Cassazione Civile, Ordinanza n. 34768/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare del 22.12.2003 relativo al trasferimento di terreni edificabili: una parte si obbligava a vendere il terreno, mentre l'altra si obbligava a realizzare un edificio sulle aree acquistate e a intestare al promittente venditore alcune porzioni delle costruzioni da edificare. Dopo la stipula del definitivo di compravendita dell'area, una parte ha sostenuto che gli accordi originari fossero stati modificati, con aumento del prezzo e con eliminazione dell'obbligo di costruire, mentre l'altra ha chiesto la risoluzione per inadempimento del preliminare, deducendo che l'obbligazione edificatoria fosse rimasta ferma in forza di una clausola che faceva del preliminare la regolamentazione fondamentale dei rapporti anche dopo i successivi atti esecutivi. Il ricorso per cassazione della società ha articolato tre censure: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere la Corte d'appello considerato che il definitivo supererebbe il preliminare e costituirebbe l'unica fonte dei rapporti; 2) violazione dell'art. 1362 c.c., per mancata ricostruzione della volontà effettiva delle parti, desumibile dall'abbandono nel definitivo dell'obbligo di costruire; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello ravvisato la fittizietà dell'indicazione nel definitivo del prezzo di euro 660.000 senza specifica domanda di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente inammissibili tutti e tre i motivi. Ha osservato che la Corte territoriale aveva sì richiamato il principio secondo cui il definitivo regola normalmente i rapporti tra le parti, ma, tramite interpretazione complessiva del regolamento negoziale e in particolare della clausola dell'art. 8 del preliminare, aveva accertato che le parti avevano voluto mantenere efficace il preliminare anche dopo la stipula degli atti esecutivi. Inoltre, il giudice di merito aveva valutato, in fatto, che l'indicazione del maggior prezzo nel definitivo fosse meramente fittizia, essendo stata provata l'effettiva corresponsione del solo importo di euro 413.000. La censura mirava quindi a sollecitare un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene inammissibile la censura perché la decisione impugnata si fonda su un accertamento interpretativo e probatorio di merito, non su una violazione della regola sull'onere probatorio.
art. 1362 c.c.
richiamato come canone di interpretazione del contratto; la Corte afferma che il giudice di merito ha correttamente proceduto a un'interpretazione complessiva della volontà negoziale.
art. 112 c.p.c.
invocato per asserita ultrapetizione; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo che la valutazione sulla fittizietà del prezzo sia rimasta nell'ambito del thema decidendum e dell'accertamento del merito.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale e per la declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui si applica il raddoppio in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da un'argomentazione coerente e logicamente plausibile.
- Il contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti, ricostruita in modo complessivo e non attraverso il solo dato letterale di singole clausole o di singoli documenti negoziali.
- Il fatto che a un contratto definitivo sia attribuito un contenuto diverso o un prezzo formalmente diverso non esclude, di per sé, che permangano obbligazioni derivanti dal preliminare, se dalla clausola contrattuale e dal complesso delle risultanze emerga la volontà delle parti di far sopravvivere il regolamento originario.
- La deduzione di ultrapetizione richiede che il giudice abbia deciso su un bene della vita o su un fatto costitutivo estraneo al thema decidendum; non sussiste se la valutazione contestata resta interna all'accertamento dei fatti allegati e provati in causa.
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