Sentenza del 11/07/2017 n. 672 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Controversia di rimborso - Diniego di rimborso di maggiore ritenuta subita - Diniego fondato esclusivamente su documentazione del sostituto d'imposta - Illegittimità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. In una controversia relativa alle maggiori ritenute subite, l'Amministrazione non può respingere la domanda basandosi esclusivamente sulle attestazioni del datore di lavoro o del sostituto d'imposta; tali documenti devono essere valutati insieme agli ulteriori elementi di prova disponibili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il diniego di rimborso delle maggiori ritenute fiscali subite, sostenendo che il diniego fosse fondato esclusivamente sulla documentazione proveniente dal sostituto d'imposta, ossia dal datore di lavoro. Tale documentazione non può avere valore decisivo, poiché il sostituto è coobbligato per le ritenute eventualmente operate in modo errato e, pertanto, ha un interesse diretto nella controversia.
Norme richiamate
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 23332 del 18 novembre 2010
In simili controversie va negato valore decisivo alle attestazioni provenienti dal datore di lavoro, trattandosi di soggetto coobbligato al ricorso delle erronee ritenute.
Le attestazioni del sostituto d'imposta, essendo provenienti da un soggetto coinvolto e potenzialmente responsabile delle ritenute errate, non possono costituire da sole il fondamento decisivo del diniego di rimborso.
Massime di principio
- Il diniego di un rimborso fiscale non può fondarsi esclusivamente su documenti provenienti da un soggetto che abbia un interesse diretto nella controversia o che sia coobbligato rispetto all'imposta.
- Le dichiarazioni o certificazioni del sostituto d'imposta devono essere valutate insieme alla documentazione fornita dal contribuente e agli altri elementi probatori disponibili.
- In caso di contestazione delle ritenute, il contribuente dovrebbe produrre ogni prova utile, come buste paga, certificazioni fiscali, documentazione bancaria, dichiarazioni dei redditi e comunicazioni del datore di lavoro.
- L'Amministrazione finanziaria deve effettuare una valutazione complessiva e motivata degli elementi di prova, senza attribuire automaticamente prevalenza alle attestazioni del sostituto d'imposta.
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