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Sentenza

Sentenza n. 125/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 406/2023 in data 8 novembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, n. 406/2023, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente a tempo determinato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 406/2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, a usufruire della Carta elettronica del docente, dell’importo nominale di 500 euro annui, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, condannando il Ministero a consentirne la fruizione. La ricorrente ha dedotto che il Ministero, benché la sentenza fosse stata notificata il 29 aprile 2025 e fosse passata in giudicato, non aveva adempiuto. Ha quindi chiesto l’accredito complessivo di 1.500 euro sulla Carta elettronica del docente e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. La ricorrente ha inoltre prodotto la certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia attestante il passaggio in giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il giudicato, la sua notificazione all’Amministrazione e l’omesso adempimento. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario e di compiere gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, prevedendo che intervenga entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha rilevato l’avvenuto decorso.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il giudicato imponga specifici adempimenti amministrativi.
  • La prova del passaggio in giudicato, della notificazione della sentenza all’amministrazione e dell’omesso adempimento, unita alla mancata contestazione dell’amministrazione non costituita, è sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un ulteriore termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, anche mediante delega, e in tal caso non spetta alcun compenso per l’attività commissariale quando essa rientri nelle funzioni di un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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