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Sentenza

Sentenza del 04/07/2016 n. 218 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale dell’importo di 1.000 euro liquidato dal Giudice tutelare ai sensi dell’art. 379 c.c. per l’attività svolta dall’avv. C.M. quale amministratore di sostegno. L’Ufficio sosteneva che, essendo il beneficiario un avvocato, l’indennità costituisse un compenso professionale, qualificabile come reddito di lavoro autonomo e soggetto a IVA. Lo studio sosteneva invece che si trattasse di un’indennità avente funzione compensativa e non retributiva, poiché l’attività concretamente svolta consisteva prevalentemente in assistenza, monitoraggio e cura della persona, senza contenuto professionale specifico.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza della CTP di Trieste, riconoscendo il diritto al rimborso di 173,55 euro di IVA. Ha ritenuto che la natura dell’indennità dovesse essere valutata in base alle attività concretamente svolte e non alla professione esercitata dall’amministratore di sostegno. Nel caso concreto, l’attività non era prevalentemente professionale e l’importo liquidato dal Giudice tutelare non aveva natura retributiva, ma compensativa di oneri e spese non facilmente documentabili. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 379 c.c.

    L’ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore una equa indennità.

    L’indennità prevista dalla norma non costituisce automaticamente un compenso o una retribuzione, ma può avere funzione compensativa per oneri, spese e attività connesse all’incarico.

  • Art. 411 c.c.

    All’amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, talune norme relative all’ufficio tutelare.

    Il rinvio rende applicabile all’amministratore di sostegno la disciplina dell’art. 379 c.c., compresa la gratuità dell’incarico e la possibilità di riconoscere un’equa indennità.

  • Art. 408 c.c.

    La scelta dell’amministratore di sostegno deve privilegiare il soggetto più idoneo alla cura e agli interessi del beneficiario, non necessariamente un professionista.

  • Legge 9 gennaio 2004, n. 6

    Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia.

    La funzione dell’amministratore di sostegno è principalmente assistenziale e di protezione della persona; la gestione patrimoniale è strumentale ed eventuale.

  • Art. 3 Cost.

    La qualificazione fiscale dell’indennità non può dipendere esclusivamente dalla professione dell’amministratore, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a soggetti che svolgono le medesime attività senza essere professionisti.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2012

    L’Agenzia aveva sostenuto che l’indennità percepita da un avvocato amministratore di sostegno fosse sempre un compenso professionale soggetto a imposizione e IVA. La Commissione ha ritenuto tale impostazione non automaticamente applicabile, dovendo prevalere l’esame concreto dell’attività svolta.

  • Cassazione n. 7355 del 1991

    L’indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro.

    L’indennità ex art. 379 c.c. ha natura compensativa e non retributiva, essendo determinata equitativamente dal Giudice tutelare.

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 1073 del 1988

    L’equa indennità non ha natura retributiva, ma serve a compensare oneri e spese difficilmente documentabili sostenuti nello svolgimento dell’ufficio tutelare.

Massime di principio

  • Per stabilire se una somma corrisposta a un amministratore di sostegno sia soggetta a IVA e tassazione, occorre valutare la natura concreta delle attività svolte e non soltanto la professione del soggetto incaricato.
  • L’indennità liquidata ai sensi dell’art. 379 c.c. tende a essere compensativa e non retributiva quando remunera genericamente oneri, spese e impegno connessi all’ufficio, senza corrispondere a specifiche prestazioni professionali.
  • La qualifica di avvocato, commercialista o altro professionista non rende automaticamente professionale e imponibile l’attività di amministratore di sostegno.
  • Se l’amministratore svolge invece prestazioni autonome con contenuto tecnico, giuridico o economico riconducibile direttamente alla propria attività professionale, la relativa somma può essere qualificata come compenso professionale imponibile.
  • Il decreto del Giudice tutelare e la descrizione dettagliata delle attività svolte sono elementi centrali per determinare la natura fiscale della somma.
  • La decisione sull’an e sul quantum dell’indennità spetta al Giudice tutelare, che deve considerare l’entità del patrimonio, le difficoltà dell’amministrazione e il complesso delle attività di cura e gestione svolte.

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