Sentenza del 11/07/2017 n. 684 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Contributo unificato - Appello inammissibile - E' dovuto in misura doppia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile o integralmente respinto e, conseguentemente, l'appellante è stato dichiarato obbligato al pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originario. L'effetto economico complessivo è quindi il raddoppio del contributo unificato dovuto per l'appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'appello viene dichiarato inammissibile oppure viene integralmente respinto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, l'appellante deve corrispondere una somma pari al contributo unificato già dovuto per l'impugnazione.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Qualora l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
La norma impone il pagamento di un ulteriore contributo unificato quando l'impugnazione è integralmente respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile. L'importo aggiuntivo è pari al contributo originariamente dovuto.
Cass. Sez. Unite n. 3774/2014
È richiamata quale precedente interpretativo sull'applicazione dell'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito negativo dell'impugnazione.
Cass. n. 26566/2013
È richiamata quale precedente in materia di conseguenze fiscali dell'inammissibilità o del rigetto integrale dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando un appello è dichiarato inammissibile, improcedibile o integralmente respinto, l'appellante deve normalmente pagare un ulteriore contributo unificato dello stesso importo di quello iniziale.
- Il raddoppio riguarda il contributo unificato e costituisce una conseguenza automatica dell'esito dell'impugnazione, distinta dall'eventuale condanna alle spese processuali.
- Prima di proporre un appello è opportuno verificare attentamente ammissibilità, procedibilità e fondatezza dei motivi, poiché un'impugnazione inidonea può comportare un costo aggiuntivo.
- La regola opera in caso di rigetto integrale; non è automaticamente applicabile quando l'impugnazione è accolta anche solo parzialmente, salvo ulteriori specifiche previsioni.
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