Cassazione Penale, Sentenza n. 15447/2024 del 15/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere applicata in relazione ai reati di sequestro di persona, lesioni e rapina. Denuncia vizi di motivazione circa la gravità indiziaria (sostiene di essere estraneo al gruppo, assenza di contatti telefonici e carattere casuale dell'incontro con la persona offesa, assenza della volontà dolosa di cooperare con la spedizione punitiva) e censura la valutazione delle esigenze cautelari (contestando l'uso delle condotte altrui per fondare il pericolo di recidiva e lamentando l'omessa considerazione di circostanze favorevoli come l'assunzione con contratto a termine).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può riesaminare il merito fattuale e probatorio delle valutazioni cautelari, potendo solo verificare la presenza di vizi giuridicamente significativi o di illogicità manifeste nella motivazione. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente esposto il compendio indiziario (dichiarazioni della vittima e s.i.t., messaggio audio, s.i.t. di terzi, localizzazione utenze, accertamenti su targhe e perquisizioni, ammissioni di altri indagati) e abbia motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, compreso il rischio di recidiva alla luce dei precedenti e dell'assenza di effetto deterrente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3000 alla cassa delle ammende e dispone gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1‑ter disp.att. c.p.p.
Norme richiamate
articolo 274 cod.proc.pen.
Richiamata dalla difesa come norma violata in relazione alla misura cautelare; la Corte ha valutato le censure come generiche e non sufficienti a dimostrare un vizio della motivazione del giudice del riesame
art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia (disposizioni attuative procedurali), utilizzata per l'inoltro degli atti
Giurisprudenza: principio di delimitazione del sindacato della Cassazione sul merito cautelare (Sez. 2, Sent. n. 9212 del 02/02/2017)
Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017 Cc. (dep. 24/02/2017 ) Rv. 269438
La Corte riafferma che il controllo di legittimità in materia cautelare non autorizza la riconsiderazione degli elementi materiali e fattuali (spessore degli indizi e caratteristiche soggettive), ma si limita a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nella motivazione
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari non è possibile chiedere un nuovo esame del merito probatorio: il ricorso deve segnalare vizi giuridici precisi o illogicità manifeste nella motivazione
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare occorre dimostrare concretamente l'assenza di gravità indiziaria e l'estraneità all'azione comune (prove che contrastino o scalfiscano il compendio indiziario: mancanza di riscontri, elementi di localizzazione, dichiarazioni riscontrabili, ammissioni ecc.)
- Il giudice deve motivare il rischio di recidiva sulla base di elementi personali e attuali; non è sufficiente elencare precedenti penali senza collegarli al pericolo concreto di reiterazione
- La difesa dovrebbe documentare e valorizzare fattori personali idonei a mitigare esigenze cautelari (lavoro stabile, legami familiari, mancanza di precedenti recenti, comportamento processuale) e contestare puntualmente le fonti di riscontro indicate dal giudice
- Le censure generiche o rivendicazioni di fatto non riscontrabili dalla sola rilettura degli atti sono destinate all'inammissibilità: il ricorso deve essere tecnicamente motivato e circostanziato
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