Sentenza del 11/07/2017 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Questioni pregiudiziali - Querela di falso - Valutazione del giudice - Necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il comportamento del giudice tributario quando una parte propone querela di falso su un documento rilevante nel processo. La querela di falso introduce un accertamento pregiudiziale riservato alla giurisdizione ordinaria, che il giudice tributario non può decidere neppure incidentalmente. Tuttavia, il giudice tributario non può limitarsi a sospendere automaticamente il processo: deve prima verificare che la querela riguardi effettivamente il documento impugnato e che l'accertamento richiesto sia concretamente rilevante per la decisione della controversia tributaria.
La decisione
La sentenza afferma il principio secondo cui la proposizione della querela di falso non comporta automaticamente la sospensione del giudizio tributario. Il giudice deve effettuare una verifica preliminare sulla pertinenza della querela rispetto al documento contestato e sulla sua rilevanza ai fini della decisione. Solo qualora tali condizioni risultino soddisfatte potrà procedere alla sospensione del giudizio, in attesa della definizione della querela da parte del giudice competente. Non sono indicati nel testo le parti specifiche né l'esito concreto del singolo processo.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, disciplina della querela di falso e della sospensione per pregiudizialità
La querela di falso è riservata alla cognizione del giudice ordinario; il giudice tributario non può decidere sulla falsità del documento neppure in via incidentale, ma deve verificare previamente la pertinenza e la rilevanza della querela prima di sospendere il processo.
Cassazione, sentenza n. 4314/2008
La sospensione del giudizio tributario non è automatica per il solo fatto della proposizione della querela di falso.
Cassazione, sentenza n. 19292/2005
Il giudice tributario deve accertare il collegamento tra la querela e il documento impugnato, nonché la sua effettiva incidenza sulla decisione.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 8046/2013
La sospensione presuppone una concreta rilevanza della querela di falso rispetto alla controversia tributaria; non è sufficiente una contestazione generica o estranea al documento decisivo.
Massime di principio
- La proposizione di una querela di falso non determina automaticamente la sospensione del processo tributario.
- Il giudice tributario deve svolgere una verifica preliminare concreta: la querela deve riguardare proprio il documento utilizzato nel processo e la sua autenticità deve essere potenzialmente decisiva per la controversia.
- Se la querela è irrilevante, generica o non pertinente rispetto al documento contestato, il giudice può proseguire il giudizio senza sospenderlo.
- Se invece la querela riguarda un documento decisivo, il giudice tributario deve sospendere il processo, senza pronunciarsi sulla falsità, rimettendo tale accertamento al giudice ordinario competente.
- La parte che propone la querela deve quindi indicare con precisione il documento contestato e spiegare perché l'accertamento della sua falsità potrebbe modificare l'esito della causa.
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