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Sentenza

Sentenza del 04/07/2016 n. 217 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2010, contestando l'applicazione della disciplina sulle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. La società sosteneva che il mancato superamento del test di operatività fosse giustificato dalla crisi del settore della ristorazione, dalla localizzazione montana dell'azienda, dall'assenza o riduzione dei canoni effettivamente incassati e dalla congruità del canone di affitto d'azienda rispetto ai valori OMI. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole alla società, sostenendo che tali circostanze fossero generiche, non adeguatamente documentate e inidonee a dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie tali da rendere impossibile il conseguimento dei ricavi presunti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e confermando la legittimità degli avvisi di accertamento e dell'atto di recupero. Ha ritenuto non provate le difficoltà di incasso dei canoni, la risoluzione del contratto, i tentativi di trovare nuovi gestori o acquirenti e l'impossibilità di applicare un canone più elevato. Ha inoltre ritenuto insufficiente il richiamo alla crisi del settore e non correttamente comparabili i valori OMI utilizzati, poiché riferiti a locazioni immobiliari e non ad affitti d'azienda. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in 1.500 euro per ciascun grado, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    La disciplina definisce non operative le società che presentano ricavi, incrementi delle rimanenze e proventi inferiori agli importi determinati secondo le percentuali previste dalla norma.

    La norma introduce una presunzione di non operatività per le società che non raggiungono determinati ricavi presunti. Per superarla occorre dimostrare circostanze oggettive e straordinarie che abbiano reso impossibile conseguire tali ricavi.

  • Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973

    La società aveva presentato un'istanza di disapplicazione della disciplina.

    La disapplicazione della disciplina antielusiva richiede una specifica dimostrazione delle condizioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi presunti; il semplice richiamo a difficoltà economiche non è sufficiente.

  • Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    Il motivo dell'Agenzia relativo alla presunta impugnabilità dell'atto soltanto per vizi è stato respinto. L'atto di recupero, quando manifesta una pretesa impositiva dello Stato, è impugnabile come un avviso di accertamento o di liquidazione.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 26 febbraio 1997

    Per superare la presunzione di non operatività occorre riferirsi a situazioni oggettive "di carattere straordinario" che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti.

    La prova deve riguardare fatti concreti, straordinari, documentati e direttamente incidenti sulla capacità della società di produrre i ricavi richiesti dalla disciplina.

Massime di principio

  • La mancata operatività di una società non può essere giustificata con affermazioni generiche sulla crisi del settore o sulle difficoltà del mercato: occorre dimostrare l'incidenza concreta di tali fattori sulla specifica impresa.
  • Per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative è necessario fornire documentazione puntuale, come solleciti di pagamento, azioni di recupero crediti, risoluzioni contrattuali, incarichi a intermediari, pubblicità per la ricerca di acquirenti o gestori e prove delle condizioni di mercato.
  • I valori OMI devono essere utilizzati con cautela e soltanto quando il confronto riguarda beni e contratti omogenei. I valori relativi alla locazione di immobili non sono automaticamente applicabili all'affitto d'azienda.
  • La società deve dimostrare non solo l'esistenza di un ricavo inferiore al previsto, ma anche l'impossibilità oggettiva e non imputabile di ottenere un ricavo maggiore.
  • La presentazione di un'istanza di disapplicazione non esonera il contribuente dall'onere di provare in modo completo le circostanze straordinarie invocate, soprattutto se l'interpello preventivo ha avuto esito sfavorevole.

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