Sentenza del 04/07/2016 n. 80 - Comm. Trib. Prov. Lodi
VARIA - Obbligo allegazione atti richiamati - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritenuta illegittima, poiché l’agente della riscossione avrebbe dovuto allegare le cartelle di pagamento richiamate nell’atto oppure renderne adeguatamente conoscibile il contenuto. L’obbligo di allegazione è stato considerato funzionale alla trasparenza dell’azione amministrativa e alla tutela del diritto di difesa del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché notificata senza allegare le cartelle di pagamento richiamate e poste a fondamento della pretesa. L’omessa allegazione avrebbe impedito al contribuente di conoscere integralmente gli atti presupposti e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Norme richiamate
Norme sugli atti amministrativi
L’atto amministrativo che richiama altri atti sui quali si fonda deve consentire al destinatario di conoscerne il contenuto, mediante allegazione o modalità equivalenti, quando ciò sia necessario per comprendere la pretesa e difendersi.
Statuto dei diritti del contribuente
Gli atti dell’amministrazione finanziaria e della riscossione devono essere motivati e porre il contribuente in condizione di conoscere i presupposti della pretesa. L’allegazione degli atti richiamati tutela il diritto di difesa.
Diritto costituzionale di difesa
La conoscibilità effettiva degli atti presupposti è necessaria per permettere al contribuente di contestare consapevolmente la pretesa; l’omessa allegazione può quindi determinare l’illegittimità dell’atto successivo.
Massime di principio
- Quando un atto della riscossione richiama cartelle o altri atti presupposti, il destinatario deve poterli conoscere integralmente o in modo equivalente e sufficientemente completo.
- L’omessa allegazione degli atti richiamati può rendere illegittimo l’atto successivo se impedisce una difesa effettiva e non è dimostrato che il contribuente ne conoscesse già il contenuto.
- La motivazione dell’atto non deve essere meramente formale: deve permettere di individuare origine, importo e fondamento della pretesa.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la presenza degli atti presupposti sia la loro effettiva conoscibilità, oltre alla possibilità concreta per il contribuente di contestarli.
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