 del d.lgs. 504/1992. La Corte ha chiarito che, in linea generale, per abitazione principale deve intendersi la casa familiare, cioè l'immobile nel quale i coniugi stabiliscono la residenza dell'intero nucleo familiare. Tuttavia, il coniuge che abbia trasferito la propria dimora abituale può dimostrare che tale trasferimento sia stato determinato da una frattura del rapporto di convivenza.
La decisione
La sentenza ha affermato il principio secondo cui la nozione di abitazione principale coincide ordinariamente con la casa familiare e non con la sola abitazione del singolo coniuge. È tuttavia ammessa la prova contraria qualora il coniuge dimostri che la diversa dimora abituale dipende dalla cessazione o dalla frattura della convivenza coniugale. Il testo fornito non indica l'esito concreto del ricorso, né quale parte sia risultata formalmente vittoriosa.
Norme richiamate
Art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
In materia di ICI, per abitazione principale deve intendersi la casa familiare.
La detrazione per abitazione principale si applica, di regola, all'immobile nel quale i coniugi fissano la residenza dell'intera famiglia. La diversa dimora di uno dei coniugi non è sufficiente, da sola, a individuare un'altra abitazione principale, salvo prova della frattura del rapporto di convivenza.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni sull'abitazione principale, occorre considerare la casa familiare e la residenza dell'intero nucleo, non soltanto la residenza anagrafica di un singolo coniuge.
- La mera separazione di fatto o il trasferimento della residenza di uno dei coniugi non dimostrano automaticamente l'esistenza di due abitazioni principali.
- Il coniuge che vive stabilmente in un'abitazione diversa può ottenere il riconoscimento della diversa dimora come abitazione principale solo fornendo elementi idonei a provare una reale frattura della convivenza.
- In caso di contestazione, assumono rilievo le prove concrete della cessazione della vita familiare comune, oltre alle risultanze anagrafiche.
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