Cassazione Civile, Ordinanza n. 36577/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un professionista, creditore di un terzo, aveva promosso esecuzione forzata pignorando un credito di quest'ultimo verso un comune. Il giudice dell'esecuzione aveva assegnato al creditore procedente una somma pari all'importo accantonato dall'ente per soddisfare le proprie obbligazioni verso il debitore esecutato. Il comune aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di assegnazione fosse illegittima perché emessa nonostante una dichiarazione negativa di quantità, e perché il credito pignorato non sarebbe stato certo, liquido ed esigibile; inoltre deduceva che la prestazione professionale del proprio creditore non era stata ancora definita e che, per effetto della revoca dell'incarico e della contestazione sull'utilità/correttezza dell'attività svolta, non fosse possibile stabilire se e in quale misura fossero ancora dovuti compensi. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato l'ordinanza di assegnazione. In cassazione il ricorrente aveva proposto sei motivi, ma dalla decisione qui trascritta non emergono nel dettaglio i singoli profili di doglianza; emerge invece che, dopo ordinanza interlocutoria di integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore originario, il ricorrente aveva dichiarato di avere transatto la lite e di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato la mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto nei confronti del debitore originario e ha considerato tale circostanza, ai sensi dell'art. 276, comma 2, c.p.c., pregiudiziale e di per sé sufficiente a dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità, assorbendo la dichiarata volontà del ricorrente di rinunciare al ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, valorizzando l'andamento della vicenda processuale e la mancata contestazione, da parte dell'amministrazione, delle deduzioni svolte dal ricorrente nell'istanza di rinuncia.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
norma posta a fondamento dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal comune avverso l'ordinanza di assegnazione
art. 276, comma 2, c.p.c.
la mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio è considerata circostanza pregiudiziale, sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio può essere assorbente e sufficiente a determinare l'estinzione del processo, senza che occorra esaminare ulteriormente la rinuncia al ricorso eventualmente dichiarata dalla parte.
- Quando il giudizio è definito per ragioni processuali estintive e la controparte non contesta le deduzioni svolte dalla parte istante circa la rinuncia o la transazione intervenuta, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
- L'estinzione per mancata integrazione del contraddittorio opera come pregiudiziale processuale rispetto alle ulteriori vicende del ricorso, che restano assorbite.
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