Sentenza del 04/07/2016 n. 430 - Comm. Trib. Prov. Savona
RISCOSSIONE - intimazione di pagamento - impugnazione con contestazione della pretesa tributaria nei confronti dell'Ente impositore - omessa chiamata in causa dell'Ente impositore da parte del concessionario - integrazione del contraddittorio - obbligo del giudice - insussistenza - onere del concessionario - sussistenza - tasse automobilistiche - termine di prescrizione - è quello triennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa tributaria sottostante all'intimazione di pagamento, deducendo in particolare la prescrizione delle tasse automobilistiche. Il concessionario non ha chiamato in causa l'Ente impositore, nonostante la contestazione riguardasse direttamente la debenza del tributo. Inoltre, non sono stati prodotti i presupposti avvisi di accertamento idonei a dimostrare l'interruzione della prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stato affermato che, quando il contribuente contesta la pretesa tributaria nei confronti dell'Ente creditore, il concessionario deve provvedere autonomamente alla chiamata in causa dell'Ente, se intende evitare di rispondere dell'eventuale esito sfavorevole; il giudice non ha l'obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio. Nel merito, è stata riconosciuta l'applicabilità del termine prescrizionale triennale alle tasse automobilistiche, termine già decorso alla data di notificazione della cartella di pagamento. La mancata produzione degli avvisi di accertamento ha ulteriormente impedito di dimostrare validi atti interruttivi della prescrizione.
Norme richiamate
Disciplina della prescrizione delle tasse automobilistiche
Il termine di prescrizione è triennale.
La pretesa relativa alle tasse automobilistiche si prescrive in tre anni, salvo validi atti interruttivi tempestivamente notificati e adeguatamente provati dall'amministrazione o dal concessionario.
Regole processuali sulla chiamata in causa dell'Ente impositore
Il concessionario ha l'onere di chiamare in causa l'Ente creditore.
Se il contribuente contesta la debenza del tributo e non solo vizi propri della riscossione, il concessionario deve chiamare in causa l'Ente impositore per evitare di restare esposto alle conseguenze della decisione. Il giudice non è tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando un contribuente impugna un atto della riscossione contestando il merito o l'esistenza stessa del tributo, il concessionario deve coinvolgere nel processo l'Ente impositore; l'inerzia del concessionario può comportare che sopporti le conseguenze dell'esito sfavorevole.
- Il giudice non deve necessariamente ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio con l'Ente impositore: la chiamata in causa grava sul concessionario interessato a tutelarsi.
- Per le tasse automobilistiche occorre verificare il decorso del termine triennale di prescrizione tra la scadenza del tributo e la notificazione della cartella o di altri atti validamente interruttivi.
- L'amministrazione o il concessionario devono produrre gli avvisi di accertamento e gli altri atti interruttivi della prescrizione; in mancanza di prova documentale, la pretesa può essere dichiarata prescritta.
- La distinzione tra vizi propri dell'atto di riscossione e contestazioni del rapporto tributario è decisiva per individuare il soggetto che deve partecipare al giudizio.
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